Conferenza Stato Regioni
Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali. (RAPPORTI CON LE REGIONI - AFFARI ESTERI - SVILUPPO ECONOMICO)
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Repertorio atti n. 244/CSR del 18 dicembre 2008
Nella odierna seduta del 18 dicembre 2008:
VISTO l’articolo 117, quinto e nono comma della Costituzione,
in materia di rapporti internazionali delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, nonché le relative norme di attuazione previste
dall’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l’articolo 8, comma 6, della predetta legge 5 giugno
2003, n. 131, che attribuisce al Governo la facoltà di promuovere la stipula di
intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO l’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
VISTA la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
TENUTO CONTO dell’Accordo-quadro del 10 maggio 2007
stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 marzo 2005, tra il
Ministero del Commercio internazionale e le Regioni in materia di
internazionalizzazione;
RIAFFERMATA la volontà del Ministero degli Affari Esteri di
collaborare, ove richiesto dalle Regioni, dalle Province autonome, anche
tramite l’assegnazione di funzionari diplomatici in qualità di consiglieri per
le relazioni internazionali dei Presidenti;
CONSIDERATA la necessità di individuare modalità operative
condivise in materia di attività a carattere internazionale svolta dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare ai
sensi del citato articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con
CONSIDERATO il comune e reciproco interesse a cooperare
sulla base del principio di leale collaborazione;
TENUTO CONTO che, a seguito delle riunioni, a livello
tecnico, tenutesi il 23 settembre ed il 2 dicembre 2008 è stato concordato il
testo definitivo dell’intesa in parola, testo che, il 10 dicembre 2008, è stato
inviato alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed alle Province
autonome;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo e delle Regioni e
delle Province autonome;
SANCISCE
Art. 1
(Collaborazione e scambio di
informazioni)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano,
2. In particolare, il Ministero degli Affari
Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite l’Unità per il Sistema
Paese e le Autonomie Territoriali presso
a) priorità geografiche e tematiche
inerenti alle relazioni internazionali dello Stato, con proiezione pluriennale,
con riferimento anche all’azione governativa di sostegno
all’internazionalizzazione del Sistema Italia, di aiuto allo sviluppo ed alla
valorizzazione all’estero delle identità culturali e delle nostre collettività;
b) attività ed accordi bilaterali
e/o multilaterali dello Stato che presentino profili di interesse a valenza
operativa per le Regioni e le Province autonome, in particolare con riferimento
alla realizzazione all’estero di visite, eventi e manifestazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano si impegnano a segnalare tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio – Dipartimento per gli Affari Regionali, al Ministero degli Affari
Esteri e al Ministero dello Sviluppo Economico:
a) un quadro generale delle attività internazionali;
b) gli atti deliberativi a carattere programmatorio, o
comunque rilevanti, concernenti le attività internazionali;
c) gli atti sottoscritti con altri Stati, Organizzazioni ed
Enti esteri diversi dagli accordi internazionali e dalle intese.
4. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano si impegnano a trasmettere al Dipartimento per gli Affari
Regionali, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero degli Affari
Esteri, che ne curerà successivamente la diffusione a beneficio delle
amministrazioni statali ed enti maggiormente interessati, le informative
sull’esito e sui seguiti operativi degli eventuali accordi o intese concluse,
nonché sugli impegni assunti nel corso delle missioni all’estero e sui loro
sviluppi. Sarà cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli Affari Regionali la diffusione dei medesimi dati alle Regioni.
5. E’ costituita presso il Ministero
degli Affari Esteri, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una
banca dati sulle informazioni previste dal presente protocollo, a partire dai
dati inerenti
Art. 2
(Cooperazione decentrata)
1. Il Ministero degli Affari Esteri riconosce e
valorizza la cooperazione decentrata attuata in coerenza con la politica
estera.
2.
Il Ministro degli Affari Esteri, in sede
di Conferenza Stato-Regioni, comunica le finalità e gli indirizzi della
politica di cooperazione allo sviluppo, definiti attivando anche forme di
consultazione con le Regioni e le Province Autonome.
3. Le
Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero degli Affari Esteri la
programmazione degli interventi di cooperazione decentrata.
Art. 3
(Attività all’estero e rapporti con
le Rappresentanze diplomatico-consolari)
1. Il Ministero degli Affari Esteri e
la rete diplomatico-consolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si impegnano a
collaborare nelle fasi di preparazione, organizzazione, svolgimento e seguiti
delle missioni all’estero delle Regioni e delle Province autonome e per le altre missioni di interesse comune.
2. Nell’attuazione dell’impegno di cui
al comma precedente, particolare cura sarà prestata nell’attività di
collegamento e raccordo operativo tra i referenti all’estero delle Regioni e
delle Province autonome, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari,
le Unità tecniche locali, gli Istituti di cultura, gli Uffici dell’Istituto
nazionale per il commercio estero.
Art. 4
(Formazione ed aggiornamento del
personale e scambio di esperienze)
1.
a) visite a Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano da parte di rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del
Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali;
b) incontri seminariali tematici;
c) istituzione di tirocini formativi presso i Ministeri o
presso le Regioni.
2. Per le finalità di cui al precedente
comma,
Art. 5
(Disposizioni finali)
1.
2. E’ costituito presso
a)
monitorare
l’applicazione della presente intesa;
b)
favorire
il coordinamento nell’azione internazionale dello Stato e delle Regioni e
Province autonome;
c)
verificare
e proporre soluzioni alle eventuali problematiche che dovessero emergere in
sede di applicazione dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
d)
proporre
le modalità operative della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5.
l Segretario Il
Presidente
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott.
Raffaele Fitto