Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, in attuazione dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
|
Intesa, ai
sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni
di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali nel settore sanitario.
Rep. Atti n. 231CSR del 22 novembre 2012
Nella odierna seduta del 22 novembre 2012
VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;
VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che, in
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
nel settore sanitario;
VISTO l’articolo 27 del
predetto decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale, al comma 4, stabilisce
che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario,
cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è
determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall’anno 2013,
applicando a tutte le regioni i valori di costo
rilevati nelle c.d. “regioni di riferimento”;
VISTO il comma 5 del medesimo articolo 27, che individua
quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima,
che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate
dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano
di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica
degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in
materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di
qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed
efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009,
sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 della medesima intesa
del 3 dicembre 2009;
CONSIDERATO che, ai sensi della predetta disposizione, si
considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse
ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi
comprese le entrate proprie regionali effettive, e che nella individuazione
delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una
rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica;
VISTO l’articolo 15, comma 25ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale
stabilisce che, in relazione alla determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal
più volte menzionato D. L.vo
n. 68 del 2011, il Governo
provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31
ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto
nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario,
entro il 31 dicembre 2012;
VISTA la lettera in data 10
settembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del
perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in
oggetto, richiamando l’attenzione sulla necessità di acquisire il preventivo
parere della Struttura tecnica di monitoraggio (STEM);
VISTA la nota del 12 ottobre 2012, diramata con lettera in
pari data, con la quale il Presidente della STEM ha trasmesso il predetto parere
reso dalla STEM medesima nella seduta del 9 ottobre 2012;
VISTA la lettera in data 18
ottobre 2012, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha
inviato una nuova versione dello schema di decreto in parola, concordata con il
Ministero dell’economia e delle finanze, che tiene
conto delle osservazioni tecniche contenute nel parere reso dalla STEM
nell’anzidetta seduta del 9 ottobre 2012;
CONSIDERATO che, nel corso della
riunione tecnica svoltasi il 18 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e
Province autonome, nel
prendere atto con soddisfazione che la nuova versione dello schema di decreto
che interessa è stata elaborata tenendo conto del più volte citato parere della
STEM, hanno fatto presente di non avere ulteriori
osservazioni da formulare rispetto a quelle già evidenziate nel corso delle
riunioni della più volte menzionata STEM dedicate all’esame del provvedimento
in questione;
RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno
della seduta di questa Conferenza del 25 ottobre 2012 è stato rinviato su richiesta delle Regioni e Province autonome per ulteriori
approfondimenti;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza
del 30 ottobre 2012, i rappresentanti dei Ministeri
interessati hanno ritenuto accoglibili, sia pure con
parziale riformulazione, le richieste di modifiche ed integrazioni dello schema
di provvedimento in oggetto avanzate dalle Regioni e Province autonome e
contenute nel documento consegnato nella medesima seduta della Conferenza,
Allegato sub A), parte integrante del presente atto, ad eccezione della
richiesta emendativa relativa al punto 1.2
dell’allegato 1 allo schema di cui trattasi sulla quale, invece, i
rappresentanti di parte governativa hanno espresso avviso contrario;
RILEVATO, in particolare, che, nel corso della predetta
seduta del 30 ottobre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto la seguente riformulazione della richiesta emendativa relativa al punto 1.1, lett. b) dell’Allegato 1
allo schema di provvedimento: “I costi sono sterilizzati della quota registrata
in entrata relativa al finanziamento aggiuntivo per i
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali:”;
CONSIDERATO che, nel corso della menzionata seduta, tale
formulazione è stata ritenuta accoglibile dalle
Regioni;
RILEVATO che, nel corso della più volte
detta seduta, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto accoglibile la richiesta emendativa
relativa al punto 2.2.1 dell’Allegato 1 allo schema di provvedimento;
CONSIDERATO che, nel corso della pluricitata
seduta, il Ministero dell’economia e delle finanze non ha
ritenuto accoglibile la richiesta emendativa
relativa al punto 1.2 dell’Allegato 1 allo schema di provvedimento;
RILEVATO che, nel corso della richiamata seduta, le Regioni
e le Province autonome hanno, altresì, ritenuto di dover precisare che le
Regioni in equilibrio economico sono da individuarsi non sulla
base di dati provvisori rilevati al quarto trimestre, ma a seguito
dell’accertamento dei risultati relativi alla chiusura del secondo esercizio
precedente a quello di riferimento, rilevati, nei termini previsti dalla
normativa vigente, dai modelli ministeriali di rendicontazione
economica del consolidato regionale;
CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, il
Ministero dell’economia e delle finanze ha condiviso
tale precisazione;
RILEVATO che, nel corso della più volte
menzionata seduta del 30 ottobre 2012, sull’argomento indicato in oggetto è
stata registrata la mancata intesa con decorrenza del termine di trenta giorni
previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
VISTA la nota in
data 21 novembre 2012, con la quale
VISTA
la lettere in pari data, con la quale è stato chiesto
ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di voler far
conoscere le proprie valutazioni al riguardo;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
Presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha consegnato un documento, Allegato sub B), parte
integrante del presente atto, concernente le proposte emendative
all’Allegato 1 allo schema di decreto che interessa al fine di pervenire al
perfezionamento dell’intesa sullo schema di decreto medesimo;
RILEVATO
che, in corso di seduta, il Governo ha fatto presente che, valutate le proposte
emendative di cui al predetto documento, non
sussistono le condizioni per il perfezionamento dell’intesa;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire
in questa Conferenza;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta, non si sono create le condizioni di assenso
previste per il perfezionamento dell’intesa;
ESPRIME
sullo schema di
decreto di cui in
premessa.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE