Conferenza Unificata


Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Cassino (FR) - Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 18791/03 - causa Grossi c/Italia. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto dello Stato nei confronti di:

 

Comune di Montesarchio (BN) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 21457/04 - causa Ceglia c/Italia.

 

Comune di Cesena - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 42021/02 - causa Ricci c/Italia.

 

Comune  di Avola (SR) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 7977/03- causa Rossitto c/Italia.

 

Comune di Nuoro - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 58858/00 - causa Guiso - Gallisay c/Italia.

 

Comune di Ispica  (RG) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 72638/01 - causa Bruno Di Belmonte c/Italia.

 

Comune di Vercelli - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 8073/05 - causa Perinati c/Italia.

 

Comune di Cassino (FR) - Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 18791/03 - causa Grossi c/Italia.

 

Comune di Parma - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 71399/01 - causa Bortesi c/Italia.

 

Comune di Roma - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 16475/05 - causa Colonna c/Italia.

 

Comune di Benevento - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 29290/02 - causa Vessichelli c/Italia.

 

Comune di Bitonto (BA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 8061/05 - causa Vacca c/Italia.

 

Comune di Broccostella (FR) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 38596/02 – causa Mandola c/Italia.

 

Comune di Ravenna - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.18290/02 - causa Maioli c/Italia.

 

Repertorio atti n.   34/CU                       del 3 marzo 2016

 

 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo 2016:

VISTO l’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;

VISTO l’articolo 43, comma 6, il quale ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;

 

VISTO il successivo comma 7 il quale ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo;

 

VISTO il successivo comma 8 il quale ha stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita questa Conferenza. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;

 

VISTA la nota 0005592 del 22 febbraio 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso i provvedimenti esecutivi recanti esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato nei confronti di 13 Comuni, ai fini dell’espressione del parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n.234, provvedimenti che, il 26 febbraio 2016, sono stati inviati alle Regioni ed agli Enti locali;

 

 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- l’ANCI ha espresso un parere negativo preannunciando l’intenzione di richiedere, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, la rateizzazione degli oneri richiesti con i provvedimenti di rivalsa in esame;

- le Regioni e l’UPI hanno aderito al parere espresso dall’ANCI;

 

 

                                          ESPRIME PARERE NEGATIVO

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto di rivalsa dello Stato, trasmessi, con nota n  0005592 del 22 febbraio 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei seguenti Comuni:

-        Montesarchio (BN)

-        Cesena

-        Avola (SR)

-        Nuoro

-        Ispica (RG)

-        Vercelli

-        Cassino (FR)

-        Parma

-        Roma

-        Benevento

-        Bitonto (BA)

-        Broccostella (FR)

-        Ravenna