Conferenza Stato Regioni


Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione tra le Regioni, per l'anno 2011, dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 concernente gli esami di lavoratorio a cui devono essere sottoposti i donatori di tessuti e cellule
Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112


Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta del Ministero della salute di criteri di ripartizione tra le Regioni, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, delle risorse da destinarsi all’attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 concernente gli esami di laboratorio a cui devono essere sottoposti i donatori di tessuti e cellule, nonché di tabella di riparto delle medesime risorse per l’anno 2011.

 

 

 

Rep.  n.  200/CSR del 25 ottobre 2012.

         

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

 

Nell’odierna seduta del 25 ottobre 2012:

 

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 recante "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni cd eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

 

VISTI in particolare i seguenti articoli del suindicato decreto legislativo:

- l'articolo 1, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate in materia di cellule riproduttive dallo stesso decreto e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, il Ministero della Salute e le Regioni si avvalgono della collaborazione del Centro Nazionale Trapianti;

- l'articolo 5, che stabilisce che il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che i donatori di tessuti e di cellule siano sottoposti agli esami di laboratorio secondo le prescrizioni stabilite agli allegati Il e III del medesimo decreto legislativo;

- l'articolo 9 il quale, in materia di prescrizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento allo svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule, nel rinviare all'allegato VI del medesimo decreto, stabilisce che l'autorità regionale competente autorizza ogni procedimento di preparazione di tessuti e cellule;

- l'articolo 18, comma 1, il quale prevede che ai nuovi o maggiori oneri di cui al citato articolo 5 - pari a euro 1.080.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2010 - si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che. a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute;

 

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che all'articolo 2, comma 109, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le Province autonome di Trento e Bolzano dall'attribuzioni di fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

 

VISTA la nota in data 16 maggio 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta indicata in oggetto che, in data 23 maggio 2012, è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 12 giugno 2012, è emersa l’esigenza di condurre ulteriori approfondimenti sulla proposta di cui trattasi anche relativamente al profilo afferente la necessità o meno di acquisire l’intesa di questa Conferenza sul riparto, per l’anno 2011, delle risorse di cui trattasi;

 

VISTA la nota in data 3 agosto 2012, diramata in data 8 agosto 2010, con la quale il Ministero della salute nel trasmettere una nuova versione della proposta di cui trattasi ha confermato il proprio intento di richiesta di parere, ai sensi dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

CONSIDERATO che, nel corso di un ulteriore incontro tecnico svoltosi il 12 settembre 2012, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato la necessità di condurre ulteriori approfondimenti;

 

VISTA la nota in data 28 settembre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze nel formulare osservazioni sull’anzidetta nuova versione diramata con lettera dell’8 agosto 2012, ha anche comunicato “di condividere la posizione del Ministero della salute circa la richiesta di semplice parere della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.L.vo 28.8.1997, n. 281 in ordine al provvedimento in questione”;

 

VISTA la nota in data 4 ottobre, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, per l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regione, la definitiva versione della proposta in parola, che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTA la nota in data 5 ottobre 2012, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome con richiesta di assenso tecnico;

 

VISTA la lettera in data 19 ottobre 2012, portata a conoscenza dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze con nota in data 23 ottobre 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice tecnica della Commissione salute, nel ribadire che, ad avviso delle Regioni medesime, “tutti i riparti di fondi tra le Regioni in materia di sanità, compreso quello in oggetto, devono essere sanciti tramite Intesa, così come sempre avvenuto, tra l’altro, negli ultimi anni”, ha comunicato l’impossibilità di esprimere il richiesto assenso tecnico;

 

VISTA la lettera in data 23 ottobre 2012, portata a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome con nota in pari data, con la quale il Ministero della salute ha confermato “di non ritenere condivisibile la proposta di sostituire la richiesta di parere con la richiesta di sancire intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Infatti, la norma da ultimo citata disciplina le modalità di riparto delle risorse del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo nazionale, fattispecie queste non  riconducibili a quella del provvedimento in oggetto”;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sulla proposta in parola e hanno ribadito le motivazioni dell’eccezionalità del parere riportate nel documento consegnato in seduta, allegato sub A, parte integrante del presente atto;

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ESPRIME PARERE

 

 

nei termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della salute di criteri di ripartizione tra le Regioni, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, delle risorse da destinarsi all’attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 concernente gli esami di laboratorio a cui devono essere sottoposti i donatori di tessuti e cellule, nonché di tabella di riparto delle medesime risorse per l’anno 2011, nella versione diramata con l’anzidetta nota in data 5 ottobre 2012.

 

 

 

                         IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Piero Gnudi