Conferenza Stato Regioni


Parere sulla delibera del Consiglio dei Ministri per provvedere alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Parere, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 9, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.


 

Parere, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 9, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri per provvedere alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto.

 

Rep. Atti n.  18/CSR  dell’11 febbraio 2016

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta dell’11 febbraio 2016:

 

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale prevede che “nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento”;

 

VISTO l’articolo 3-ter,comma 9, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, il quale prevede che  ”nel caso di mancata presentazione del programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione e nel rispetto dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Stato - Regioni,  nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi”;

 

VISTO il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, che all’art. 1, comma 2, prevede che “le Regioni sono tenute a comunicare al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al Comitato paritetico interistituzionale lo stato di realizzazione e di riconversione delle strutture di cui al sopracitato art. 3 ter, comma 6, del decreto-legge 22

dicembre 2011,n.211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012 , n.9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire  il  completamento del  processo  di  superamento  degli  ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre, il Governo provvede in via sostitutiva a norma del sopra citato art. 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211;

 

VISTI i programmi presentati dalle Regioni interessate per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché  i relativi decreti di  approvazioni da parte del Ministro della salute, gli atti dispositivi del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 21 ottobre 2015 emanati ai sensi dell’ art. 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211, nonché le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale – con le quali sono state trasmesse al Ministero della giustizia e della salute  le connesse osservazioni delle Regioni di cui al presente atto; 

 

VISTA la nota in data 10 febbraio 2016, con la quale l’Ufficio del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di delibera con il quale,  considerato che nessuna delle Regioni diffidate ha fornito garanzie sufficienti ad assicurare piena ed immediata esecuzione a quanto previsto dal sopramenzionato articolo 3 ter, comma 9, sussistono i presupposti per la nomina di un commissario unico che provveda in via sostitutiva alla chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 9 del predetto art. 3ter, provvede alla nomina del Commissario unico del Governo, dottor Franco Corleone, per provvedere in via sostitutiva, in luogo delle Regioni interessate, alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto;  

 

VISTA la nota in data 10 febbraio 2016, con la quale lo schema di delibera in epigrafe è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano hanno reso parere negativo sullo schema di delibera in oggetto;

 

 

ESPRIME PARERE NEGATIVO

 

 

sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri per provvedere alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto.