Conferenza Stato Regioni
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (POLITICHE EUROPEE – GIUSTIZIA – SVILUPPO ECONOMICO – ECONOMIA E FINANZE) |
Parere,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente
l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature
destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Rep. Atti n. 124/CSR
del 27 luglio 2017
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna
Seduta del 27 luglio 2017
VISTA
la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali
usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
VISTO
il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e
all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti
tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;
VISTO
l’articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che delega il Governo ad
adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative perle violazioni
di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o
amministrativa o in regolamenti dell’unione europea;
VISTO
l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO
lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente
l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature
destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri e diramato con nota del 7 luglio 2017, prot. DAR 10843 P-4.37.2.12;
VISTI
gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 19 luglio 2017, nel corso
della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, con
alcune proposte di modifica al testo, che sono state ritenute in parte accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero della giustizia;
VISTE
le richieste di modifica allo schema, consegnate dalle Regioni nel citato
incontro tecnico del 19 luglio 2017 e diramate con nota del 20 luglio 2017, prot. DAR 11516 P-4.37.2.12;
VISTA
la nota del Ministero dello sviluppo economico, diramata in data 21 luglio 2017,
con prot. n. 11675 P-4.37.2.12, nella quale si
comunicano le valutazioni sulle proposte formulate dalle Regioni e si
forniscono, per ciascuna di esse, le motivazioni dell’accoglimento o del
mancato accoglimento;
VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso
parere favorevole sullo schema in esame;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente
l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature
destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.