Conferenza Stato Regioni


Accordo sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (SVILUPPO ECONOMICO)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’art

Accordo, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.71, coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

 

 

Rep. atti n.236/CSR del 21 dicembre 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

 

Nell’odierna Seduta del 21 dicembre 2011

 

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e, in particolare, l’art.71 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, prevedendo, al comma 6, che l’esercizio in qualsiasi forma di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTA la disposizione contenuta nel comma 7 dello stesso art. 71 del D.Lgs. n.59/2010, che abroga il comma 5 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio dell’attività relativa al  settore merceologico alimentare;

 

VISTO l’art.4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281 che prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello formativo e professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale, in grado di qualificare i soggetti che intendono avviare e svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche assicurando una adeguata conoscenza degli elementi e dei contenuti dei corsi in materia di igiene, sanità e sicurezza, in grado di garantire competenze e capacità di gestione e una adeguata conoscenza degli alimenti, delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione degli alimenti stessi;

 

VISTO lo schema di Accordo tra Governo e Regioni predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per disciplinare la durata e il contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico in esame, trasmesso con nota  CSR 3722 P-4.23.2.12 del 25 luglio 2011;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, trasmessa in data 9 settembre 2011, prot. CSR 4239 P-4.23.2.12, con la quale si evidenzia la necessità di rendere maggiormente esplicite le aree tematiche ed i contenuti degli obblighi formativi ricadenti sugli operatori e si propongono alcune integrazioni al testo dell’Accordo sopra citato;

 

VISTA la nota del 2 novembre 2011 prot. CSR 5081 P-4.23.2.12 con la quale é stato trasmesso il nuovo testo dell’Accordo, modificato dal Ministero dello sviluppo economico a seguito delle richieste ritenute  accoglibili tra  quelle proposte dal Ministero della salute, e si invia la nota del Ministero dell’economia e delle finanze relativa agli oneri finanziari che attengono allo svolgimento dei corsi;

 

VISTA la nota del 7 novembre 2011, prot. CSR 5212 P-4.23.2.12, con la quale sono state trasmesse le richieste della Commissione interregionale Attività produttive, contenente alcune richieste di modifica allo schema di Accordo in esame;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 10 novembre 2011, nel corso della quale sono state discusse alcune ulteriori richieste di integrazione e modifica al testo, avanzate dalle Regioni e dal Ministero della salute;

 

VISTA la nota del 14 novembre 2011, prot. CSR 5305 P.4.23.2.12, con la quale sono state trasmesse le richieste, espresse dalle Regioni nel corso dell’incontro, relative alla modifica del punto 6 dell’Accordo, unitamente alla documentazione di riferimento sull’accreditamento, ai fini della realizzazione degli interventi di formazione;

 

VISTO il nuovo testo dell’Accordo, trasmesso in data 14 dicembre 2011, con nota prot. CSR 5673 P-4.23.2.12, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico a seguito delle richieste di modifica avanzate nel corso della riunione tecnica, con la riformulazione del punto 6 richiesto dalle Regioni che,  allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’Accordo in esame

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

nei termini di cui in premessa, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.71, coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

 

 

 

                Il Segretario                                                                               Il Presidente

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                                         Dott. Piero Gnudi