Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2013. (SALUTE)
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Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero
della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni
delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2013.
Rep. Atti n.
13/CSR del 20 febbraio 2014
Nella odierna
seduta del 20 febbraio 2014:
VISTO l’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, il quale, tra l’altro, prevede che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con
questa Conferenza, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
dal Piano sanitario nazionale da assegnare alle Regioni per la predisposizione
di specifici progetti;
VISTO l’articolo 1, comma 34bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’art. 79 comma 1quater del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
quale prevede l’elaborazione da parte delle Regioni di specifici progetti per
il perseguimento degli obiettivi di cui al citato comma 34, sulla scorta di
linee guida proposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministro della salute ed approvate tramite accordo in questa Conferenza, ed
individua le modalità di ammissione al finanziamento e quelle di erogazione
dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sulla
proposta di accordo;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome nei seguenti termini:
PREMESSO CHE :
-
occorre fare riferimento all’ultimo PSN, vale a dire
quello relativo al triennio 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006;
-
il PSN 2006-2008, nell’individuare gli obiettivi da
raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, ne
dispone il conseguimento nel rispetto dell’intesa sancita da questa Conferenza
nella seduta del 23 marzo 2005 (Atto. Rep. 2271), ai sensi dell’articolo 1,
comma 173, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei limiti e in coerenza con le
risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello
Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito SSN);
-
nelle more dell’approvazione del nuovo PSN, una
particolare attenzione deve essere rivolta ai temi che ai temi che, a seguito
dei mutamenti intervenuti nella struttura demografica, economica e sociale del
Paese, richiedono un riallineamento dei meccanismi organizzativi e gestionali
soprattutto su problematiche non più marginali;
-
tra queste tematiche, quelle più dolorosamente
avvertite attengono alla fragilità degli anziani e dei malati cronici, alla
tutela della salute fisica e psicologica delle donne, dei bambini e degli
adolescenti
SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:
1. Fermo restando il completamento dei progetti
già finanziati con le risorse relative all’anno 2012, per l’anno 2013 è
necessario un nuovo approccio lungo le linee progettuali di cui all’allegato A) al presente accordo;
2. per l’anno 2013 le linee progettuali per
l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi
dell’articolo1, comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662
per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale, ed i relativi vincoli economici siano quelle di cui all’allegato A
(tab. 1) e B ( tab. 1 e 2), parte integrante del presente Accordo;
3. a seguito della stipula del presente accordo e
dell’intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla
realizzazione degli obiettivi del PSN per l’anno 2013, in applicazione
dell’articolo 1, comma 34 bis della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’art. 79 decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, alle Regioni verrà
erogato, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di acconto
il 70 per cento delle risorse;
4.
al fine dell’erogazione
della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno presentare con
Delibera di Giunta regionale o atto equivalente, entro 60 giorni dalla stipula
del presente accordo, al Ministero della Salute specifici progetti nell’ambito
degli indirizzi individuati;
5. Nella Delibera dovrà essere contenuta anche
specifica relazione illustrativa dei risultati raggiunti, per singolo
progetto, nell’anno precedente e degli
stati di avanzamento per i progetti pluriennali;ciascun progetto, inoltre,
dovrà essere corredato da un prospetto che evidenzi:
a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si
intendono conseguire;
b) i tempi entro i quali tali obiettivi si
ritengono raggiungibili;
c) i costi connessi, fermo restando che il
raggiungimento degli obiettivi non potrà
comportare ulteriori oneri connessi all’acquisizione di risorse umane
aggiuntive;
d) gli indicatori, preferibilmente numerici, che
consentano di misurare la validità dell’intervento proposto;
6. all’erogazione del 30 per cento residuo si
provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione
dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della salute,
previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica dei
Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 della citata Intesa del 23
marzo 2005 e, per quanto attiene alla linea progettuale relativa alle misure dirette al
contrasto delle disuguaglianze in sanità, verrà redatto un rapporto sugli
interventi proposti e, successivamente, una relazione sui risultati conseguiti
nelle singole Regioni;
7. nel caso in cui i progetti non vengano
presentati nel termine di cui al punto 4) ovvero non vengano approvati in quanto carenti di uno o più elementi
essenziali di cui ai punti precedenti, non si farà luogo all’erogazione della
quota residua del 30 per cento e si provvederà al recupero, anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per
cento già erogata.