Conferenza Unificata


Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto, per l'anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dell'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.


SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004

Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto, per l’anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall’articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

 

 

Rep. Atti n.   129/CU   del 22 novembre 2018

                       

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 22 novembre 2018:

 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

 

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", il quale, al comma 7, ha previsto che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la realizzazione di specifici progetti terapeutico-riabilitativi, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013;

 

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, che, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto l’autorizzazione di spesa prevista di 4,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2014;

 

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” che, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto ulteriormente la suddetta autorizzazione di spesa per un ammontare di 4,38 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l’anno 2015;

 

VISTO l’articolo 1, comma 827 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2018 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione per l’importo di 1.124.767 euro annui, quota pari alla componente del finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia relativa al superamento degli OPG, in seguito a modificazioni apportate al proprio Statuto;

 

VISTA l’intesa n. 148/CSR del 1 agosto 2018 di approvazione della proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018, per un ammontare di 53.875.233 milioni di euro;

 

VISTA la lettera del 16 novembre 2018, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, per l’acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Unificata, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

 

ATTESO che la delibera oggetto della presente intesa prevede che l’erogazione delle risorse  oggetto del presente provvedimento, in favore di ciascuna Regione, è subordinata all’adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di approvazione dei programmi di cui al comma 6 dell'articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 211, a valere sulle disponibilità stanziate per gli anni 2012 e 2013 (somme espressamente stanziate per la realizzazione delle strutture), per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del presente atto, concernente il riparto, per l’anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall’articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.