Conferenza Stato Regioni


Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la denominazione di panificio, di pane fresco e della dicitura pane conservato o a durabilità prolungata. (SVILUPPO ECONOMICO)


Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la disciplina della denominazione di panificio, di pane fresco e della dicitura pane conservato o a durabilità prolungata.

 

 

Rep. Atti n.   109/CSR    dell’6 luglio 2017

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO  STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna Seduta dell’6 luglio 2017

 

 

VISTO l’articolo 4, comma 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani un decreto di natura regolamentare, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario, la denominazione di “panificio” e di “pane fresco” e l’adozione della dicitura “pane conservato”;

 

VISTA l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015, rep. atti n. 150/CSR, sancita, ai sensi dell’art. 4, comma 2-ter del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante il regolamento di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata;

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 13 giugno 2017, prot. CSR 9602 P-4.37.2.12, che riporta alcune modifiche allo schema sul quale la Conferenza aveva espresso l’intesa in data 24 settembre 2015, rese necessarie a seguito di alcune osservazioni pervenute dalla Commissione europea;

 

VISTA la documentazione relativa alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente ad una versione del provvedimento con evidenziate le integrazioni apportate, diramata con nota del 19 giugno 2017, prot. CSR 9817 P-4.37.2.12;

 

VISTA la nota della Regione Basilicata, trasmessa in data 21 giugno 2017, con prot. CSR 9948 P-4.37.2.12, contenente alcune proposte di emendamento al testo dello schema;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3 luglio 2017, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che l’ambito di intervento delle modifiche al testo si limita unicamente al recepimento delle osservazioni pervenute dalla Commissione europea e ha fornito le risposte puntuali alle richieste formulate dalla Regione Basilicata e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, motivando la non accoglibilità di tali proposte;

 

VISTA la nota della Commissione europea sugli additivi utilizzati nei prodotti da forno, consegnata dal Ministero dello sviluppo economico nel corso del citato incontro tecnico e diramata con nota del 3 luglio 2017, prot. DAR 10535 P-4.37.2.6;

 

VISTA la nuova relazione illustrativa del provvedimento, modificata dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto concordato in riunione e trasmessa con nota del 4 luglio 2017, prot. DAR 10587 P-4.37.2.12;

 

VISTA la nuova relazione illustrativa dello schema, modificata a seguito delle richieste di chiarimento formulate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, nella parte in cui descrive l’articolo 2 del provvedimento, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico e diramata con nota del 5 luglio 2017, prot. DAR 10670 P-4.37.2.12;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole all’intesa sullo schema di provvedimento in esame

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la disciplina della denominazione di panificio, di pane fresco e della dicitura pane conservato o a durabilità prolungata.