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Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio n

Repertorio n. 88/CSR del 20 aprile 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE    REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 20 aprile 2011:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale stabilisce che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l’accordo Stato-Regioni siglato il 12 febbraio 2009 di cui alla presa d’atto di questa Conferenza adottata nella seduta del 26 febbraio 2009 (atto n. 40/CSR);

 

VISTO l’atto n. 75/CSR dell’8 aprile 2009 con la quale questa Conferenza ha sancito l’intesa sullo schema di accordo in materia di Fondo Sociale Europeo, in base all’accordo Stato-Regioni siglato il 12 febbraio 2009 di cui alla citata presa d’atto di questa Conferenza del 26 febbraio 2009;

 

VISTA la nota dell’11 aprile 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire la bozza di intesa Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, bozza che è stata inviata, il 12 aprile 2011, alle Regioni e alle Province autonome con la richiesta di far pervenire l’assenso tecnico;

 

VISTA la nota n. 1624/C9LAV del 13 aprile 2011 con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha fatto pervenire l’assenso tecnico delle Regioni in merito alla bozza di intesa in esame, significando la necessità, essendo l’intesa valida fino al 31 dicembre 2012, di adattare il testo a detta scadenza, prevedendo, per i punti 2, 3, 11 e 17 del documento, come anno di riferimento non già il 2011 bensì il 2012;

 

CONSIDERATO che detta richiesta è stata inviata, il 14 aprile 2011, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze per le valutazioni di competenza;

 

VISTA la nota del 19 aprile 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire una nuova formulazione della bozza di intesa in questione che tiene conto delle richieste regionali, formulazione che, in pari data, è stata inviata al Ministero dell’economia e delle finanze alle Regioni e alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, sono state concordate ulteriori modifiche al punto n. 13 della bozza di intesa in esame;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

SANCISCE L’INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012 nei seguenti termini:

 

1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome, in particolare con l’Accordo del 12 febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga, sono stati impegnati nel corso del biennio 2009-2010 in un forte processo di ridefinizione normativa e di politiche per l’occupazione, caratterizzato da una ampia convergenza interistituzionale intorno all’obiettivo condiviso, di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro creando le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo.

 

2. Il Governo e le Regioni confermano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto fra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica che si protrae anche nell’anno 2011 e nell’anno 2012.

 

3. Il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di confermare, per l’anno 2011 e per l’anno 2012, la strategia adottata con successo nel corso del biennio 2009-2010 e, contestualmente, di dare nuovo vigore alle misure in termini di politica attiva, al fine di evitare il formarsi di disoccupazione di lunga durata che può determinare perdita di competenze e capacità professionali  nonché una caduta di reddito.

 

4. Il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di dare concretezza agli interventi di sostegno al reddito e di politiche attive nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga con i Fondi interprofessionali e con gli Enti bilaterali.

 

5. Il Governo e le Regioni concordano che, per quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto disposto nell’Accordo del 12 febbraio 2009 e nell’Intesa dell’8 aprile 2009, comprendenti le categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure per l’accesso.

Il Governo e le Regioni concordano, inoltre, nell’ambito di questa strategia, di estendere per il biennio 2011-2012, previa verifica con le parti sociali, la validità delle linee guida per la formazione per il 2010 contenute nell’intesa del 17 febbraio 2010.

 

POLITICHE ATTIVE

 

6. Il Governo e le Regioni concordano, in particolare, data l’attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, con l’obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa.

 

7. Il Governo e le Regioni si impegnano, pertanto, ciascuno per i propri ambiti di competenza a programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche attive del lavoro che siano - nel metodo, nel merito e nelle finalità - in linea e coerenti con la condizione specifica dei lavoratori e con le esigenze delle imprese e dei mercati del lavoro, tenuto conto del periodo temporale e della ripetizione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di una formazione efficace e non derivante soltanto dagli obblighi formali relativi all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, attraverso:

 

a. l’organizzazione di politiche della formazione progettate in funzione della finalità della politica attiva (ricollocazione in caso di lavoratori in mobilità in deroga e conservazione del posto di lavoro in caso di lavoratori in Cassa integrazione in deroga) e dei fabbisogni di competenze espressi dai settori, dalle imprese e dai mercati del lavoro e della occupabilità delle persone, anche valorizzando gli strumenti di programmazione integrata per potenziare le sinergie tra politiche di sviluppo, occupazionali e formative;

