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Conferenze Stato Regioni ed Unificata

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L'Attività

L'attività della Conferenza Stato-Regioni (vedi Tab. B) è regolata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e si estrinseca con:

  • pareri;
  • intese;
  • deliberazioni;
  • accordi;
  • raccordo, informazione e collaborazione Stato-Regioni;
  • interscambio di dati e informazioni;
  • istituzione di comitati e gruppi di lavoro;
  • designazioni di rappresentanti regionali.
    Tab. B: Attività della Conferenza Stato-Regioni dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 2015
    ANNO NUMERO SEDUTE ATTI ADOTTATI
    1990 9 59
    1991 13 53
    1992 8 46
    1993 13 85
    1994 12 75
    1995 12 104
    1996 11 107
    1997 19 167
    1998 26 201
    1999 31 254
    2000 24 282
    2001 18 244
    2002 23 230
    2003 22 306
    2004 14 279
    2005 17 223
    2006 18 325
    2007 21 290
    2008 16 267
    2009 17 271
    2010 12 247
    2011 16 250
    2012 19 265
    2013 19 192
    2014 12 196
    2015 22 239

     

    Tipologia dell'attività della Conferenza Stato-Regioni

    ATTIVITÀ CONSULTIVA (I PARERI)

    La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri.

    Il parere della Conferenza è obbligatorio (art. 2, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative.

    Il parere deve essere espresso entro un termine di venti giorni; qualora ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza espresso dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.

    La Conferenza è inoltre sentita successivamente nel caso in cui il Governo adotti un decreto legge; in tale ipotesi il Governo tiene conto del parere della Conferenza in sede di esame parlamentare della legge di conversione.

    La Conferenza è inoltre sentita (art. 2, comma 4, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) anche su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Evoluzione nel periodo 1990-2015 del numero dei pareri espressi
    Anno 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
    Pareri 59 47 41 76 48 56 47 78 108 120

    Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    Pareri 132 123 105 165 128 108 127 98 90 81

    Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    Pareri 78 57 73 46 50 65

     

    ATTIVITÀ’ DI RACCORDO

    La Conferenza Stato-Regioni svolge una intensa attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale. Tale attività si sostanzia prevalentemente in intese ed accordi.

    Le intese

    Le intese (art.3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un'intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale; consiste nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.

    Gli accordi

    L'accordo (art. 4 del d. lgs. n. 281/1997) rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

    Anche per gli accordi, come per le intese, è necessario l'unanimità dei consensi di tutti componenti e quindi dello Stato e di tutte le Regioni e delle province autonome.

    Evoluzione nel periodo 1990-2015 dell'attività di raccordo
    Anno 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
    Intese - 3 3 3 12 9 11 17 29 68
    Accordi - - - - - 4 4 5 11 12

    Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    Intese 77 52 54 54 59 45 84 88 37 82
    Accordi 13 25 37 28 30 20 25 32 21 29

    Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
    Intese 96 93 85 68 77 91  
    Accordi 29 26 35 27 20 31  

     

    ATTIVITA’ DELIBERATIVA

    Comporta l'espressione di una volontà comune di Governo e Regioni per l'adozione di un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge.

    La Conferenza Stato-Regioni delibera sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (art. 2, comma 1, lettere f), d. lgs. 281/1997) sui provvedimenti attribuiti dalla legge (art. 2, comma 1, lettera g) del d. lgs. 281, cit.) ed sulle nomine di responsabili di enti ed organismi (art. 2, comma 1, lettera i) del d. lgs. 281, cit.).
    Inoltre, la Conferenza delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale, nonchè gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni che sono stati soppressi dal d. lgs. 281/97 (art.7)

    Evoluzione nel periodo 1990-2015 dell'attività deliberativa
    Anno 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
    Atti adottati - 1 1 5 14 28 19 20 12 12

    Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    Atti adottati 18 10 6 8 5 6 13 18 5 3

    Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
    Atti adottati 3 5 4 5 2 2  

     

    ATTIVITA’ DI VERIFICA E MONITORAGGIO

    Si tratta della attività (art. 2, comma 7, d.lgs. n. 281/ 1997) diretta alla valutazione ed alla verifica dei risultati, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi, rispetto agli obiettivi fissati nei Piani e nei progetti approvati dalla Conferenza.

     

    ATTIVITA’ DI INTERSCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI; ATTIVITA' D'IMPULSO

    La Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività delle Amministrazioni centrali e regionale, prevedendo anche la possibilità di costruire banche dati mediante appositi protocolli di intesa. La Conferenza inoltre può formulare inviti o proposte nei confronti di altri organi dello Stato, enti pubblici ed altri soggetti, anche privati.

    ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E COMITATI

    Con il d. lgs. 281/1997 è stata codificata una prassi già seguita; l'art. 7, comma 2, infatti, dispone la facoltà di istituire formalmente gruppi di lavoro o comitati con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione, concorso all'attività della Conferenza stessa.

     

    DESIGNAZIONI

    Consiste nell'acquisizione (art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 281 del 1997) dei nominativi dei rappresentanti regionali in seno agli organismi misti Stato-Regioni operanti presso le Amministrazioni statali.

    Evoluzione nel periodo 1990-2015 delle designazioni
    Anno 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
    Atti adottati - - - - - 1 10 24 30 23

    Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    Atti adottati 27 23 13 41 45 29 67 50 45 64

    Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
    Atti adottati 39 62 58 35 35 35