Conferenza Stato Regioni
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame |
Repertorio atti n. 128/CSR del 27 luglio 2011
Nell’odierna seduta del 27 luglio 2011:
VISTO il decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281 che, all’articolo 2, comma 3, dispone che
questa Conferenza sia obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo
nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee” -Legge Comunitaria 2008- che all’articolo 3
delega il Governo, fatte salve le norme vigenti, ad adottare, entro due anni
dall’entrata in vigore della legge stessa, norme penali o disposizioni
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti
amministrativi comunitari, o in Regolamenti, per i quali non sono già previste
sanzioni penali o amministrative;
VISTO lo schema di decreto legislativo in esame, approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2011, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche europee e
della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali e della salute, che, sulla base della richiamata delega, integra
con il sistema sanzionatorio le disposizioni nazionali contenute nel decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2004,
recante le modalità di applicazione per un sistema
volontario di etichettatura delle carni di pollame, successivamente modificato
dal decreto ministeriale 27 novembre 2009, che adegua le disposizioni, con
apposite tavole di concordanza, alle novità intervenute con i Regolamenti
comunitari (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, (OCM unico) e
(CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, privo tuttavia degli
aspetti sanzionatori, riservati alla legge;
VISTO il testo, pervenuto il 12 maggio 2011, con nota
protocollo n. 3439 DAGL/051683/10/10.3.1
del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, vistato dal Ministero
dell’economia e delle finanze e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza
alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n. 2578 del 18 maggio
2011, che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un
organismo indipendente di controllo e stabilisce le
dovute sanzioni per quanto attiene sia l’etichettatura delle carni, sia i
controlli, sia gli organismi di controllo, affidando la competenza
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative alle Regioni e Province
autonome;
CONSIDERATO che, a seguito dell’invio da parte del
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento alle Commissioni competenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, avvenuto in data 14 luglio
del corrente anno, il termine della delega gode della
proroga di 90 giorni;
VISTI gli esiti del primo incontro tecnico del 26 maggio
2011, concluso con la definizione di alcune proposte
di emendamento, a seguito di richieste provenienti da parte regionale, su cui
si è registrato il consenso anche da parte dei rappresentanti delle
Amministrazioni centrali presenti e con il rinvio di ogni approfondimento e
chiarimento relativo alle modalità di prescrizione e sospensione di cui
all’articolo 4, così come di ogni indicazione procedurale per l’erogazione
delle sanzioni in materia di organismi di controllo, di cui all’articolo
CONSIDERATO che a seguito delle determinazioni della
Commissione regionale politiche agricole, giusta nota del Coordinatore prot. n.
A00/1028/SP9 della regione Puglia, del 10 giugno 2011, sono pervenute alla
Segreteria di questa Conferenza ulteriori proposte di emendamento, unitamente
alla richiesta di un secondo incontro tecnico, allo scopo di una condivisione delle proposte stesse con le Amministrazioni centrali interessate;
VISTE le risultanze del secondo
incontro tecnico, tenutosi il 20 giugno 2011, con la condivisione, da parte del
rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
di alcune delle proposte regionali presentate, con parziali modifiche, e con la
conclusione dell’avviso tecnico favorevole al testo con le proposte di modifica
così come ivi concordate;
VISTA la conferma dell’avviso favorevole, comunicato da
parte degli Assessori regionali competenti per materia nella seduta di Comitato
permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 21 giugno 2011, sullo
schema di decreto legislativo con le proposte di modifica, così come concordate nell’incontro tecnico istruttorio del 20 giugno
del corrente anno, considerate accoglibili in detta
sede da parte del Sottosegretario del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, al fine della rappresentazione delle stesse nelle sedi
opportune;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel
corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno
confermato l’avviso favorevole, condizionato all’accoglimento delle proposte di
modifica concordate in sede tecnica il 20 giugno 2011 e contenute in un
documento consegnato in seduta
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sullo schema di decreto legislativo
recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute
nei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle
carni di pollame, con la proposta di modifiche concordate in sede tecnica il 20
giugno 2011 e contenute nel testo ivi allegato, parte integrante del presente
atto (All.1).
Il
Segretario Il
Presidente
Cons.