Conferenza Stato Regioni
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione. (SALUTE) |
Accordo, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale
dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario
di cui all’art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della
relativa formazione.
Nell’odierna seduta
del 23 novembre 2017:
VISTA
la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini
professionali”, che all’articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle
Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse
sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della
sanità 29 marzo 2001;
VISTA la nota del 6 aprile 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo, diramata
tempestivamente dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e
alle Province autonome, con richiesta di assenso tecnico;
VISTA la nota del 19 giugno 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione
tecnica tenutasi il 28 giugno 2017, nel corso della quale sono state discusse le
osservazioni regionali, accolte in parte dal Ministero della salute;
VISTA la nota del
21 agosto 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
diramato le osservazioni regionali al testo ed ha convocato un altro incontro
tecnico, tenutosi il 27 settembre 2017, nel corso del quale le parti sono
pervenute alla condivisione del testo definitivo;
VISTA la nota dell’8 novembre 2017, con la quale
l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo definitivo
dell’accordo in argomento, con richiesta di assenso tecnico al Coordinamento
regionale, assenso pervenuto il 20 novembre 2017;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
tra il Ministero della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
sull’individuazione del profilo professionale di Assistente
di studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario di cui alla
legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività finalizzate all’assistenza
dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la
prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario,
all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti
con i fornitori, nei seguenti termini:
CONSIDERATI
il Protocollo d’intesa siglato presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 9 gennaio 2001 tra l’ANDI
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e le OO.SS. di CGIL, CISL e UIL del
settore dei servizi, in merito al “Profilo e qualifica professionale
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), all’interno del CCNL del
personale degli studi professionali;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti degli Studi Odontoiatrici e Medico Dentistici sottoscritto da
AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), CIFA, FIALS e CONFSAL il 30 marzo 2017
e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
la rilevanza dell’odontoiatria per le
ricadute che essa ha sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione,
e il conseguente obbligo delle istituzioni di garantire ai cittadini che
necessitano di cure odontoiatriche, standard professionali e prestazioni di
livello adeguato;
la qualità delle prestazioni sanitarie
intimamente connessa alla preparazione dei professionisti e di coloro che a
vario titolo li supportano, indispensabile per tutti gli operatori impegnati
nel delicato settore dell’odontoiatria, i quali devono esprimere capacità
professionali tecniche e relazionali consone al ruolo ricoperto, acquisite
attraverso percorsi formativi riconosciuti ed uniformi a livello nazionale;
l’esigenza di definire le competenze, le
attività e la formazione di una figura di interesse sanitario operante in
ambito odontoiatrico e riconosciuta su tutto il territorio della nazione;
Si conviene:
Art. 1
(Individuazione della figura e del profilo)
1.
E’ individuato l’operatore di
interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, denominato “Assistente di studio odontoiatrico” (ASO).
2.
L’Assistente di studio odontoiatrico è
l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di
specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 11 del presente Accordo,
che svolge attività finalizzate all’assistenza
dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la
prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario,
all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti
con i fornitori, così come specificato nella’allegato 1 del presente
Accordo. E’ fatto assoluto divieto all’Assistente di
studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza
dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
3.
Gli standard professionali in termini di attività e
competenze dell’Assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto
indicato al successivo art. 5 e costituiscono elementi minimi comuni di
riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo
art. 2.
Art. 2
(La formazione)
1. La
formazione dell’Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle
disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di
formazione e autorizzano le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e/o gli
Enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando
le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.
2. Coloro che conseguono l’attestato di
qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e i lavoratori esentati di cui
all’art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di
aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno.
3. Fermo restando che la durata della formazione
non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio
Odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
Art. 3
(Contesto operativo)
1. L’Assistente di studio odontoiatrico
svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture
sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.
Art.
4
(Contesto
relazionale)
1. L’Assistente di studio odontoiatrico opera
in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con
l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite,
attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.
Art. 5
(Attività e
competenze)
1. Le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico
sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo
e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico
clinico;
b) ambientale
e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale
e amministrativo.
2. Il processo di lavoro e le attività dell’Assistente
di studio odontoiatrico sono illustrati nell’Allegato 1 che fa parte integrante
del presente Accordo.
3. Il processo di
lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in competenze,
abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell’Allegato 2 che fa
parte integrante del presente Accordo.
Art. 6
(Requisiti di
accesso)
1. Per l’accesso al corso di formazione di
Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l’adempimento al diritto dovere
all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
2. Chi ha conseguito
il titolo di studio all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un
documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di
scolarizzazione.
3. I cittadini
stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso
formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso
da conservare agli atti del soggetto formatore.
Art. 7
(Organizzazione didattica)
1. Il corso di formazione per Assistente di
studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore
suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di
formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi .
2. Il corso è
strutturato in due moduli:
a) modulo
di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore
di tirocinio:
b) modulo
professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni
e 300 ore di tirocinio
Art. 8
(Aree disciplinari e
docenza)
1.
I moduli di cui all’art.7 , comma 2, sono articolati nelle seguenti aree
disciplinari:
a) area
socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area
igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;
2.
Le materie di insegnamento sono indicate nell’allegato 2 al presente Accordo.
3. I criteri per l’affidamento della docenza
sono individuati dalle Regioni e Province autonome.
Art. 9
(Tirocinio)
1. Il corso comprende un tirocinio
guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai
sensi del decreto legislativo n. 502/92
presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico.
2. Il
tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto,
i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.
Art. 10
(Frequenza,
esame finale e rilascio dell’attestato di qualifica/certificazione)
1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all’esame
finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto
massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma, e comunque non
superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del
monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi
autorizzati da Regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte
del percorso formativo non seguito.
2.
L’esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto
a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali di cui all’allegato 2 del presente Accordo, deve essere
organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle
procedure.
3. La
composizione della commissione d’esame è disciplinata dalle Regioni e Province
autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
4. Al
superamento dell’esame consegue il rilascio dell’attestato di qualifica/certificazione
per Assistente di Studio Odontoiatrico, valido in tutto il territorio
nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n.13, sulla base del modello di cui all’Allegato 3, che forma parte
integrante del presente Accordo.
Art. 11
(Esenzione
conseguimento dell’Attestato di qualifica/certificazione)
1. Sono esentati
dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e
conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente
Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno
avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona, e possono
documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di
apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata
negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il datore presso
il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore
stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma
1. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve
essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di
cui all’art. 14, comma 3.
Art. 12
(Riconoscimento
crediti formativi e titoli pregressi)
1. Ai sensi di quanto
disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale
30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle
competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte,
la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione
delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
2. Resta salva la
possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio
sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei
crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del
corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico.
Art. 13
(Disposizione
transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all’art. 14, comma 3, per un periodo successivo non superiore a
24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di
Assistente alla Poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo
da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano
l’attestato di qualifica/ certificazione di Assistente di studio odontoiatrico
entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente
Accordo.
2. Per
coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, si trovano in
costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e
che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente
Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano
l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico,
entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 14
(Disposizioni finali)
1. Le Regioni e le
Province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal
presente Accordo entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
successivo comma 3.
2. Nelle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla
poltrona) di Studio Odontoiatrico attraverso l’apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art.
43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la
formazione, i requisiti di accesso, l’organizzazione didattica e l’esame
finale.
3. Il presente Accordo è recepito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
della Salute.
Art. 15
(Clausola di
invarianza)
1. Con il presente Accordo non si dà luogo a
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.