Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, in attuazione dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Intesa ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68


Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n

Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario.

 

Rep. Atti n.          231CSR   del 22 novembre 2012           

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 22 novembre 2012

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

 

VISTO l’articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale, al comma 4, stabilisce che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall’anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle c.d. “regioni di riferimento”;

 

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 27, che individua quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 della medesima intesa del 3 dicembre 2009;

 

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta disposizione, si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive, e che nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica;

 

VISTO l’articolo 15, comma 25ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che, in relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal più volte menzionato D. L.vo n. 68 del 2011, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012;

 

VISTA la lettera in data 10 settembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto, richiamando l’attenzione sulla necessità di acquisire il preventivo parere della Struttura tecnica di monitoraggio (STEM);

 

VISTA la nota del 12 ottobre 2012, diramata con lettera in pari data, con la quale il Presidente della STEM ha trasmesso il predetto parere reso dalla STEM medesima nella seduta del 9 ottobre 2012;

 

VISTA la lettera in data 18 ottobre 2012, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di decreto in parola, concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze, che tiene conto delle osservazioni tecniche contenute nel parere reso dalla STEM nell’anzidetta seduta del 9 ottobre 2012;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 18 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, nel prendere atto con soddisfazione che la nuova versione dello schema di decreto che interessa è stata elaborata tenendo conto del più volte citato parere della STEM, hanno fatto presente di non avere ulteriori osservazioni da formulare rispetto a quelle già evidenziate nel corso delle riunioni della più volte menzionata STEM dedicate all’esame del provvedimento in questione;

 

RILEVATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 25 ottobre 2012 è stato rinviato su richiesta delle Regioni e Province autonome per ulteriori approfondimenti;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 30 ottobre 2012, i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno ritenuto accoglibili, sia pure con parziale riformulazione, le richieste di modifiche ed integrazioni dello schema di provvedimento in oggetto avanzate dalle Regioni e Province autonome e contenute nel documento consegnato nella medesima seduta della Conferenza, Allegato sub A), parte integrante del presente atto, ad eccezione della richiesta emendativa relativa al punto 1.2 dell’allegato 1 allo schema di cui trattasi sulla quale, invece, i rappresentanti di parte governativa hanno espresso avviso contrario;

 

RILEVATO, in particolare, che, nel corso della predetta seduta del 30 ottobre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto la seguente riformulazione della richiesta emendativa relativa al punto 1.1, lett. b) dell’Allegato 1 allo schema di provvedimento: “I costi sono sterilizzati della quota registrata in entrata relativa al finanziamento aggiuntivo per i livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali:”;

 

CONSIDERATO che, nel corso della menzionata seduta, tale formulazione è stata ritenuta accoglibile dalle Regioni;

 

RILEVATO che, nel corso della più volte detta seduta, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto accoglibile la richiesta emendativa relativa al punto 2.2.1 dell’Allegato 1 allo schema di provvedimento;

 

CONSIDERATO che, nel corso della pluricitata seduta, il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ritenuto accoglibile la richiesta emendativa relativa al punto 1.2 dell’Allegato 1 allo schema di provvedimento;

 

RILEVATO che, nel corso della richiamata seduta, le Regioni e le Province autonome hanno, altresì, ritenuto di dover precisare che le Regioni in equilibrio economico sono da individuarsi non sulla base di dati provvisori rilevati al quarto trimestre, ma a seguito dell’accertamento dei risultati relativi alla chiusura del secondo esercizio precedente a quello di riferimento, rilevati, nei termini previsti dalla normativa vigente, dai modelli ministeriali di rendicontazione economica del consolidato regionale;

 

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, il Ministero dell’economia e delle finanze ha condiviso tale precisazione;

 

RILEVATO che, nel corso della più volte menzionata seduta del 30 ottobre 2012, sull’argomento indicato in oggetto è stata registrata la mancata intesa con decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTA la nota in data 21 novembre 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha trasmesso un documento, approvato dalla Commissione salute nella seduta del 14 novembre 2012, che contiene le proposte di modifiche dello schema di decreto indicato in oggetto volte a realizzare le condizioni di assenso necessario per il perfezionamento dell’intesa sullo schema medesimo;

 

VISTA la lettere in pari data, con la quale è stato chiesto ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di voler far conoscere le proprie valutazioni al riguardo;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha consegnato un documento, Allegato sub B), parte integrante del presente atto, concernente le proposte emendative all’Allegato 1 allo schema di decreto che interessa al fine di pervenire al perfezionamento dell’intesa sullo schema di decreto medesimo;

 

RILEVATO che, in corso di seduta, il Governo ha fatto presente che, valutate le proposte emendative di cui al predetto documento, non sussistono le condizioni per il perfezionamento dell’intesa;

 

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell’intesa;

 

 

ESPRIME LA MANCATA INTESA

 

 

sullo schema di decreto di cui in premessa.

 

 

 

                       IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE

              Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                              Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea