Conferenza Unificata
Intesa tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie. (POLITICHE PER LA FAMIGLIA - ECONOMIA E FINANZE)
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Nella odierna seduta del 7 ottobre
2010;
Visto l’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa
Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse
comune;
VISTO l’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n.
VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. - Serie
generale - n. 302, del 30 dicembre 2009, recante “Modifiche al DPCM 23 luglio
2002, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e rideterminazioni delle dotazioni organiche dirigenziali”,
con il quale è stato, fra l’altro, istituito, nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia (di
seguito denominato Dipartimento);
VISTO l’articolo 19, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n.248, con il quale, è stato istituito, presso
VISTO l’articolo 1, commi 1250, 1251
e 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della
famiglia;
VISTO, in particolare, l’articolo 1,
comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, dove si stabilisce che il Fondo delle politiche della famiglia è
ripartito d’intesa con la Conferenza unificata, così come stabilito dalla
sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n. 50;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale
(di seguito denominato QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013,
approvato dal CIPE con delibera n. 174 del 22 dicembre 2006;
VISTA
VISTE le intese sancite in
Conferenza Unificata il 20 settembre
VISTA l’intesa sancita in Conferenza unificata il 29 aprile
VISTO il Decreto del Sottosegretario
di Stato con delega alle politiche per la famiglia, in data 20 luglio 2010 di
ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia per l’anno 2010;
VISTO l’articolo 2,
comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla
partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di
fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
VISTA la circolare del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione
del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna
Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero
state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per
l’anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in
riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
CONSIDERATO che l’attività di monitoraggio del Piano
straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia, avviata ai sensi dell’art. 4 della su richiamata intesa raggiunta in
sede di Conferenza Unificata in data 26 settembre
CONSIDERATO che il coordinamento regionale, nel documento
preparatorio del 15 settembre
- proseguire in via prioritaria,
l’ampliamento ed il consolidamento della dotazione di nidi e/o servizi per
minori 0/3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione che
dell’attivazione di nuovi posti, nonché
il miglioramento qualitativo dell’offerta in atto e futura;
- realizzare anche altri interventi a
favore delle famiglie, assicurando che
ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla
base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e
dei livelli reddituali;
VISTO lo schema di intesa tra il Sottosegretario di Stato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la
famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le
politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie,
pervenuto dal Sottosegretario di Stato alle
politiche per la famiglia con nota del 24 settembre 2010;
CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 29 settembre 2010 le Regioni,
l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole all’intesa.
RILEVATO
che nell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno
espresso parere favorevole sullo schema di intesa in argomento;
SANCISCE
LA SEGUENTE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti
Locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:
Art. 1
Oggetto
1. La presente intesa stabilisce le
finalità, i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità attuative nonché
il monitoraggio del sistema degli interventi dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie cui sono
destinati, ai sensi dell’intesa sancita in Conferenza unificata il 29 aprile
2010, 100 (cento) milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia di
cui al Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la
famiglia, in data 20 luglio 2010.
Art. 2
Finalità
1.
Le risorse ripartite sono finalizzate:
a)
in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo ed al consolidamento del
sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla citata delibera
del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 - e potranno essere utilizzate per
l’attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione dei posti
esistenti e per il miglioramento qualitativo dell’offerta.
b)
alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano
prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della
valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli
reddituali.
2. Tali finalità generali vengono
perseguite dalle Regioni e dalle Province Autonome, tenendo conto dei bisogni
emergenti delle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e
nell’ambito della propria autonomia programmatoria.
Art. 3
Criteri di
ripartizione
1. Le risorse sono ripartite secondo
i criteri di riparto già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali,
come nella tabella di cui all’allegato A.
Art. 4
Modalità di attuazione
1. Per l’attuazione della presente
intesa le Regioni e le Province autonome si impegnano ad approvare, in accordo
con le autonomie locali (Anci regionale) specifici programmi di intervento,
elaborati per tipologie di servizi individuate con riferimento al Nomenclatore
interregionale degli interventi e dei servizi sociali e nel rispetto della
normativa vigente.
2. Il
Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare le quote di
finanziamento spettante, previa sottoscrizione con ogni regione o provincia
autonoma di un accordo relativo ai programmi di cui al comma 1.
Art. 5
Monitoraggio
1. Il monitoraggio degli interventi
realizzati è effettuato sulla base del principio di leale collaborazione.
2. Le Regioni e le Province autonome
si impegnano a proseguire al periodico aggiornamento dei flussi informativi
regionali previsti nell’ambito del sistema di monitoraggio avviato a seguito
dell’art. 4 dell’intesa del 26 settembre 2007 per i servizi socio
educativi per la prima infanzia.
3. Le Regioni e le Province
autonome, in relazione agli altri interventi per le famiglie si impegnano a
garantire dal livello locale al livello centrale, in coerenza all’intesa, specifici flussi informativi, secondo criteri e modalità da
definire in modo omogeneo nell’accordo di cui all’art. 4, comma 2.