Conferenza Stato Regioni


Schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

 

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l’articolo 1, comma 622, come novellato dall’articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 31 agosto 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e in particolare l’articolo 48, comma 8 che introduce la possibilità, a partire dal quindicesimo ano di età, dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche attraverso i percorsi di apprendistato per l’espletamento del dritto-dovere di cui all’art. 48 del decreto legislativo 276/2003;

 

VISTA la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, del 18 dicembre 2006;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

 

VISTO l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;

 

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;

 

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;

 

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;

 

VISTA l'Intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

 

VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

 

VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con riferimento al Piano di lavoro per la messa a regime della istruzione e formazione professionale condiviso nell’ambito di un apposito tavolo interistituzionale composto dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano;

 

VISTA l'Intesa, del 16 dicembre 2010, tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità montane riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinques del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

 

CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;

 

CONSIDERATA la necessità di definire i dispositivi necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e nello specifico di definire i relativi standard minimi formativi secondo le procedure previste in particolare all’articolo 18 del medesimo decreto;

 

CONSIDERATA la necessità di adottare, nelle more della definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e le modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1 comma 10 del decreto legislativo 226/2005, i modelli di certificazione intermedia e finale, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto medesimo e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40»;

 

VISTO lo schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, inviato dall’Ufficio legislativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota pervenuta il 15 luglio 2011 e diramato in pari data, corredato del concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che ne costituiscono parte integrante;

 

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 21 luglio 2011 le Regioni hanno consegnato un documento contenente emendamenti al testo sui quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno espresso il proprio assenso;

 

CONSIDERATO che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto che nell’allegato 1, paragrafo D, lettera b), ultimo punto, dove era scritto “coerenza delle proposte con il quadro complessivo dell’offerta tecnica e professionale secondaria

e superiore di istruzione e formazione professionale e con i differenti livelli del Quadro Europeo delle ‘qualificazioni’” fosse aggiunto “anche tenendo conto di quanto previsto dall’Intesa della Conferenza unificata del 16 dicembre 2010”;

 

CONSIDERATO che, a conclusione della sopra richiamata riunione, sono state accolte dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni, tutte le proposte emendative;

 

VISTA la nota pervenuta il 25 luglio 2011 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso la nuova formulazione del testo e degli allegati 1 e 4, così come concordato nella suddetta riunione, diramata in pari data;

 

VISTA la nota pervenuta il 27 luglio 2011 dal Ministero dell’economia e delle finanze con la quale ha comunicato di non aver osservazioni da formulare, pur segnalando che il testo riporta all’allegato 4 una versione eccessivamente sintetica dell’emendamento proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di riunione tecnica: “anche tenendo conto di quanto previsto dall’Intesa del 16 dicembre 2010“ e pertanto propone, per maggior chiarezza, di riformulare l’emendamento con la seguente espressione “tenendo conto di quanto previsto dall’Intesa del 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza unificata riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale”, diramata in pari data;

 

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:

 

 

Premesso che

 

a)   con il presente Accordo, frutto del piano di lavoro interistituzionale di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, citato in premessa, si intende definire gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

 

b)   fermi restando gli standard minimi formativi relativi alle competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi, di cui all’allegato 3 dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, occorre completare con la descrizione dei processi e delle attività di lavoro, la definizione degli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure nazionali di riferimento di cui al citato Accordo a norma dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 226/2005;

 

c)   ferme restando le competenze legislative esclusive delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia, ai fini dell’unitarietà nazionale del sistema di istruzione e formazione professionale, occorre ricomprendere le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali in un Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e definire il format di descrizione delle figure nazionali di riferimento e i criteri metodologici di aggiornamento del Repertorio nazionale;

 

d)   con apposito Accordo in sede di Conferenza Unificata si provvederà a sancire la correlazione delle figure nazionali di riferimento alle aree professionali definite, sentite le parti sociali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 226/2005;

 

e)   occorre determinare, a norma dell’art. 18, comma 2 del decreto legislativo 226/2005 in funzione al profilo educativo culturale e professionale di cui all’articolo 1, comma 5 e del relativo allegato A) del citato decreto, gli standard minimi formativi delle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, tenendo conto delle competenze chiave del cittadino e di quelle riferibili agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione, di cui all’Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, in coerenza con l’equivalenza educativa di tutti i percorsi del secondo ciclo e nel rispetto dell’identità degli approcci didattici e cognitivi che caratterizzano l’offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

 

f)    nelle more della definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1 comma 10 del decreto legislativo 226/2005, occorre adottare i modelli di attestazione intermedia delle competenze da rilasciare in caso di interruzione del percorso;

 

g)   in base a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo medesimo e in coerenza con quanto definito al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40», occorre adottare i modelli di Qualifica e Diploma di Istruzione e Formazione Professionale;

 

 

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

 

 

CONCORDANO CHE:

 

1.   la messa a regime del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, riguarda, a partire dall’anno scolastico e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo;

2.   ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle qualifiche e dei diplomi professionali conseguiti all’esito dei percorsi, è istituito il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale che comprende figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio descritte, secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all’allegato [1];

3.   fermi restando gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’allegato 3 dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, si assumono le figure descritte negli allegati [2] e [3], che, nel loro insieme, costituiscono il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale;

4.   fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui all’Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, al fine di assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche sono definiti in allegato [4];

5.   in base a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 226/2005 e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40», sono adottati:

a)   i modelli e relative note di compilazione di attestato di qualifica professionale [allegato 5] e di diploma professionale [allegato 6], per il riconoscimento, tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell’istruzione, delle qualifiche e dei diplomi professionali di istruzione e formazione professionale rilasciati dalle Regioni e dalle Province Autonome;

b)   il modello e relative note di compilazione per l’attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale [allegato 7].

 

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente accordo viene recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

                           Il Segretario                                                        Il Presidente

            Con. Ermenegilda Siniscalchi                                 On. Dott. Raffaele Fitto