Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2013. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2013.  

 

Rep. Atti n.  13/CSR  del 20 febbraio 2014                        

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 20 febbraio 2014:

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l’altro, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale da assegnare alle Regioni per la predisposizione di specifici progetti;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’art. 79 comma 1quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede l’elaborazione da parte delle Regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di cui al citato comma 34, sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della salute ed approvate tramite accordo in questa Conferenza, ed individua le modalità di ammissione al finanziamento e quelle di erogazione dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione;

 

VISTA la nota del Ministero della salute del 14 febbraio 2014, con la quale è stata trasmessa la proposta di accordo, tempestivamente diramata da questo Ufficio di Segreteria;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sulla proposta di accordo;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei seguenti termini:

PREMESSO CHE :

-         occorre fare riferimento all’ultimo PSN, vale a dire quello relativo al triennio 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006;

-         il PSN 2006-2008, nell’individuare gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, ne dispone il conseguimento nel rispetto dell’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Atto. Rep. 2271), ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito SSN);

-         nelle more dell’approvazione del nuovo PSN, una particolare attenzione deve essere rivolta ai temi che ai temi che, a seguito dei mutamenti intervenuti nella struttura demografica, economica e sociale del Paese, richiedono un riallineamento dei meccanismi organizzativi e gestionali soprattutto su problematiche non più marginali;

-         tra queste tematiche, quelle più dolorosamente avvertite attengono alla fragilità degli anziani e dei malati cronici, alla tutela della salute fisica e psicologica delle donne, dei bambini e degli adolescenti

 

SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:

1.   Fermo restando il completamento dei progetti già finanziati con le risorse relative all’anno 2012, per l’anno 2013 è necessario un nuovo approccio lungo le linee progettuali  di cui all’allegato A) al presente accordo;

2.   per l’anno 2013 le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo1, comma 34  e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ed i relativi vincoli economici siano quelle di cui all’allegato A (tab. 1)  e B ( tab. 1 e 2),  parte integrante del presente Accordo;

3.   a seguito della stipula del presente accordo e dell’intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del PSN per l’anno 2013, in applicazione dell’articolo 1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’art. 79 decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, alle Regioni verrà erogato, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di acconto il 70 per cento delle risorse;

4.     al fine dell’erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno presentare con Delibera di Giunta regionale o atto equivalente, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, al Ministero della Salute specifici progetti nell’ambito degli indirizzi individuati;

5.     Nella Delibera dovrà essere contenuta anche specifica relazione illustrativa dei risultati raggiunti, per singolo progetto,  nell’anno precedente e degli stati di avanzamento per i progetti pluriennali;ciascun progetto, inoltre, dovrà essere corredato da un prospetto che evidenzi:

a)   gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire;

b)   i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;

c)   i costi connessi, fermo restando che il raggiungimento degli obiettivi  non potrà comportare ulteriori oneri connessi all’acquisizione di risorse umane aggiuntive;

d)   gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell’intervento proposto;

6.   all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005 e, per quanto attiene alla linea progettuale relativa alle misure dirette al contrasto delle disuguaglianze in sanità, verrà redatto un rapporto sugli interventi proposti e, successivamente, una relazione sui risultati conseguiti nelle singole Regioni;

7.     nel caso in cui i progetti non vengano presentati nel termine di cui al punto 4) ovvero non vengano approvati  in quanto carenti di uno o più elementi essenziali di cui ai punti precedenti, non si farà luogo all’erogazione della quota residua del 30 per cento e si provvederà al  recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.