Conferenza Unificata


Intesa tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie. (POLITICHE PER LA FAMIGLIA - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


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Repertorio Atti n.  109/CU           del 7 ottobre 2010

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 7 ottobre 2010;

 

Visto l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 302, del 30 dicembre 2009, recante “Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rideterminazioni delle dotazioni organiche dirigenziali”, con il quale è stato, fra l’altro, istituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito denominato Dipartimento);

 

VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, con il quale, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;

 

VISTO l’articolo 1, commi 1250, 1251 e 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, dove si stabilisce che il Fondo delle politiche della famiglia è ripartito d’intesa con la Conferenza unificata, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n. 50;

 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (di seguito denominato QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013, approvato dal CIPE con delibera n. 174 del 22 dicembre 2006;

 

VISTA la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 che regola il sistema degli Obiettivi di Servizio introdotto dal succitato QSN e che prevede un meccanismo premiale per le otto regioni del mezzogiorno al raggiungimento, tra gli altri, dell’obiettivo di aumentare i servizi di cura per l’infanzia e gli anziani;

 

VISTE le intese sancite in Conferenza Unificata il 20 settembre 2007, in materia di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle misure di cui ai commi 1250 ed alle lettere b) e c) del comma 1251 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006; in data 26 settembre 2007, in materia di servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del comma 1259 del predetto articolo 1, nonché in data 14 febbraio 2008, per l’attuazione del commi 630, 1250, 1251 e 1259 del su richiamato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

 

VISTA l’intesa sancita  in Conferenza unificata il 29 aprile 2010 in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia che destina alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per l’anno 2010, 100 milioni di euro per interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali;

 

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, in data 20 luglio 2010 di ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia per l’anno 2010;

 

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

 

CONSIDERATO che l’attività di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, avviata ai sensi dell’art. 4 della su richiamata intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 26 settembre 2007, ha positivamente accompagnato la fase di attuazione e le azioni realizzate dalle Regioni, anche con proprie risorse;

 

CONSIDERATO che il coordinamento regionale, nel documento preparatorio del 15 settembre 2010, ha ritenuto di proporre l’assegnazione dei 100 milioni di Euro garantendo che le Regioni, che già provvedono con proprie risorse ad azioni a favore dei servizi socio educativi per la prima infanzia, possano:

 

-     proseguire in via prioritaria, l’ampliamento ed il consolidamento della dotazione di nidi e/o servizi per minori 0/3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione che dell’attivazione di nuovi posti,  nonché il miglioramento qualitativo dell’offerta in atto e futura;

-     realizzare anche altri interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali;

 

VISTO lo schema di intesa tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, pervenuto dal Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia con nota del 24 settembre 2010;

 

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 29 settembre 2010 le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole all’intesa.

 

RILEVATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di intesa in argomento;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

 

 

Art. 1

Oggetto

 

1. La presente intesa stabilisce le finalità, i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema degli interventi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie cui sono destinati, ai sensi dell’intesa sancita in Conferenza unificata il 29 aprile 2010, 100 (cento) milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia di cui al Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, in data 20 luglio 2010.

 

 

Art. 2

Finalità

 

            1. Le risorse ripartite sono finalizzate:

 

            a) in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo ed al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla citata delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 - e potranno essere utilizzate per l’attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell’offerta.

            b) alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali.

 

            2. Tali finalità generali vengono perseguite dalle Regioni e dalle Province Autonome, tenendo conto dei bisogni emergenti delle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e nell’ambito della propria autonomia programmatoria.

 

 

 

 

Art. 3

Criteri di ripartizione

 

1. Le risorse sono ripartite secondo i criteri di riparto già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali, come nella tabella di cui all’allegato A.

 

 

Art. 4

Modalità di attuazione

 

1. Per l’attuazione della presente intesa le Regioni e le Province autonome si impegnano ad approvare, in accordo con le autonomie locali (Anci regionale) specifici programmi di intervento, elaborati per tipologie di servizi individuate con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali e nel rispetto della normativa vigente.

            2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare le quote di finanziamento spettante, previa sottoscrizione con ogni regione o provincia autonoma di un accordo relativo ai programmi di cui al comma 1.

 

 

Art. 5

 Monitoraggio

 

1. Il monitoraggio degli interventi realizzati è effettuato sulla base del principio di leale collaborazione.

2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a proseguire al periodico aggiornamento dei flussi informativi regionali previsti nell’ambito del sistema di monitoraggio avviato a seguito  dell’art. 4 dell’intesa del 26 settembre 2007 per i servizi  socio educativi per la prima infanzia.

3. Le Regioni e le Province autonome, in relazione agli altri interventi per le famiglie si impegnano a garantire dal livello locale al livello centrale, in coerenza all’intesa, specifici flussi informativi, secondo criteri e modalità da definire in modo omogeneo nell’accordo di cui all’art. 4, comma 2.