Conferenza Unificata
Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto, per l'anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dell'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. |
Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla
proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il
riparto, per l’anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte corrente
per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista
dall’articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
Rep.
Atti n. 129/CU del 22 novembre 2018
Nella
odierna seduta del 22 novembre 2018:
VISTO il decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che, all’articolo 39, comma 1, demanda al
CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con
VISTO l’articolo
115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni;
VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9,
recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari", il quale, al comma 7, ha previsto che, al fine di concorrere alla
copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del
processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la
realizzazione di specifici progetti terapeutico-riabilitativi, ivi inclusi gli
oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai
percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento
sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici
giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni
di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013;
VISTO l’articolo 1
del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, recante “Disposizioni
urgenti in materia sanitaria”, che, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto l’autorizzazione di spesa prevista
di 4,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l’anno
2014;
VISTO l’articolo 1
del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” che, nel prevedere lo
slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari, ha ridotto ulteriormente la suddetta autorizzazione di
spesa per un ammontare di 4,38 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1,46
milioni di euro per l’anno 2015;
VISTO l’articolo 1, comma 827 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che a decorrere
dall’anno 2018 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è
rideterminato in riduzione
per l’importo di 1.124.767 euro annui, quota pari alla componente del
finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia relativa al
superamento degli OPG, in seguito a modificazioni apportate al proprio Statuto;
VISTA l’intesa n.
148/CSR del 1 agosto 2018 di approvazione della proposta del Ministero della
salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018,
per un ammontare di 53.875.233 milioni di euro;
VISTA la lettera
del 16 novembre 2018, diramata in pari data, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso, per l’acquisizione della prescritta intesa in sede di
Conferenza Unificata, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;
ATTESO
che la delibera oggetto della presente intesa prevede che l’erogazione delle
risorse oggetto del presente
provvedimento, in favore di ciascuna Regione, è subordinata all’adozione del
decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di approvazione dei programmi di cui al comma 6 dell'articolo 3-ter
del citato decreto-legge n. 211, a valere sulle disponibilità stanziate per gli
anni 2012 e 2013 (somme espressamente stanziate per la realizzazione delle
strutture), per il completamento del processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di
personale qualificato in deroga alla normativa vigente;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;
SANCISCE INTESA
sulla
proposta del
Ministro della salute di deliberazione CIPE, Allegato A,
parte integrante del presente atto, concernente il
riparto, per l’anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte
corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall’articolo 3-ter, comma 7, del decreto
legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.