Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6.” (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA)
Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


Repertorio atti n

 

Repertorio atti n. 69/CSR del 15 marzo 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 15 marzo 2012:

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) il quale attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario;

 

VISTO il comma 7 della citata legge n. 240 del 2010 il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi in questione sono adottati, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con questa Conferenza;

 

VISTA la nota n. 627 del 23 gennaio 2012 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione del citato articolo 5, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta dell’11 novembre 2011, trasmesso, il 25 gennaio 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che per l’esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 15 febbraio 2012 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno formulato una serie di proposte emendative riferite ai seguenti articoli: articolo 2, comma 5; articolo 6, comma 2; articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articolo 9, comma 4;  articolo 10, comma 1; articolo 16, comma 1; articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;

 

CONSIDERATO che, i rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca hanno preso atto delle proposte emendative che hanno in parte accolte e in parte riformulate, riservandosi, in particolare, un approfondimento, anche con il Ministero dell’economia e delle finanze, in merito a talune richieste ritenute pregiudiziali dalle Regioni ai fini dell’intesa quali quella relativa all’articolo 7 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP) e quella relativa all’articolo 18 (Sistema di finanziamento e copertura finanziaria);

 

VISTA la nota n. 626 del 21 febbraio 2012 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca, ha trasmesso un documento nel quale viene espresso il parere circa l’accoglibilità delle proposte emendative formulate in sede tecnica e che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome;

 

VISTA la nota n. 4281 del 22 febbraio 2012 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha inviato un documento di osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli emendamenti proposti dalle Regioni nella citata riunione tecnica del 15 febbraio 2012 che, in data 23 febbraio 2012, è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome;

 

RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 22 febbraio 2012, attesa la necessità di ulteriori approfondimenti, è stato rinviato senza decorrenza dei termini previsti per il conseguimento dell’intesa;

 

CONSIDERATO che, per l’ulteriore approfondimento dello schema di decreto legislativo, è stata convocata una riunione tecnico-politica per il giorno 8 marzo 2012, nel corso della quale si è svolto un ampio confronto sulle richieste formulate dalle Regioni riferite, in particolare, all’articolo 7 e al meccanismo di finanziamento previsto all’articolo 18 sul quale si è prospettata l’ipotesi di una riformulazione che preveda un regime transitorio nella prospettiva della piena attuazione della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale; è stato esaminato, altresì, il tema della natura del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio che, secondo le Regioni, dovrebbe avere, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, un carattere permanente senza la necessità di un finanziamento disposto annualmente dalla legge di stabilità;

 

CONSIDERATO altresì che, nella medesima sede, le Regioni hanno presentato una ulteriore richiesta emendativa, così formulata: articolo 23, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: ”Alle borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome aventi finalità corrispondenti a quelle delle borse di studio erogate dalle Università ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476” che i rappresentanti delle Amministrazioni statali si sono riservati di valutare;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si sono impegnati a far pervenire una nuova formulazione delle citate disposizioni, mentre le Regioni si sono impegnate a trasmettere un accordo, da sancire in questa Conferenza, integrativo dell’intesa in esame;

 

RILEVATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, sono state condivise le proposte di modifica al provvedimento in esame (All.A) tra le quali, in particolare, una riformulazione dell’articolo 18 in virtù della quale le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

RILEVATO, altresì che, nella medesima seduta, è stato condiviso il contenuto dell’accordo integrativo alla presente intesa concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lett. d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6”;

 

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

SANCISCE L’INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lett. d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6”, trasmesso, con nota n. 627 del 23 gennaio 2012, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e dell’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante.  

 

 

                              Il Segretario                                                        Il Presidente

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi