Conferenza Stato Regioni
Accordo sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (SVILUPPO ECONOMICO)
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Accordo, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto
dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.71,
coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59,
recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”.
Rep. atti
n.236/CSR del 21 dicembre 2011
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna
Seduta del 21 dicembre 2011
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi del mercato interno” e, in particolare, l’art.71 che disciplina i requisiti di accesso
e di esercizio delle attività commerciali, prevedendo, al comma 6, che
l’esercizio in qualsiasi forma di una attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e
bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
VISTA la disposizione contenuta nel comma
7 dello stesso art. 71 del D.Lgs. n.59/2010, che abroga il comma 5
dell’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114,
relativo ai requisiti di accesso e di esercizio dell’attività relativa al settore merceologico alimentare;
VISTO l’art.4 del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n.281 che prevede che il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi
di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi,
al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune;
CONSIDERATA la necessità di garantire un livello formativo e
professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale, in grado di
qualificare i soggetti che intendono avviare e svolgere l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, anche
assicurando una adeguata conoscenza degli elementi e dei contenuti dei corsi in
materia di igiene, sanità e sicurezza, in grado di garantire competenze e
capacità di gestione e una adeguata conoscenza degli alimenti, delle tecniche,
delle procedure di manipolazione e preparazione degli alimenti stessi;
VISTO lo schema di Accordo tra
Governo e Regioni predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per
disciplinare la durata e il contenuto dei corsi professionali per l’avvio
dell’attività di commercio relativa al settore merceologico in esame, trasmesso
con nota CSR 3722 P-4.23.2.12
del 25 luglio 2011;
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, trasmessa in data 9 settembre 2011, prot. CSR 4239 P-4.23.2.12, con
la quale si evidenzia la necessità di rendere maggiormente esplicite le aree tematiche ed i contenuti degli obblighi formativi ricadenti
sugli operatori e si propongono alcune integrazioni al testo dell’Accordo sopra
citato;
VISTA la nota del 2 novembre 2011 prot.
CSR 5081 P-4.23.2.12 con la quale é stato trasmesso
il nuovo testo dell’Accordo, modificato dal Ministero dello sviluppo economico
a seguito delle richieste ritenute accoglibili
tra quelle proposte dal Ministero della
salute, e si invia la nota del Ministero dell’economia e delle finanze relativa
agli oneri finanziari che attengono allo svolgimento dei corsi;
VISTA la nota del 7 novembre 2011, prot.
CSR 5212 P-4.23.2.12, con la quale sono state trasmesse
le richieste della Commissione interregionale Attività produttive, contenente
alcune richieste di modifica allo schema di Accordo in
esame;
VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 10
novembre 2011, nel corso della quale sono state discusse alcune ulteriori richieste di integrazione e modifica al testo,
avanzate dalle Regioni e dal Ministero della salute;
VISTA la nota del 14 novembre 2011, prot.
CSR 5305 P.4.23.2.12, con la quale sono state
trasmesse le richieste, espresse dalle Regioni nel
corso dell’incontro, relative alla modifica del punto 6 dell’Accordo,
unitamente alla documentazione di riferimento sull’accreditamento, ai fini
della realizzazione degli interventi di formazione;
VISTO il nuovo testo dell’Accordo, trasmesso
in data 14 dicembre 2011, con nota prot. CSR 5673 P-4.23.2.12,
predisposto dal Ministero dello sviluppo economico a seguito delle richieste di
modifica avanzate nel corso della riunione tecnica, con la riformulazione del
punto 6 richiesto dalle Regioni che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante (All.1);
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale
le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’Accordo in
esame
SANCISCE ACCORDO
nei termini di cui in premessa, sulla
durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di
commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all’art.71, coma 6, lettera
a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59,
recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”.
Il
Segretario Il Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott.
Piero Gnudi