Conferenza Unificata


Documento in materia di 9° censimento generale dell'Industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. a) del d-l 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Intesa sul documento in materia di 9° censimento generale dell’industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, lett

Intesa sul documento in materia di 9° censimento generale dell’industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Intesa, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Repertorio atti n.  7/CU                   del 19 gennaio 2012

         

                        LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 19 gennaio 2012:

 

VISTO l’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha stabilito che: “ E’ indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013”;

 

VISTO il successivo comma 2, lett. a) il quale ha stabilito che: “ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria;

L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

a)       le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze”;

 

VISTA la nota n. SP/1557.2011 del 16 dicembre 2011 con la quale il Presidente dell’ISTAT ha trasmesso, ai fini del conseguimento dell’intesa di questa Conferenza, una bozza di Piano generale del 9° censimento generale dell’industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, documento che è stato trasmesso, il 21 dicembre 2011, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa, mentre l’ANCI ha consegnato un documento (All.A) in cui si chiede una integrazione al punto 3.Organizzazione delle rilevazioni censuarie - a livello provinciale;

 

 

 

 

CONSIDERATO che il Presidente dell’ISTAT ha dichiarato la possibilità di accogliere la proposta di modifica presentata dall’ANCI nella seguente formulazione: “gli Uffici provinciali di censimento (UPC) possono, altresì, avvalersi dei rilevatori già operativi per il 15^ Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, stipulando all’uopo una convenzione con il Comune capoluogo di provincia”;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

 

 

 

                 SANCISCE L’INTESA

 

                                              

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sul documento in materia di 9° censimento generale dell’industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, trasmesso dall’ISTAT, con nota n. SP/1557.2011 del 16 dicembre 2011, con l’integrazione al punto 3.Organizzazione delle rilevazioni provinciali come specificata in premessa.

 

 

 

 

                         Il Segretario                                                                 Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                        Dott. Piero Gnudi