Conferenza Unificata
Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (ECONOMIA E FINANZE - RIFORME FEDERALISMO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - RAPPORTI REGIONI E COESIONE TERRITORIALE - POLITICHE EUROPEE - SVILUPPO ECONOMICO)
|
Repertorio atti n. 22/CU del 3 marzo 2011
VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di
cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il
federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i
rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto
con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie
oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da
sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno
corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni
recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare,
sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del
settore pubblico, perché su di essi sia espresso il
parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera,
approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono
indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa
non è stata raggiunta;
VISTA la nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 del 24 dicembre 2010, di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 , approvato, in via
preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, provvedimento che è stato
inviato, il 28 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in questione è stata
convocata una riunione,a livello tecnico, il 13
gennaio 2011, durante la quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti
locali hanno illustrato alcuni elementi di criticità sullo schema di decreto in
esame;
CONSIDERATO che, a conclusione della citata
riunione, si è concordato di tenere un ulteriore incontro il 18 gennaio 2011 al
fine di esaminare le puntuali proposte emendative
formulate dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI;
CONSIDERATO che, nel corso di detto incontro, si è proceduto all’esame di dette proposte in ordine alle
quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno fornito una
risposta, a livello tecnico, circa il loro possibile accoglimento;
CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto,
quindi, all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 20 gennaio
2011 e rinviato alla successiva seduta straordinaria del 25 gennaio 2011 nel
corso della quale, pur essendo state accolte una serie di proposte delle Regioni
e degli Enti locali, è stata registrata la mancata intesa con decorrenza dei
termini; nella riunione politica tenutasi prima di quest’ultima
seduta, sono state fornite indicazioni per una ulteriore
riunione, a livello tecnico, in merito a taluni punti del provvedimento in
ordine ai quali non si era trovata una condivisione;
CONSIDERATO, pertanto, che è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 2 febbraio 2011 nel corso della
quale sono stati definiti numerosi punti e discussi alcuni residui elementi di
criticità riferiti in particolare all’istituzione da parte delle Regioni delle
missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla
formulazione dell’articolo 35-bis relativo alle disposizioni concernenti le
Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
CONSIDERATO che il punto è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della seduta del 10 febbraio 2011 nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento contenente proposte di modifica relative ai punti non ancora risolti, chiedendo, quindi, di definire l’argomento nella odierna seduta del 3 marzo 2011,
CONSIDERATO che, di conseguenza, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 17 febbraio 2011 nel corso della quale sono stati definiti e concordati i residui elementi di criticità sopra evidenziati riferiti in particolare alle missioni a carattere strumentale per le spese per il personale e alla formulazione dell’articolo 35-bis relativo alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come presentata dalle Regioni nella richiamata seduta del 25 gennaio 2011;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, in merito al provvedimento in esame, così come
risultante dalle modifiche concordate in
sede tecnica:
- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con
la raccomandazione che la fase sperimentale di gestione accentrata venga applicata anche in ambito sanitario;
- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa
consegnando un documento (All.A) che chiarisce
ulteriormente la propria posizione;
- l’UPI e l’UNCEM hanno espresso avviso favorevole
all’intesa;
CONSIDERATO che il Governo ha preso atto
favorevolmente della sollecitazione formulata dalle Regioni;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010 e trasmesso con nota n. 9343 DAGL/050163/10.3.44 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente atto.
Il Segretario Il Presidente