Conferenza Unificata


Intesa sulla proroga, per l’anno 2011, del termine previsto dall’articolo 4, comma 1, dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006. (INTERNO)
(Richiesta delle Regioni)


Rep

Rep. atti n. 3/CU del 20 gennaio 2011   

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 20 gennaio 2011:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, nella sede della Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l’articolo 4 dell’intesa sancita da questa Conferenza con atto n. 936 del 1° marzo 2006 il quale dispone:

- al comma 1, che al fine di partecipare al riparto delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri di cui all’articolo 3 ed hanno intrapreso il processo concertativo ai sensi dell’articolo 5 ne danno documentata comunicazione a questa Conferenza entro il 31 gennaio di ogni anno;

- al comma 2, che questa Conferenza, acquisite le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, individua entro il 31 marzo di ogni anno le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme all’articolo 3, partecipano al riparto delle risorse statali per l’anno di riferimento;

 

- al comma 3, che lo Stato trasferisce le risorse finanziarie alle Regioni di cui al comma 2 entro il 30 aprile di ciascun anno;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 dicembre 2010, le Regioni hanno consegnato un documento in cui chiedono di prorogare, per l’anno 2011, il termine di presentazione della documentazione da parte delle Regioni, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, dell’intesa sancita con atto n. 936/2006  (dal 31 gennaio al 30 aprile)  e, di conseguenza, lo slittamento anche dei successivi termini previsti sempre dall’articolo 4 medesimo;

 

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, il 22 dicembre 2010, al Ministero dell’interno ed agli Enti locali per conoscere le proprie valutazioni;

 

VISTA la nota n. 0000291 del 14 gennaio 2011 con la quale il Ministero dell’interno,  Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha manifestato le proprie perplessità in quanto la proroga dei tempi procedurali per la distribuzione dei fondi statali agli enti associativi beneficiari non agevola gli enti stessi nell’azione di allocazione in bilancio degli importi ricevuti, mettendo in evidenza che, ove il nuovo termine per l’erogazione delle risorse diventasse il 30 giugno dell’anno in corso, in relazione ai tempi tecnici necessari per la loro effettiva attribuzione, l’entità delle stesse sarebbe nota in un periodo dell’esercizio finanziario di riferimento molto avanzato, comportando difficoltà nell’attività di programmazione delle risorse medesime da parte degli Enti interessati:

 

CONSIDERATO che lo stesso Dicastero ha segnalato che, per la revisione dell’intesa in argomento, dovranno essere considerati gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo 14, commi 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (obbligatorietà dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni);

 

VISTA la nota n. 5/VSG/VN/UC/mf.11 del 19 gennaio 2011 con la quale l’ANCI ha fatto pervenire un documento contenente la posizione congiunta con l’UNCEM nel quale, pur condividendo con il Ministero dell’interno le perplessità per la proroga del termine che ricadrebbe negativamente sulle esigenze di bilancio e di programmazione delle risorse da parte degli Enti beneficiari, si dichiara la disponibilità alla proroga del termine del 31 gennaio al 15 marzo con conseguente determinazione degli altri termini nel modo seguente: 15 aprile (deliberazione della Conferenza Unificata); 15 maggio (attribuzione delle risorse da parte del Ministero dell’interno);

 

CONSIDERATO che detta nota è stata inviata, in data 20 gennaio 2011, al Ministero dell’interno ed alle Regioni;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, è stata condivisa la proposta formulata dall’ANCI e dall’UNCEM, prevedendo, per l’anno 2011, i seguenti termini:

- 15 marzo 2011:        termine di presentazione della documentazione da parte delle Regioni;

- 15 aprile 2011:          termine per la  deliberazione della Conferenza Unificata;

- 15 maggio 2011:      termine per l’attribuzione delle risorse da parte del Ministero dell’interno;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE  INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

 

per l’anno 2011, i termini previsti dall’articolo 4 dell’intesa sancita con atto rep. n. 936/CU del 1° marzo 2006 sono così modificati:

 

- il termine di cui al comma 1 è prorogato dal 31 gennaio 2011 al 15 marzo 2011;

- il termine di cui al comma 2 è prorogato dal 31 marzo 2011 al 15 aprile 2011;

- il termine di cui al comma 3 è prorogato dal 30 aprile 2011 al 15 maggio 2011.

 

 

                               Il Segretario                                                    Il Presidente

                 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                          On.le Dott. Raffaele Fitto