Conferenza Stato Regioni
Parere sulla delibera del Consiglio dei Ministri per provvedere alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)
|
Parere, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 9, del
decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9, sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri per provvedere alla realizzazione dei
programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle
Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto.
Rep.
Atti n. 18/CSR dell’11 febbraio 2016
Nella
odierna seduta dell’11 febbraio 2016:
VISTO
l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale prevede che
“nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta
regionale della Regione interessata al provvedimento”;
VISTO l’articolo 3-ter,comma 9, del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, il quale prevede
che ”nel caso di mancata presentazione
del programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, entro
il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di
completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell’art. 120
della Costituzione e nel rispetto dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a
quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Stato -
Regioni, nomina commissario la stessa
persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi
sostitutivi”;
VISTO
il decreto legge 31 marzo 2014,
n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante “Disposizioni
urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, che
all’art. 1, comma 2, prevede che “le Regioni sono tenute a comunicare al
Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al Comitato paritetico
interistituzionale lo stato di realizzazione e di riconversione delle strutture
di cui al sopracitato art. 3 ter, comma 6, del decreto-legge 22
dicembre
2011,n.211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012 , n.9,
nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento
del processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla
comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e
riconversione delle strutture e delle iniziative assunte è tale da non
garantirne il completamento entro il successivo semestre, il Governo provvede
in via sostitutiva a norma del sopra citato art. 3-ter, comma 9, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211;
VISTI
i programmi presentati dalle Regioni interessate per il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari, nonché
i relativi decreti di
approvazioni da parte del Ministro della salute, gli atti dispositivi
del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 ottobre 2015 emanati ai sensi dell’ art. 3-ter, comma 9, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211, nonché le note della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato generale – con le quali sono state
trasmesse al Ministero della giustizia e della salute le connesse osservazioni delle Regioni di cui
al presente atto;
VISTA la nota in data 10 febbraio 2016, con la quale
l’Ufficio del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha trasmesso lo schema di delibera con il quale, considerato che nessuna delle Regioni
diffidate ha fornito garanzie sufficienti ad assicurare piena ed immediata
esecuzione a quanto previsto dal sopramenzionato articolo 3 ter, comma 9,
sussistono i presupposti per la nomina di un commissario unico che provveda in
via sostitutiva alla chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari ai
sensi del comma 9 del predetto art. 3ter, provvede alla nomina del Commissario
unico del Governo, dottor Franco Corleone, per provvedere in via sostitutiva,
in luogo delle Regioni interessate, alla realizzazione dei programmi per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle Regioni Calabria,
Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto;
VISTA la nota in data 10 febbraio 2016, con la quale lo schema di delibera in epigrafe è stato
diramato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano hanno reso
parere negativo sullo schema di
delibera in oggetto;
ESPRIME PARERE NEGATIVO
sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri per provvedere alla realizzazione dei
programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari delle
Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto.