Conferenza Unificata
Intesa sullo schema di decreto legislativo recante : “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale”. (ECONOMIA E FINANZE - RIFORME PER IL FEDERALISMO -SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - RAPPORTI CON LE REGIONI - POLITICHE EUROPEE)
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Repertorio
atti n. 70/CU del
29 luglio 2010
nella
odierna seduta del 29 luglio 2010
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119
della Costituzione”, la quale all’articolo 24 demanda
ad uno o più decreti delegati, adottati ai sensi dell’articolo 2 della medesima
legge delega, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di
Roma, il compito di disciplinare l’ordinamento transitorio, anche finanziario,
di Roma Capitale;
VISTO
l’articolo 2, comma 3, della suindicata legge delega
n. 42 del 2009, il quale prevede, tra l’altro, che sui decreti legislativi, di cui al comma 1, sia
acquisita l’ intesa in sede di Conferenza Unificata;
VISTO lo
schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni recanti attuazione
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.
VISTA la
nota n. 5778 DAGL/ 50149/10.3.44 del 23 luglio 2010, pervenuta il 26 luglio
2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato
trasmesso il parere favorevole subordinato all’accoglimento di alcuni
emendamenti, reso con ordine del giorno del 19 luglio 2010, n.81, approvato
all’unanimità dal Consiglio comunale di Roma, che è stato diramato con nota n.
CSR 0003553 P-2.17.4.1 del 27 luglio 2010;
VISTA la
nota n. 5882 DAGL/ 50149/10.3.44 del 27 luglio 2010 del Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
la quale è stato trasmesso il parere favorevole, mozione n.252, espresso dal Consiglio della Provincia di
Roma, diramato in pari data con nota CSR 0003570 P-2.17.4.1;
VISTA la
nota n. 5913 DAGL/ 50149/10.3.44 del 28 luglio 2010 del Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
la quale è stato trasmesso il parere favorevole della
Regione Lazio, diramato in pari data con nota CSR 0003603 P-2.17.4.1;
CONSIDERATO
che, nella riunione tecnica del 28 luglio 2010, attesi i pareri favorevoli resi
dalla regione Lazio e dalla provincia di Roma, sono stati esaminati gli
emendamenti contenuti nel sopra citato parere del Comune di Roma e individuati, tra questi, i seguenti emendamenti, che i rappresentanti dell’ANCI hanno ritenuto condizionanti ai fini dell’espressione
dell’intesa: all’articolo 3, commi 2 e
5; all’articolo 4, comma 10; articolo 5, comma 2, tranne ultimo periodo, nonché ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo
articolo 5 e all’articolo 7, comma 3;
CONSIDERATO
che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell’UPI ha condiviso
gli emendamenti proposti dal Comune di Roma relativi all’articolo
3, commi 5 e 9 e che le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul testo
approvato dal Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che, il
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nella medesima
riunione tecnica del 28 luglio
RILEVATO
che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso
favorevole all’intesa sul testo approvato il 18 giugno 2010 dal Consiglio dei
Ministri;
RILEVATO,
altresì, che, nella medesima seduta, a seguito dell’esame di alcuni emendamenti (articolo 3, commi
2, 5 e 7 e articolo 5) proposti dal Comune di Roma, fatti propri dall’ANCI, è stata espressa l’intesa dall’ANCI e
dall’UPI sul sopra citato testo approvato dal Consiglio dei Ministri a fronte
dell’impegno del Ministro per le Riforme per il federalismo di proporre al
Consiglio dei Ministri, al momento dell’approvazione definitiva del
provvedimento, gli emendamenti relativi al numero dei municipi e alle indennità
dei consiglieri;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa sullo
schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni recanti attuazione
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Cons.