Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di DM recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Intesa sullo schema
di DM recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di
attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del
Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE)
n. 2092/91.
Intesa ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
VISTO il
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla
produzione biologica e alle modalità di etichettatura
dei prodotti biologici, che costituisce il quadro giuridico di riferimento, per
ogni livello di produzione, distribuzione, controllo ed etichettatura dei
prodotti biologici offerti e commercializzati nell'Unione Europea, secondo
obiettivi e principi chiaramente definiti, ai fini del continuo sviluppo della
produzione biologica e che, con abrogazione del precedente Regolamento (CEE) n.
2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, fornisce la
base normativa per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica
assicurando, nel contempo, l’efficace funzionamento del mercato interno, con
garanzia di una concorrenza leale, finalizzata alla fiducia dei consumatori,
con la tutela dei relativi interessi;
VISTI i Regolamenti
(CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante le modalità di applicazione del soprarichiamato Regolamento (CE) n.
834/2007 per quanto riguarda l’etichettatura ed i controlli ed il Regolamento
(CE) n.1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008, che stabilisce il
regime di importazione, per quanto riguarda i prodotti biologici provenienti
dai Paesi terzi, definendo le modalità applicabili ai prodotti conformi ed ai
prodotti che offrono garanzie equivalenti;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione, del 2 maggio
2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008, introducendo, con l’articolo
92 bis, l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico,
compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori
del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
VISTA la legge 4 giugno 1984, n. 194, che istituisce il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN),
quale fornitore dei servizi necessari all’espletamento, da parte degli
organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti
derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di
intervento nei diversi settori produttivi;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che,
all'articolo 4, comma 3, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge
3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole,
d'intesa con questa Conferenza, provvede con decreto, nell'ambito di propria
competenza, all'applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti emanati
dalla Comunità europea;
VISTO lo
schema di decreto in esame, pervenuto il 9 novembre 2011, con nota protocollo n. 22153 del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle
Regioni e Province autonome il successivo 11 novembre del medesimo anno, con
nota protocollo n. 5290;
CONSIDERATO
che il citato schema, con garanzia di applicazione
omogenea, sul territorio nazionale, delle disposizioni recate dai citati
Regolamenti comunitari, con particolare riferimento al Regolamento di
esecuzione (UE) n. 426/11, che ne
prevede l’obbligo per gli Stati membri, persegue l’obiettivo di semplificare
gli strumenti a disposizione degli operatori del settore, con l’ottimizzazione
del flusso delle informazioni attraverso l’utilizzo di strumenti informatici ed
a tal fine tra l’altro, istituisce il Sistema Informativo Biologico –SIB- per
la gestione delle notifiche di attività con metodo biologico, con
l’integrazione dei dati provenienti da diverse fonti quali, in primis,il SIAN, che garantisce la
disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni, attraverso
procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA l’istruttoria tecnica, svoltasi in data 14 dicembre 2011, conclusa con un avviso favorevole al testo, con alcune modifiche, sia
all’articolato sia agli allegati tecnici, concordate tra i rappresentanti delle
Amministrazioni centrali e regionali ministeriali presenti;
VISTI gli esiti della
seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura
del 15 dicembre 2011, favorevoli alla
stipula dell’intesa sul testo così come definito in sede tecnica,
con un ulteriore emendamento all’articolo 6, comma 1, che, in riferimento alle
modalità di utilizzo dei servizi del sistema informativo, prevede l’accordo con
le Regioni ed il previo parere dell’apposito Comitato per l’agricoltura
biologica;
VISTA la stesura definitiva,
trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data
20 dicembre 2011, con nota protocollo n. 13025, contenente
l’accoglimento delle modifiche avanzate sia a livello tecnico sia nel corso
della seduta del richiamato Comitato, alla Segreteria di questa Conferenza e da
quest’ultima inoltrato alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n.
5772;
VISTI gli
esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso
favorevole sul testo così come definito nella citata sede del richiamato
Comitato
SANCISCE INTESA
sullo schema di DM recante
“Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la
gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai
sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e
successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91” nella stesura ministeriale di cui al
protocollo n.13025 del 20 dicembre 2011, nei termini di cui in premessa.
Il Segretario |
Il Presidente |
Cons. |
Dott. Piero Gnudi |