Conferenza Stato Regioni


Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali. (SALUTE)
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett.a), punto 4 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153


Rep

Rep. Atti n. 201/CSR del 18 novembre 2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 18 novembre 2010:

 

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4 del citato decreto legislativo n. 153/2009, che prevede che la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, si espleta anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;

 

VISTO il medesimo punto 4) del citato articolo 1, comma 2, lettera a), in base al quale possono essere svolte presso la farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita questa Conferenza;

 

VISTA la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni, ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto;

 

VISTA la nota in data 4 ottobre 2010 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

 

RILEVATO che un incontro tecnico convocato per il 20 ottobre 2010, su richiesta della Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, è stato differito al giorno 8 novembre 2010;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il giorno 8 novembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno formulato alcune richieste di modifica dello schema di decreto di cui trattasi;

 

VISTA la lettera in data 11 novembre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di provvedimento in parola, che tiene conto delle richieste emendative formulate nel corso del predetto incontro;

 

VISTA la lettera in data 12 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione dello schema di decreto in oggetto è stata diramata;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome ed il Ministro della salute hanno concordato di modificare l’articolo 6 dello schema di decreto in oggetto, nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con la predetta lettera del 12 novembre 2010, in modo da far precedere al comma 1 del medesimo articolo 6 il seguente comma: <<Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell’ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative regionali in materia>>;

RILEVATO, altresì, che il Presidente delle Regioni e delle Province autonome ed il Ministro della salute hanno convenuto  di modificare il predetto testo in modo da riformulare l’articolo  3, comma 5 come segue: <<Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all’art.2, nonché nel rispetto della normativa vigente, l’infermiere può erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell’ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni. Gli  infermieri intervengono altresì d’urgenza, oltre che per il supporto all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d’urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza>>;

 

CONSIDERATO che, in virtù delle modifiche come sopra concordate, il Presidente delle Regioni e Province autonome ha formulato il proprio avviso favorevole;

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali, nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con lettera in data 12 novembre 2010 come modificato nei termini di cui in premessa.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On. Dott. Raffaele Fitto