Conferenza Unificata
Schema di decreto recante le linee guida per l'attauzione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito ex art. 14 ter del d.lvo n. 286/1998, introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. e) del decreto legge n. 89/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 129/2011. |
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno recante le linee guida per l’attuazione
dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all’articolo 14-ter
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 3,
comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
Parere, ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 93/CU del 13 ottobre
2011
Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011:
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 il quale prevede che il Presidente del Consiglio può sottoporre a
questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni
argomento di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane;
VISTO l’articolo 14-ter,
comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto
dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, il
quale ha previsto che, con decreto del Ministro dell’interno, siano definite le
linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario
assistito, e fissati i criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle
condizioni di vulnerabilità dello straniero, nonché i criteri per
l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni
internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri;
VISTO lo schema di decreto del Ministro dell’interno recante le linee guida per l’attuazione
dei programmi di rimpatrio volontario e
assistito di cui al citato articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286/1998,
pervenuto dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’interno, con nota n.
11050/110 del 20 settembre 2011, e diramato, il 21 settembre 2011, alle Regioni
ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento,
è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 settembre 2011 nel
corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno proposto alcuni
emendamenti, riguardanti in particolare, gli articoli 2, 3, 5 del testo;
CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero
dell’interno hanno fornito chiarimenti su alcune proposte emendative, mentre,
circa la richiesta concernente il comma 2 dell’articolo 5 dello schema di
decreto, hanno ritenuto di potere individuare nella misura di tre anni il requisito
minimo dell’esperienza nell’ambito dei programmi di rimpatrio, richiesto alle
organizzazioni, agli enti ed alle associazioni;
CONSIDERATO, inoltre, che riguardo alla
proposta di prevedere anche le Regioni all’articolo 5, comma 1, lett. b) (Criteri per l’individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni) si sono riservati di verificarne l’ammissibilità sotto il profilo giuridico
e di conformità rispetto al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
CONSIDERATO che i rappresentanti
dell’ANCI, in considerazione dei molteplici aspetti operativi che le procedure
di rimpatrio implicano con la significativa partecipazione delle Regioni e
degli Enti locali, hanno rappresentato la necessità che il Ministero
dell’interno preveda la partecipazione dei Comuni, delle Province e delle
Regioni alla fase di predisposizione dei bandi, nei quali, tra l’altro,
dovranno essere previste specifiche risorse messe a disposizione stesse per
finanziare le attività di assistenza connesse con le procedure di rimpatrio;
VISTA la nota n. 0008086 del 5 ottobre 2011 con la quale il
Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha
trasmesso la nuova formulazione del citato provvedimento, diramata, il 6
ottobre 2011 alle Regioni ed agli Enti locali, contenente alcune modifiche
concordate in sede tecnica tra le quali non risultava la proposta delle Regioni
relativamente all’articolo 5, comma 1, lett. b);
CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo
l’accoglimento delle proposte di modifica già presentate in sede tecnica, con
particolare riferimento alla richiesta di inserire anche le Regioni fra i
soggetti di cui il Ministero dell’interno si può avvalere per i programmi di
rimpatrio e di prevedere il coinvolgimento diretto delle Regioni e degli Enti
locali nella stesura dei bandi;
- l’ANCI e
l’UPI hanno consegnato un documento congiunto (All.A) in cui esprimono parere favorevole
condizionato all’accoglimento della richiesta di garantire il confronto con gli
Enti locali nella definizione dei bandi per l’affidamento della gestione dei
programmi di rimpatrio e di prevedere, nei suddetti bandi, una voce di budget
per le eventuali spese che gli Enti locali medesimi potrebbero essere tenuti a
sostenere per l’assistenza sociale e amministrativa di quanti siano stati
ammessi ai programmi fino all’esecuzione del rimpatrio;
CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato all’interno ha
ritenuto di potere accogliere la proposta emendativa volta ad inserire le
Regioni fra i soggetti di cui il Ministero dell’interno si può avvalere per i
programmi di rimpatrio, nonché la richiesta del coinvolgimento delle Regioni e
degli Enti locali nella stesura dei bandi per l’affidamento della gestione dei
programmi di rimpatrio;
CONSIDERATO che,
in relazione a detta dichiarazione, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso
parere favorevole sul provvedimento in esame;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno recante le
linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito
di cui all’articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno
2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129,
trasmesso, con nota n. 0008086 del 5 ottobre 2011, dal Ministero
dell’interno.
Il Segretario
Il Presidente