Conferenza Stato Regioni
Linee guida in materia di tirocini |
Accordo
tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul
documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”.
Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta
del 24 gennaio 2013;
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92, che prevede il
perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per
la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di
orientamento;
VISTA la nota in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo indicata in
oggetto;
VISTA la lettera del 18 dicembre 2012, con la quale la
predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso
una nuova versione dello schema di accordo in parola;
VISTA la lettera del 18 gennaio 2013, con la quale la
predetta nuova versione è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province
autonome;
VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con le quale la Regione
Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro innovazione e
ricerca, ha trasmesso l’avviso tecnico favorevole sulla predetta nuova versione
del documento;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna
seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’accordo condizionato all’accoglimento delle richieste
emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte
integrante del presente atto;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta,
il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto
presente di ritenere accoglibili le predette richieste emendative;
RILEVATO che, nel corso
dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze
ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di disporre del tempo necessario per
la valutazione dell’impatto finanziario dell’accordo di cui trattasi;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto, nella versione risultante
dall’accoglimento delle richieste emendative di cui al predetto Allegato sub
A), a condizione che, a conclusione del procedimento valutativo in corso presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, il Dicastero proponente acquisisca l’assenso del medesimo Ministero dell’economia e delle
finanze.
SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO
Considerati:
-
il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni;
-
la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina
delle cooperative sociali”;
-
il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante
“Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale” convertito con modificazioni
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
-
la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in
materia di promozione dell'occupazione” e in particolare l'articolo 18;
-
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo
1998, n. 142 che adotta il “Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n.196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
-
la circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante “Tirocini formativi e di
orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”;
-
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”;
-
la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;
-
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
-
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
”Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
-
il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della
legge 17 maggio 1999, n. 144”;
-
la circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 7 aprile 2003, n. 12 recante “Articolo 4 bis del Decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall'art. 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297. Modalità di assunzione e profilo sanzionatorio”;
-
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;
-
la circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 24 novembre 2003, n. 37 recante “Adempimenti connessi
all'assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro - aspetti
sanzionatori”;
-
la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica
n.2 del 1 agosto 2005;
-
la circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 4 gennaio 2007 recante “Adempimenti connessi alla
instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27
dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi”;
-
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
-
la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del
dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con
modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza
normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di
orientamento.
Tenuto conto che:
-
nell’Intesa tra Governo, regioni, province autonome di
Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le “Linee guida per la formazione
nel 2010” del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio
dell’apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si
impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini
formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini
di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
-
la Commissione europea nel documento di lavoro “Un
quadro di qualità per i tirocini”, presentato dalla Commissione il 18 aprile
2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”
(COM(2012) 173 final), pone la questione della qualificazione dello strumento
del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;
Premesso che:
-
al fine di qualificare l’istituto e di limitarne gli
abusi, si concorda sui seguenti principi:
a) il tirocinio
non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non
sia necessario un periodo formativo;
b) i
tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei
periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire
il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie
né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
-
le parti si impegnano a definire politiche di
accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione,
nell’ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione
del tirocinio in contratti di lavoro;
-
le
parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell’ambito
delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13 delle Linee guida, a
verificare l’effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di
inserimento/reinserimento al lavoro.
Il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
CONVENGONO
QUANTO SEGUE
1.
di
adottare le “Linee guida in materia di tirocini”, Allegato 1), parte integrante
del presente accordo;
2.
che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle
proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si
impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida
entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3.
che le regioni e province autonome si impegnano a definire,
con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle
imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto previsto nelle linee guida
al paragrafo 9;
4.
che
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad
esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
5. che le disposizioni regionali
attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in
materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto
riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all’articolo
1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo
1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
6. che dall’applicazione delle presenti
Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il Segretario
Il Presidente
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Dott. Piero Gnudi