Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice: 4.11/2012/5 (Servizio III) Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

 

Rep. n.  1/CU   del 24 gennaio 2013                          

 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

 

 

Nell’odierna seduta del  24 gennaio 2013:

 

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

 

CONSIDERATO che la predetta disposizione di legge stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

 

RILEVATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi contemplato, sia emanato “d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

 

VISTA la nota del 20 dicembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prevista intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto preventivamente concertato con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTA la lettera del 3 gennaio 2013, con la quale il predetto Ministero ha inviato copia del parere favorevole espresso sullo schema di provvedimento in esame dal Garante per la protezione dei dati personali;

 

VISTA la nota in data 9 gennaio 2013, con la quale lo schema di provvedimento è stato diramato alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali ed una riunione tecnica è stata convocata per il giorno 15 gennaio 2013;

 

VISTA la nota in data 10 gennaio 2013, con la quale la Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, ha chiesto il differimento della predetta riunione;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svolatasi il  16 gennaio 2013, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto accoglibile, con riformulazione, una proposta emendativa avanzata dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, nel prendere atto di detta riformulazione, ha fatto riserva di ulteriori approfondimenti al riguardo;

 

RILEVATO che, nel corso della predetta riunione tecnica, il rappresentante dell’ANCI ha espresso avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 17 gennaio 2013, diramata alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con nota in pari data, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova  versione dello schema di decreto in oggetto modificata in relazione alle osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome nel corso della più volte richiamata riunione tecnica;

 

1)                        CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso la mancata intesa a seguito dell’avviso contrario della Regione Lombardia e hanno consegnano in seduta due documenti, Allegati A e B, parti integranti del presente atto, concernenti, rispettivamente, le proposte emendative avanzate dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in parola;

 

 

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel far presente di ritenere non accoglibili in particolare le predette richieste emendative formulate dalla Regione Lombardia, ha rappresentato la necessità di registrare, già nel corso dell’odierna seduta, la mancata intesa;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell’intesa;

 

 

 

ESPRIME LA MANCATA INTESA

 

 

 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

 

 

 

                       IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi