Conferenza Unificata
Disegno di legge Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
Parere
sul disegno di legge recante: “Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e
del Presidente della provincia, a norma dell’articolo 23, commi 16 e 17 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n.
Parere, ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio
atti n. 44/CU del 4 aprile 2012
Nella odierna seduta del 4 aprile 2012:
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza,
anche su richiesta delle autonomie regionali e locali,
ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane;
VISTO l’articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, recante ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, il quale prevede
che, con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 2012, vengano stabilite le
nuove modalità di elezione “indiretta” (esclusivamente da parte dei sindaci e
dei consiglieri comunali) del presidente della provincia e dei consiglieri
provinciali;
VISTO il disegno di legge recante: “Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della
provincia, a norma dell’articolo 23, commi 16 e 17 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
VISTA la nota n. 1182 del 7 marzo 2012 con la quale è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per
l’esame del provvedimento;
CONSIDERATO che, a seguito della richiesta formulata
dall’ANCI e dall’UPI, motivata dalla necessità di approfondimenti
istruttori sul provvedimento medesimo, detta riunione non ha avuto luogo;
CONSIDERATO che l’argomento,
iscritto all’ordine del giorno della seduta del 15
marzo 2012 di questa Conferenza, è stato rinviato per consentirne l’esame in
sede di Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per
il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo
sviluppo ed alla crescita economica che, quindi, è stata convocata per il
giorno 22 marzo 2012;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione della Commissione
speciale paritetica mista, i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali
hanno illustrato alcune criticità derivanti dall’impianto del provvedimento,
riservandosi di trasmettere puntuali proposte emendative
che il Governo si è impegnato a valutare;
CONSIDERATO che, in quella sede, i rappresentanti
delle Regioni hanno presentato un documento, approvato il 29 febbraio 2012
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, concernente, in
particolare, il testo del Codice delle Autonomie all’esame del Senato (A.S.
2259);
CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno consegnato un documento (allegato A)
contenente considerazioni generali sulla riforma delle Province e osservazioni
in merito al provvedimento in esame, anche in relazione ai
contenuti del Codice delle Autonomie all’esame del Senato;
- l’ANCI ha espresso parere favorevole con le osservazioni
contenute in un documento (allegato B), chiedendo che siano
prese in considerazione dal Governo;
- l’UPI, nell’evidenziare che non si è in
presenza di un provvedimento mosso da una riduzione di costi o da una
maggiore efficienza del sistema pubblico, ha espresso parere negativo con le osservazioni
contenute in un documento (allegato C); inoltre, ha evidenziato talune criticità
che l’impianto del provvedimento potrebbe provocare quali l’appesantimento del
ruolo dei partiti, il difetto di rappresentanza e la possibile instabilità
degli organi provinciali, nonché la mancanza di una posizione di terzietà necessaria per potere risolvere i conflitti nei
territori di area vasta;
CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte
formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, riservandosi di valutarle;
ESPRIME PARERE
nei termini di cui in premessa e degli
allegati documenti A, B e C che costituiscono parte integrante del presente
atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Modalità di elezione del Consiglio
Provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell’articolo 23, commi
16 e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
Il Segretario Il Presidente