Conferenza Stato Regioni


Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA). (ECONOMIA E FINANZE)
Approvazione ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del CITA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 maggio 2004 (atto rep. n. 2011/CSR).


CONFERENZA UNIFICATA

Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA).

Approvazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del Comitato Interregionale di gestione dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 maggio 2004 (atto rep. n. 2011/CSR).

Repertorio n.     79/CSR         del 10 luglio 2014

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del Protocollo di intesa tra le Regioni ed il Ministero dell’economia e delle finanze sulle modalità di gestione, aggiornamento e controllo degli archivi automobilistici, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (atto rep. n. 1594), il quale ha previsto la costituzione di un Comitato Interregionale di gestione dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche a cui affidare, in base al precedente articolo 4, comma 2, la gestione e l’aggiornamento dell’archivio nazionale e l’erogazione dei servizi;

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del citato Protocollo di intesa, il Comitato interregionale di gestione dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di un organismo tecnico denominato Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA) che opera in base a regolamento da predisporre a cura dello stesso Comitato, da approvare da questa Conferenza;

 

VISTO l’articolo 5, comma 8, del citato Protocollo il quale dispone che “le norme di funzionamento del Comitato interregionale e del CITA sono definite con regolamento predisposto dal Comitato medesimo ed approvato dalla Conferenza Stato-Regioni”;

 

VISTO l’articolo 3, comma 6, del regolamento di funzionamento del Comitato Interregionale di Gestione dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto rep. n. 2011 del 20 maggio 2004 il quale dispone che: “Il coordinatore provvede altresì ad inviare alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione il presente regolamento nonché il regolamento del Centro di interoperabilità tasse automobilistiche (CITA)”;

 

VISTA la nota del 13 giugno 2014 con la quale il Coordinatore del Comitato interregionale tasse automobilistiche ha trasmesso la proposta di regolamento del Centro di interoperabilità tasse automobilistiche (CITA)”, deliberata dal Comitato medesimo nella seduta dell’11 giugno 2014, ai fini dell’approvazione di questa Conferenza Stato-Regioni, proposta che che è stata inoltrata, in data 20 giugno 2014, alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’approvazione del regolamento in esame con la richiesta che siano previste forme di premialità a favore delle Regioni che abbiano già costituito banche dati, richiesta contenuta in un documento che è stato consegnato (All.A);

 

                                                                   APPROVA

 

 

ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del Comitato Interregionale di Gestione dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 maggio 2004 (atto rep. n. 2011/CSR), il Regolamento per il funzionamento del Centro di Interoperabilità Tasse Automobilistiche (CITA), trasmesso, con nota del 13 giugno 2014, dal Coordinatore del Comitato interregionale medesimo, con la richiesta contenuta nell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.