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Repertorio atti n. 17/CSR del 5 febbraio 2009 Nell’odierna seduta del 5 febbraio 2009 VISTO l’articolo 2,
comma 1 lettera b) e l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante
la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo
2003, n. VISTO il citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
che, tra l’altro, definisce: a)
l’architettura
complessiva del secondo ciclo di istruzione
e formazione; b)
al
capo III°, i livelli essenziali delle prestazioni per il sistema di Istruzione
e Formazione Professionale; c)
all’articolo
27 comma 2, lettere a), b) e c), le condizioni per messa a regime del sistema
di Istruzione e Formazione Professionale; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione; VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente,
all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con
particolare riferimento al comma 1-quinquies; VISTO il regolamento emanato con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione che prevede, tra l’altro, “l’equivalenza
formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta
formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini,
tipi e indirizzi di studio”; VISTA l’Intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero
dell’Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e
Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma
4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prevedendo l’assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a
regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui
all’Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003; VISTA VISTA CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale
e dagli indirizzi dell’Unione europea sopra richiamati, anche in relazione agli
obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010; CONSIDERATO il percorso di collaborazione istituzionale tra
lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali avviato con l’Accordo sancito in
sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall’anno
scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e
formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU) e i successivi Protocolli
d’Intesa stipulati tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché quelli sottoscritti tra
le singole Regioni e i competenti Uffici Scolastici Regionali; CONSIDERATO il progressivo consolidamento dei risultati
conseguiti nel percorso di cui sopra attraverso i successivi accordi di seguito
richiamati: 1) l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio
2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle
competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e
formazione professionale; 2) l’Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004
sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei
crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi; 3) l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre
2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali
relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e
Formazione Professionale; VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca con nota del 15 gennaio 2009 e diramata in data 16 gennaio 2009,
corredata del concerto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell’Allegato A) che ne costituisce parte integrante; CONSIDERATO che il
Coordinamento interregionale in materia
di istruzione e lavoro, con nota del 19 gennaio ACQUISITO, nel corso dell’odierna di questa Conferenza,
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, nei termini di seguito riportati e come da tabella, Allegato A,
parte integrante del presente atto: PREMESSO CHE: è necessario mettere a regime del sistema di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05
secondo modalità e fasi che garantiscano, in coerenza con la costituzione del
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente di cui
alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008: a) la valorizzazione dell’attuale patrimonio dell’offerta di
Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento ai risultati
conseguiti, in via sperimentale, attraverso l’applicazione dell’Accordo quadro
19 giugno 2003 sopra richiamato; b) la prosecuzione del processo di progressiva ed organica
definizione degli standard formativi minimi del 2° ciclo di istruzione e
formazione professionale, a partire dalla sistematizzazione di risultati
conseguiti con riferimento all’Accordo-Quadro in Conferenza Unificata del 19
giugno 2003; c) il rafforzamento della collaborazione istituzionale al
fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di
competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale, come
previsto dall’articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07; IL MINISTRO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CONCORDANO DI 1) Assicurare la messa a regime dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale in due fasi, da attivare in modo contestuale e
parallelo; 2) Individuare la prima fase nelle seguenti azioni: -garantire per l’anno 2009-10 - in fase di prima attuazione dell’articolo
27, comma 2, lettere a) e b), decreto legislativo n. 226/05 - la riconduzione
delle qualifiche relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
ad un quadro unitario di figure di riferimento a livello nazionale, a banda
larga, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei
fabbisogni del territorio, che costituiscano anche la base per lo sviluppo dei
diplomi di Istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 17, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/05; -adottare a tal fine: a) 5 nuove figure e i relativi standard formativi minimi
delle competenze tecnico-professionali, definiti sulla base di quanto di comune
descritto nei profili in esito ai percorsi sperimentali triennali, tratti dai
repertori delle Regioni e Province Autonome; b) il primo quadro unitario di cui al repertorio nazionale
contenuto nell’allegato A), che fa parte integrante del presente Accordo, relativo
alle 19 figure a banda larga, comprensivo delle figure di cui alla lettera a),
anche per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale
sopra richiamati. 3. Individuare la seconda fase nelle seguenti azioni: a) definire un programma condiviso per attuare, nei tempi
più brevi, del Capo III del decreto legislativo n. 226/05, anche ai fini
dell’aggiornamento e manutenzione permanente delle qualifiche e dei diplomi
professionali che valorizzi il lavoro sin qui svolto dal Coordinamento tecnico
delle Regioni e che si raccordi con il costituendo sistema nazionale di
standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle
competenze, realizzato a partire da quanto previsto dall’art. 52 del decreto
legislativo n. 276/03, nonché con il lavoro di definizione dei risultati di
apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali dell’istruzione
tecnica e professionale; b) definire congiuntamente le Linee Guida di cui alla legge
n. 40/07, articolo 13, comma 1-quinquies, che contengano gli elementi di
necessario ed organico raccordo tra l’offerta dei percorsi di Istruzione
Tecnica e Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
del 2° ciclo; c) rafforzare la collaborazione istituzionale tra le strutture
amministrative e di assistenza tecnica del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali e del Coordinamento della IX^ Commissione della
Conferenza delle Regioni, per la realizzazione delle attività di cui alla
lettera a) nonché ai fini della definizione degli accordi di cui all’articolo
1, comma 10, del decreto legislativo n. 226/05, anche con riferimento a quanto
ivi previsto al comma 13; d) rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione di
sistema condotte a livello nazionale e territoriale sulla base di un programma
coordinato di interventi, con particolare riferimento a quanto previsto
all’art. 7 del d.lgs. n. 76/2005 e dell’art. 22 del d.lgs. n. 226/2005. Il presente accordo viene recepito con decreto adottato di
concerto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università ed della Ricerca e dal
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per la durata della
fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 28, comma 1. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Dott.ssa
Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto
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