Conferenza Unificata


Schema di decreto adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro del Lavoro, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante "Norme generali cocernente i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la costituzione delle commissioni d'esame, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, commi, 2, 3 e 8 del DPCM del 25 gennaio 2008".


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 68/CU del 27 luglio 2011

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell’IFTS;

 

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che ha previsto gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nell’ambito della predetta riorganizzazione;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 8, comma 2, che rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l’indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalità di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione;

 

VISTO lo schema di decreto adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la costituzione delle commissioni d’esame, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”, con gli allegati 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F e G  che costituiscono parte integrante del decreto, pervenuto il  20 luglio 2011 dall’Ufficio legislativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e diramato in pari data;

 

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 26 luglio 2011, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto che all’articolo 6 - relativo alla costituzione delle commissioni di esame -  fosse inserita la seguente frase “ai componenti non spettano indennità o rimborsi spese ad alcun titolo”;

 

CONSIDERATO che, sia i rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali che le Regioni e gli Enti locali hanno espresso serie perplessità riguardo alla suddetta richiesta, e dopo essersi confronti con le rispettive Amministrazioni di appartenenza, hanno proposto di eliminare l’articolo 6  e tutti i riferimenti relativi alle commissioni di esame presenti nel testo, e di inserire la disciplina delle Commissioni in un successivo provvedimento;

 

CONSIDERATO che, nella medesima sede, il rappresentante del Coordinamento tecnico interregionale Istruzione e lavoro, ha consegnato un emendamento delle Province autonome di Trento e Bolzano con il quale si chiede che, nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento, l’alta formazione professionale, di cui agli ordinamenti delle Province Autonome, sia equiparata agli Istituti Tecnici Superiori e di conseguenza che i diplomi di tecnico superiori rilasciati nelle Province di Trento e Bolzano abbiano la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati dagli ITS;

 

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell’Istruzione ha si è riservato di approfondire tale richiesta;

 

VISTA la nota del 26 luglio 2011, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il testo dello schema di decreto in argomento, con le modifiche concordate con le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione tecnica, diramato in pari data (All.1), parte integrante del presente atto;

 

RILEVATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

 

 

ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE

 

 

sullo schema di decreto adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 69, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”, nel testo pervenuto il 26 luglio 2011 dall’Ufficio Legislativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.    

 

 

                              Il Segretario                                                     Il Presidente

               Con. Ermenegilda Siniscalchi                                 On. Dott. Raffaele Fitto