Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Linee guida sulle modalità per la richiesta di tessuto osseo da parte degli utilizzatori” |
Rep. Atti n. 27/CSR del 2 febbraio 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 2 febbraio 2012:
VISTI gli articoli 2, comma 2,
lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra
Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91,
recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti”;
VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre
2004 recante “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti;
VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza il 23 settembre
2004 (Rep. atti n. 2085) su “Linee guida sulle modalità
di disciplina delle attività di reperimento trattamento, conservazione e
distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto”, in attuazione
dell’art. 15, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n 91;
VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di
qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante
“Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva
2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e
cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza
il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 198/CSR) sul documento relativo
alla Rete nazionale per i trapianti;
VISTA la lettera del 7 dicembre 2011 con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso una prima versione dello schema di accordo
indicato in oggetto;
VISTA la nota in data 22 dicembre 2011 con la quale il
predetto schema di accordo è stato diramato alle Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il
24 gennaio 2012, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute
hanno concordato alcune modifiche dello schema in parola;
VISTA la nota in data 26 gennaio 2012, diramata in pari
data, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva
dello schema di accordo indicato in oggetto, che recepisce
le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
Considerato che:
- è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanità,
Sezione II, espresso nella seduta del 19 luglio 2011;
- è in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, per la regolamentazione
dell’importazione e dell’esportazione di cellule e tessuti da e per Paesi terzi
nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate
dalla normativa vigente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191;
- è stata ravvisata l’esigenza di uniformare il comportamento da
tenersi nel caso in cui il tessuto richiesto da un utilizzatore non sia
disponibile presso la Banca territorialmente competente, prevedendo specifiche modalità per la richiesta nonché di prevedere le opportune
modalità qualora la Regione non sia dotata di una propria Banca di tessuto
muscolo-scheletrico nel proprio territorio.
SI CONVIENE
sul
documento recante “Linee guida sulle modalità per la richiesta di tessuto osseo
da parte degli utilizzatori”, Allegato sub A), parte integrante del presente
atto.
Per
l’attuazione del sopracitato documento si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi