Conferenza Unificata


Parere sul disegno di legge recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione” (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE)
Parere ai sensi dell’ articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


APPUNTO

Repertorio atti n. 37/CU   dell’8 luglio  2010

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

 

nella odierna seduta dell’8 luglio  2010

 

 

VISTO  l’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

 

VISTO il provvedimento in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, nel testo pervenuto in data 12 febbraio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 17 febbraio 2010 alle Regioni e alle autonomie locali;

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica tenutasi il 3 marzo 2010, il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha comunicato  lo stralcio dal testo degli articoli 14, 25 e 27,  oggetto di un autonomo disegno di legge;

 

VISTO il documento di valutazione tecnica sul provvedimento, trasmesso dalle Regioni il 9 marzo 2010 e diramato in pari data alle amministrazioni interessate;

 

VISTO il documento di valutazione tecnica sul provvedimento, trasmesso dall’ANCI il 10 marzo 2010 e diramato in pari data alle amministrazioni interessate;

 

VISTA la nota trasmessa dalle Regioni l’11 marzo 2010, diramata alle amministrazioni interessate in pari data, contenente la proposta di emendamento riguardante l’articolo 29, comma 1, lettera f), rubricato  Principi e criteri direttivi”, che aggiunge, dopo la parola “certificanti” il periodo ”garantendo l’interoperabilità dei sistemi informativi, così come previsto dall’articolo 78, comma 1 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice dell’amministrazione digitale, e successive modifiche;”;

 

VISTA  la nota trasmessa il 18 marzo 2010 dall’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione in accoglimento delle proposte formulate dai rappresentanti delle autonomie territoriali e locali, diramata in data 19 marzo 2010, contenente la nuova riformulazione degli artt. 2, rubricato:”Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese”, 4, rubricato :”Conservazione delle cartelle cliniche”,  9  rubricato: “ Riduzione oneri amministrativi”, 12, rubricato. “Modifica al Testo unico in materia edilizia”, 13, rubricato: “Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo di gestione”, 28, rubricato: “Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche”, 29, rubricato: “Principi e criteri direttivi”, nonché l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 31, rubricato “Ambito di applicazione”, relativo all’applicazione delle disposizioni della legge alle Regioni a Statuto speciale;

 

VISTA  la nota trasmessa dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 1 giugno 2010, diramata alle amministrazioni interessate in data 7 giugno 2010, contenente alcune osservazioni  sugli emendamenti delle Regioni e degli enti locali, formulate rispettivamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 20 aprile 2010 e dall’Ufficio legislativo del predetto dicastero in data 5 maggio 2010;

 

VISTI  i documenti delle Regioni e delle autonomie locali, consegnati nel corso della riunione tecnica del  15 giugno 2010, diramati in pari data, contenenti le osservazioni di merito rispettivamente sul  testo AC 3209-bis e sul  testo AS 2243 del disegno di legge in oggetto;

 

VISTA la nota trasmessa dalle Regioni  il 18 giugno 2010, diramata in data 22 giugno 2010, contenente la proposta emendativa riguardante l’articolo 9  Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica” del testo AS 2243 del disegno di legge in oggetto;

 

VISTA la nota trasmessa dall’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione il 23 giugno 2010, diramata  in pari data, nella quale il predetto dicastero ritiene di concordare in ordine all’esigenza rappresentata dalle Regioni, in riferimento all’art. 22 A.S. 2243 (già art. 20-bis), di non limitare le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni al solo strumento della posta elettronica certificata, ma di estenderlo anche alla cooperazione applicativa tra i sistemi informativi, così come concordato con Regioni ed enti locali in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell’amministrazione digitale;

 

VISTA la nota trasmessa dall’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data  23 giugno 2010, diramata alle autonomie territoriali e locali in data  1^ luglio 2010, contenente  le seguenti controdeduzioni agli emendamenti presentati dalle Regioni nel corso della riunione tecnica del 15 giugno 2010, riguardanti gli articoli 5 rubricato “Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese” e 9 rubricato “Semplificazioni in materia ambientale”, (ex articoli 2 e 5-ter AC3209 bis-B);

 

-          parere contrario all’emendamento riguardante il predetto art. 5,  ritenendo che la modifica richiesta non aggiunga contenuti nuovi al testo dell’articolo, che nell’attuale formulazione della disposizione prevede la comunicazione al registro delle imprese soltanto qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, emergano gli elementi necessari per l’iscrizione all’Albo,  e, circa  la proposta di inserire un termine entro cui il soggetto competente debba provvedere alla iscrizione all’Albo, precisando che la norma, non imponendo un termine immediato per tale adempimento, rimette tale scelta alla disciplina regionale di settore;

-          parere favorevole limitatamente alla seconda formulazione  dell’emendamento   riguardante

      l’art. 9 , laddove, dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: “Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.” ;

 

RILEVATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti contenuti rispettivamente in due distinti documenti che si allegano e che fanno parte integrante al presente atto (All. A e All. B) e l’UNCEM ha espresso parere favorevole;  

 

CONSIDERATO che il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha dichiarato che a seguito della lunga istruttoria, con ampie aree di consenso, di impegnarsi ad esaminare le ulteriori indicazioni delle Regioni e degli enti locali

 

 

ESPRIME PARERE

 

 

nei termini  di cui in premessa, ai sensi dell’ articolo 9,  comma 2 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”.

 

 Il  Segretario                                                                  Il  Presidente

          Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                          On.le  Dott. Raffaele Fitto