Conferenza Stato Regioni
Riparto regionale delle risorse finanziarie FEOGA nel settore bieticolo saccarifero - art. 6 Regolamento (CE) n. 320/2006 |
Repertorio atti n. 149/CSR del 27 luglio 2011.
Nell’odierna seduta del 27 luglio 2011:
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che
all’articolo 4, comma 1,
stabilisce che il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono
concludere accordi, in sede di questa Conferenza, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
VISTO il Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 che, nell’ambito della riforma
dell’Organizzazione Comune dei mercati nel settore dello zucchero (OCM
zucchero), istituisce un Fondo temporaneo per la
ristrutturazione dell’industria dello zucchero e che, in particolare
all’articolo 6, prevede un aiuto alla
diversificazione, al fine di incentivare le imprese meno produttive a
riconvertire le proprie aziende diversificando l’attività ovvero abbandonando
la produzione dello zucchero;
VISTO l’atto di questa Conferenza,
Repertorio n. 2581 del 20 aprile 2006, relativo
all’intesa sancita nell’ambito delle scelte
demandate all’autorità nazionale, in ottemperanza alle richiamate
disposizioni comunitarie, allo scopo di individuare i
criteri per la ripartizione fra le Regioni delle risorse comunitarie di detto
Fondo, ai fini della diversificazione, con prospettive di equilibrio su tutto
il territorio nazionale e di tutela degli interessi dei produttori e dei coltivatori;
VISTE altresì le intese sancite,
conseguentemente, da questa Conferenza, rispettivamente, la prima, il 21
dicembre 2006, con Atto di repertorio n. 2726 sul Programma nazionale di
ristrutturazione nel settore bieticolo saccarifero,
con l’indicazione delle misure di contribuzione pubblica, conformi agli assi
del Piano per lo sviluppo rurale, così come previsto dall’articolo 6 del citato Regolamento comunitario, nonché, la seconda, in
data 15 novembre 2007, con Atto di repertorio n. 239/CSR, sul riparto, tra le
Regioni, delle risorse del citato Fondo, secondo criteri di proporzionalità
rispetto alle superfici dismesse, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura;
VISTO l’aggiornamento del
soprarichiamato Programma nazionale di ristrutturazione, approvato con intesa
sancita da questa Conferenza, di cui all’Atto di repertorio n. 87/CSR del 20 marzo 2008,
predisposto a seguito del monitoraggio
e della verifica effettuata sulle azioni intraprese nel corso del primo anno di
attività, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse;
PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del
Regolamento (UE) n. 1204/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009, che ha
concesso una proroga di 12 mesi per lo smantellamento
degli impianti ai fini del Programma di ristrutturazione, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni hanno ritenuto opportuno
siglare un Accordo, in questa Conferenza l’8 luglio 2010, di cui all’Atto atto
rep. n. 117/CSR, finalizzato al pieno utilizzo delle risorse comunitarie
assegnate all’Italia, anche attraverso la loro eventuale riallocazione, previa
verifica dell’andamento della spesa sulla realizzazione delle azioni del
Programma;
VISTO il testo contenente la tabella di riparto delle risorse finanziaria, trasmesso il 30 maggio 2011, con
nota protocollo n. 5176 del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle
Regioni e Province autonome il giorno 8 giugno del corrente anno, con nota
protocollo n. 2948, che costituisce una redistribuzione, tra le Regioni e
Province autonome, delle risorse comunitarie assegnate all’Italia per la
realizzazione del Programma di cui trattasi, a seguito delle previste
ricognizioni effettuate da parte del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sulla base dello stato di attuazione delle azioni di
riconversione sinora intraprese dalle diverse Regioni, coerentemente con il
richiamato Accordo dell’8 luglio 2010;
CONSIDERATO che il provvedimento, sottoposto una prima volta
alla valutazione del Comitato
permanente di coordinamento in materia di agricoltura
in data 21 giugno del corrente anno, è stato in detta sede rinviato alla seduta
successiva;
VISTI gli esiti del medesimo
Comitato del 21 luglio 2011, nella cui seduta la proposta ministeriale di
ripartizione è stata valutata positivamente, con la raccomandazione, accolta
dal Sottosegretario di Stato competente, che le eventuali economie, che si
rendessero ulteriormente disponibili da parte di alcune Regioni e debitamente
comunicate al Ministero proponente, siano attribuite alle Regioni che di esse
necessitano per motivi di overbooking, secondo gli
stessi criteri adottati nel documento di cui all’Accordo stesso;
VISTO l’avviso favorevole espresso
nell’odierna seduta di
questa Conferenza dai Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome, unitamente alla reiterazione della
raccomandazione già avanzata nella richiamata sede del citato Comitato
ACQUISITO l’assenso del Governo
SANCISCE
ACCORDO
sul riparto regionale delle risorse
finanziarie FEOGA nel settore bieticolo saccarifero -
art. 6 Regolamento (CE) n. 320/2006, con la raccomandazione che le eventuali
economie che si rendessero ulteriormente disponibili da parte di alcune Regioni
e debitamente comunicate al Ministero competente, siano attribuite alle Regioni
che di esse necessitano per motivi di overbooking, secondo gli stessi criteri
adottati nel documento di accordo.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi On.
dott. Raffaele Fitto