Conferenza Stato Regioni


Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (POLITICHE EUROPEE – GIUSTIZIA – SVILUPPO ECONOMICO – ECONOMIA E FINANZE)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

 

 

Rep. Atti n.  124/CSR    del 27 luglio 2017

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO  STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna Seduta del 27 luglio 2017

 

 

VISTA la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;

 

VISTO l’articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative perle violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’unione europea;

 

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e diramato con nota del 7 luglio 2017, prot. DAR 10843 P-4.37.2.12;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 19 luglio 2017, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, con alcune proposte di modifica al testo, che sono state ritenute in parte accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia;

 

VISTE le richieste di modifica allo schema, consegnate dalle Regioni nel citato incontro tecnico del 19 luglio 2017 e diramate con nota del 20 luglio 2017, prot. DAR 11516 P-4.37.2.12;

 

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico, diramata in data 21 luglio 2017, con prot. n. 11675 P-4.37.2.12, nella quale si comunicano le valutazioni sulle proposte formulate dalle Regioni e si forniscono, per ciascuna di esse, le motivazioni dell’accoglimento o del mancato accoglimento;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema in esame;

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.