Conferenza Unificata


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/70 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”.

 

Rep. Atti n.  20/CU  del 7 febbraio  2013

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, che, alla lettera c), attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

 

VISTO il Regolamento (UE) 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

1.        

2.       VISTA la lettera in data 31 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto che, con nota del 2 agosto 2012, è stato diramato alle Regioni e Province Autonome e alle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 5 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno avanzato congiuntamente talune richieste emendative della proposta di accordo di cui trattasi;

 

VISTA la nota in data 23 gennaio 2013, diramata alle Regioni, alle Province autonome ed alle Autonomie locali con lettera del 25 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che tiene conto, oltre che delle osservazioni formulate nella citata riunione dalle Regioni e dall’ANCI, anche delle richieste emendative avanzate dai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

VISTA la lettera del 29 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sullo schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 31 gennaio 2013, con la quale l’ANCI ha comunicato il proprio parere favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute con la predetta nota del 23 gennaio 2013;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

 

Considerati:

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell’allegato 1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, comprende, nell’area della Sanità pubblica veterinaria, l’igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche;

 

- il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre 2003;

 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;

 

- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006;

- la necessità di definire linee guida per regolare uniformemente sull’intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente.

 

SI CONVIENE

 

sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”, Allegato sub A) parte integrante del presente atto,
nei seguenti termini:

 

1.      Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale;

2.      Le linee guida forniscono indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale, nel rispetto della normativa vigente;

3.      I destinatari delle linee guida sono i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali e gli operatori del settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro raccolta, all’uso o allo smaltimento;

4.      Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida. Il loro recepimento che sarà oggetto di valutazione in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005);

5.      Dall’attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

 

 

 

 

                     IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Piero Gnudi