Conferenza Stato Regioni
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di cui all’articolo 15, comma 4 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall’articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi”. (SALUTE) |
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del
Ministro della salute, di cui all’articolo 15, comma 4 della legge 6 agosto
2013, n. 97, recante “Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli
sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall’articolo 65 del
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei
biocidi”.
Nell’odierna seduta
del 21 settembre 2017:
VISTO il regolamento (UE) n.
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo
alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi e, in particolare, l’articolo
65, il quale prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinchè siano effettuati i controlli ufficiali ai fini
dell’osservanza del medesimo regolamento;
VISTO l’articolo 15, comma
4 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disciplina delle modalità di
effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto
previsto dall’articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione
sul mercato e all’uso dei biocidi”, il quale prevede che con decreto del
Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli
sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dal citato articolo 65
del regolamento (UE);
VISTO
l’Accordo sancito in questa Conferenza il 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR),
concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo
per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392 “Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione ed all’immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
ATTESO che
i prodotti attualmente ricadenti nel novero dei presidi medico chirurgici ai
sensi dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, ad approvazione del rispettivo principio attivo, saranno
soggetti al regime autorizzativo dei prodotti biocidi;
VISTA la nota del 5
dicembre 2016, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di
decreto in argomento, tempestivamente diramato alle Regioni dall’Ufficio di
Segreteria di questa Conferenza con convocazione di una riunione tecnica per
l’esame del testo, fissata per il 17 gennaio 2017, nel corso del quale si è
pervenuti alla condivisione di un testo;
VISTA la nota dell’8
agosto 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo
definitivo dello schema di decreto, come concordato con i rappresentanti delle
regioni nell’incontro del 13 giugno 2017, tempestivamente diramato alle Regioni
con richiesta di assenso tecnico;
VISTA la nota del 13
settembre 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione
Piemonte, ha trasmesso l’assenso tecnico al testo definitivo;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sullo
schema di decreto in argomento;
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
sullo schema di decreto del Ministro della
salute, di cui all’articolo 15, comma 4 della legge 6 agosto 2013, n. 97,
recante “Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi
immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall’articolo 65 del regolamento
(UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi”.