Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6.” (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA)
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Repertorio atti n. 69/CSR del 15 marzo 2012
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 15 marzo 2012:
VISTO l’articolo 5, comma 1, lett.
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario) il quale attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario;
VISTO il comma 7 della citata legge n. 240 del 2010 il quale prevede
che gli schemi dei decreti legislativi in questione sono
adottati, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento
alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della
gioventù, previa intesa con questa Conferenza;
VISTA la nota n. 627 del 23 gennaio 2012 con la quale il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo predisposto
in attuazione del citato articolo 5, approvato dal
Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta dell’11 novembre
2011, trasmesso, il 25 gennaio 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che per l’esame del provvedimento è stata
convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 15 febbraio 2012 nel
corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno
formulato una serie di proposte emendative riferite ai seguenti articoli:
articolo 2, comma 5; articolo 6, comma 2; articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;
articolo 9, comma 4; articolo 10, comma
1; articolo 16, comma 1; articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;
CONSIDERATO che, i rappresentanti del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca hanno preso atto delle
proposte emendative che hanno in parte accolte e in
parte riformulate, riservandosi, in particolare, un approfondimento, anche con
il Ministero dell’economia e delle finanze, in merito a talune richieste
ritenute pregiudiziali dalle Regioni ai fini dell’intesa quali quella relativa
all’articolo 7 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP) e
quella relativa all’articolo 18 (Sistema di finanziamento e copertura
finanziaria);
VISTA la nota n. 626 del 21 febbraio 2012 con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca,
ha trasmesso un documento nel quale viene espresso il parere circa l’accoglibilità delle proposte emendative formulate in sede
tecnica e che, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed alle Province
autonome;
VISTA la nota n. 4281 del 22 febbraio 2012 con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze ha inviato un documento di osservazioni
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in
ordine agli emendamenti proposti dalle Regioni nella citata riunione
tecnica del 15 febbraio 2012 che, in data 23 febbraio 2012, è stato diramato
alle Regioni e alle Province autonome;
RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno
della seduta di questa Conferenza del 22 febbraio 2012, attesa la necessità di ulteriori approfondimenti, è stato rinviato senza decorrenza
dei termini previsti per il conseguimento dell’intesa;
CONSIDERATO che, per l’ulteriore
approfondimento dello schema di decreto legislativo, è stata convocata una
riunione tecnico-politica per il giorno 8 marzo 2012, nel corso della quale si
è svolto un ampio confronto sulle richieste formulate dalle Regioni riferite,
in particolare, all’articolo 7 e al meccanismo di finanziamento previsto
all’articolo 18 sul quale si è prospettata l’ipotesi di una riformulazione che
preveda un regime transitorio nella prospettiva della piena attuazione della
legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale; è stato esaminato, altresì,
il tema della natura del Fondo integrativo statale per la concessione delle
borse di studio che, secondo le Regioni, dovrebbe avere, a garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni, un carattere permanente senza la necessità di un
finanziamento disposto annualmente dalla legge di stabilità;
CONSIDERATO altresì che,
nella medesima sede, le
Regioni hanno presentato una ulteriore richiesta
emendativa, così formulata: articolo 23, dopo il comma 4, inserire il seguente
comma: ”Alle borse di studio erogate
dalle Regioni e dalle Province autonome aventi finalità corrispondenti a quelle
delle borse di studio erogate dalle Università ai sensi della legge 30 novembre
1989, n. 398, si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476” che i rappresentanti delle
Amministrazioni statali si sono riservati di valutare;
CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca si sono impegnati a far
pervenire una nuova formulazione delle citate disposizioni, mentre le Regioni
si sono impegnate a trasmettere un accordo, da sancire in questa Conferenza,
integrativo dell’intesa in esame;
RILEVATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, sono state condivise le proposte di modifica al
provvedimento in esame (All.A) tra le quali, in
particolare, una riformulazione dell’articolo 18 in virtù della quale le
Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;
RILEVATO, altresì che, nella medesima seduta, è stato
condiviso il contenuto dell’accordo integrativo alla presente intesa
concernente la revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5,
comma 1, lett. a), secondo periodo e lett. d) della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e
al comma 6”;
ACQUISITO nell'odierna
seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano;
SANCISCE L’INTESA
ai sensi dell’articolo 5, comma
7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sullo schema di decreto legislativo
recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio
e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione
della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e
lett. d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6”, trasmesso, con nota n.
627 del 23 gennaio 2012, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in
premessa e dell’allegato al presente atto che ne costituisce parte
integrante.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi