Conferenza Unificata
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizi Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
Parere sullo schema di decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma
1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Parere ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n.73/CU del 6
giugno 2012
Nell’odierna seduta del 6 giugno
2012:
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza,
anche su richiesta delle autonomie regionali e locali,
ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.122 e, in particolare, l’articolo 31, comma
1-bis, in materia di “Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”, il quale ha disposto che, con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati
nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
VISTA
CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento,
si sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 29 maggio 2012 ed il 5
giugno 2012, nel corso delle quali i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e
dell’UPI hanno condiviso gli obiettivi che il decreto intende conseguire,
evidenziando talune criticità meritevoli di attenta
valutazione da parte governativa;
CONSIDERATO, in particolare, che i
rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato la necessità di non escludere le
Regioni sottoposte al piano di rientro del disavanzo sanitario e l’esigenza che
siano fatte salve le procedure di certificabilità del
credito che le Regioni già pongono in essere;
CONSIDERATO che i rappresentanti dell’ANCI e
dell’UPI, segnalando la dubbia legittimità della disposizione che prevede la
riduzione delle somme dovute dallo Stato all’Ente territoriale a qualsiasi
titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio e perequativi, hanno
formulato talune proposte di modifica: all’articolo 1, comma 1 (al primo
capoverso, dopo “30 aprile
CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze hanno preliminarmente precisato che è in corso di approvazione in Parlamento un emendamento al
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica (A.S. 3284) che opera nel senso
richiesto dalle Regioni, includendo quindi quelle commissariate
per deficit in ambito sanitario e che, pertanto, la richiesta formulata dalle
Regioni sarà accolta nel momento in cui dovrà essere aggiornato il
provvedimento in esame a seguito della definitiva approvazione del citato
decreto-legge n. 52/2012;
CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze, in merito alle proposte emendative
dell’ANCI e dell’UPI, si sono riservati una valutazione, pur rilevando che una
modifica del testo contrasterebbe con la normativa primaria da cui origina il
provvedimento attuativo;
CONSIDERATO che, con nota del 5 giugno 2012, il
Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia ha
trasmesso la nuova formulazione del provvedimento in cui non risultano accolte le proposte
di modifica presentate da ANCI e UPI che, il 6 giugno 2012, è stata trasmessa
alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che, nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno espresso un parere favorevole,
condizionato alla conferma degli emendamenti approvati dalla Commissione di
merito del Senato in sede di esame del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica (A.S. 3284), in riferimento alle questioni delle Regioni in
piano di rientro da deficit sanitario e della certificabilità
dei crediti antecedenti;
- l’ANCI e l’UPI hanno presentato un documento congiunto
(allegato A) in cui sono riassunte le criticità sollevate in sede tecnica e viene espresso un parere condizionato all’accoglimento degli
emendamenti al provvedimento in esame, sollevando, in particolare, il tema
della necessità della compensazione tra i diversi livelli di governo o,
comunque, della certezza dei trasferimenti da parte dello Stato agli Enti locali
e sottolineando come la decurtazione delle risorse del Fondo sperimentale di
riequilibrio destinate agli Enti locali sia da considerare illegittima e non
fondata su norme di rango primario;
CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle
proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, ribadendo,
da parte del Ministero dell’economia e finanze, la contrarietà rispetto agli
emendamenti contenuti nel documento congiunto ANCI e UPI;
ESPRIME PARERE
nei termini di cui in premessa e
dell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto, ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
trasmesso, con nota del
6 giugno 2012 dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Segretario Il Presidente