Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Inapplicabilità della procedura di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2012/2013”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali recante “Inapplicabilità della procedura di
cui all’articolo
72, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario-
Periodo di commercializzazione 2012/2013”.
Intesa ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n.
428.
Repertorio
atti n. 199/CSR del 25 ottobre
2012.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) che, all’articolo 72,
paragrafo 2 conferma il potere discrezionale, dato ad ogni Stato membro di
decidere, per la gestione delle quote nel settore del latte, se ed a quali
condizioni far riversare la parte non utilizzata dal produttore nella riserva
nazionale e che, al paragrafo 3 del medesimo articolo, esime dall’obbligo di
riversare le quote inutilizzate, in caso di forza maggiore o in condizioni, che
compromettano temporaneamente la capacità operativa
dei produttori in questione, purché debitamente giustificate dalle Autorità
competenti;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990 -
che all’articolo 4, comma 3, così come modificato dall’articolo 2, comma 1 della
legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa
con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti
alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di
assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18
dicembre 2009, emanato previa intesa sancita da questa Conferenza in data 26
novembre 2009 con Atto repertorio n. 230/CSR, con il quale lo Stato italiano, attesa
l’esistenza di crisi di mercato nel settore, si è avvalso per la prima volta della
facoltà di escludere, a decorrere dalla campagna 2009-2010, l’applicazione
dell’obbligo di riversare le quote inutilizzate nella riserva nazionale;
VISTO,
altresì, il successivo decreto ministeriale del 4 agosto 2010, che, tenuto conto dell’incertezza degli sviluppi della
situazione di mercato nel settore lattiero-caseario, estende l’esclusione di detto
obbligo agli anni 2010-2011, anche al
fine di favorire una graduale uscita dal regime delle quote, con la previsione, all’articolo 1,
comma 2, di ulteriori provvedimenti
ministeriali da emanarsi, per il prosieguo, d’intesa con questa Conferenza, al
fine di una condivisione tra Ministero e Regioni in merito alle decisioni da
assumere da parte dello Stato membro, nella materia di cui trattasi;
VISTO lo schema
di decreto in esame, pervenuto il 12 luglio 2012, con nota protocollo
n. 10882 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla
Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato, in pari data, alle
Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 3450 che, in un articolo
unico, proroga anche alla campagna 2012-2013 la non applicazione dell’obbligo
di cui all’articolo 72 del sopra richiamato Regolamento comunitario, in
considerazione dell’incertezza degli sviluppi nella situazione di mercato del
settore lattiero-caseario, nonché nell’approssimarsi
dello smantellamento del regime delle quote, previsto per l’anno 2015, verso il
regime della libera concorrenza, con la conseguenza di consentire ai produttori
di latte, per la campagna in corso, di conservare il proprio quantitativo
individuale di riferimento, anche nel caso non ne raggiungano il prescritto
livello produttivo di almeno l’85%;
PRESO ATTO
che il provvedimento, sottoposto all’esame degli Assessori regionali il 19
luglio ed il 20 settembre 2012, è stato in tali date rinviato,
con la determinazione, assunta dal Comitato permanente di coordinamento in
materia di agricoltura nella seduta del 20 settembre del corrente anno, di un
approfondimento interregionale e di un confronto misto, in sede ministeriale; tra
rappresentanti delle Amministrazioni sia centrale che regionali;
VISTI gli
esiti della seduta del medesimo Comitato del 18 ottobre 2012, con l’espressione
dell’avviso favorevole con una modifica, ivi concordata, consistente
nell’inserimento di un comma 2 che recita: “La deroga di cui al comma 1 non si
applica ai soggetti che ne abbiano già usufruito
nelle precedenti due campagne”;
VISTA la
stesura dello schema di decreto trasmessa dal Ministero proponente il 22
ottobre 2012, con nota protocollo n. 15687, alla Segreteria di questa
Conferenza e dalla stessa diramata il giorno successivo alle Regioni e Province
autonome con nota protocollo n. 4746, contenente la
modifica concordata nella citata seduta del richiamato Comitato;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta di
questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno
espresso avviso favorevole sullo schema di decreto nella citata versione del 22
ottobre 2012;
ACQUISITO l’assenso del Governo
SANCISCE INTESA
sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali recante “Inapplicabilità
della procedura di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario- Periodo di commercializzazione 2012/2013”, nella stesura ministeriale del 22 ottobre
2012.
Il Segretario Il
Presidente
Cons.