 

b. il coinvolgimento delle imprese che fanno richiesta di ammortizzatori sociali in deroga nel processo di gestione delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti, in cui siano definite le politiche da attivare per ciascuna categoria di lavoratori (sospesi, espulsi, a rischio di espulsione), da elaborare con il concorso, sia in termini di azioni che di risorse da mettere in campo, dei diversi attori (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, parti sociali, servizi per il lavoro, impresa);

 

c. il coinvolgimento dei servizi competenti nei processi di definizione e di attivazione delle politiche attive, col duplice scopo di creare tutte le condizioni per rendere effettivo l’obbligo di immediata disponibilità al lavoro o alla riqualificazione professionale, predisponendo i previsti servizi e misure di politica attiva e di attivare con i servizi competenti i  meccanismi necessari alla effettiva operatività  del relativo regime sanzionatorio;

 

d. la diffusione, promozione e valorizzazione presso i sistemi e servizi che concorrono alla predisposizione delle azioni di formazione e all’incontro domanda e offerta di lavoro (soggetti firmatari degli accordi sugli ammortizzatori sociali in deroga in sede ministeriale e regionale/territoriale, servizi competenti al lavoro, enti bilaterali - qualora a ciò autorizzati dai relativi statuti - e fondi interprofessionali) e presso i lavoratori stessi del patrimonio informativo in tema di fabbisogni delle competenze reso disponibile dal rinnovato sistema Excelsior e dai sistemi informativi regionali allo scopo di superare il marcato disallineamento formativo e professionale fra le competenze richieste dalle imprese e quelle presenti nel mercato del lavoro, valorizzando il sistema di ricerca di lavoro Cliclavoro promosso dal Ministero del Lavoro e quelli sviluppati in sede regionale.

 

8. Il Governo e le Regioni si impegnano ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari a rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono ad un accesso agile e immediato, da parte di cittadini, imprese e altri operatori del sistema lavoro, ad informazioni, dati e servizi per migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

 

9. A questo scopo si rende necessario promuovere e valorizzare presso tutti i soggetti interessati (in primis lavoratori, imprese e servizi competenti all’incrocio domanda e offerta di lavoro) la funzione dei sistemi informativi disponibili. Il riferimento è, in particolare a Cliclavoro - il portale creato dal Ministero del Lavoro proprio allo scopo di superare le asimmetrie informative e le carenze di informazioni che ancora pesantemente condizionano un fluido incrocio fra la domanda e l’offerta di lavoro - e al Sistema Informativo Percettori reso disponibile dall’INPS - che dovrà essere reso accessibile a tutti i servizi competenti e mettere a disposizione tempestivamente tutte le informazioni, anche in riferimento alle politiche attive di cui il lavoratore beneficia, necessarie non solo a garantire la regolarità della percezione del sostegno al reddito da parte del lavoratore, ma anche l’incrocio domanda e offerta di lavoro e la effettività del regime sanzionatorio.

 

10. Il Governo e le Regioni si impegnano a promuovere, a livello nazionale e territoriale, una più efficace ed efficiente sinergia fra i diversi organismi e fondi, pubblici e privati, comunitari, nazionali e regionali attivabili, ai fini della costruzione di una più ampia rete di tutele, e dei percorsi di riqualificazione e di reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare, a tal fine, si rende necessario valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché quello dei loro organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali.

 

SOSTEGNO AL REDDITO

 

11. Il Governo e le Regioni, fermo restando che le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31 dicembre 2011, si impegnano nei propri ambiti di competenza e al fine del reimpiego nell’azienda o della ricollocazione sul mercato del lavoro anche con l’eventuale utilizzo di risorse delle imprese e dei fondi interprofessionali:

 

a. a rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di formazione/riqualificazione;

 

b. ove per i lavoratori sospesi in cig in deroga sia previsto il rientro in azienda, a prevedere percorsi di riqualificazione idonei a migliorare le competenze dei lavoratori con conseguente rafforzamento della competitività delle imprese;

 

c. a rendere effettiva l’accettazione dell’offerta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione offerto ai lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o procedure concorsuali;

 

d. conseguentemente, ai fini dell’applicazione del regime della decadenza da sostegno al reddito – peraltro così come prevista dalla vigente normativa - le Regioni e le Province Autonome si impegnano a rendere effettiva la segnalazione all’Inps dei lavoratori che senza giustificato motivo rifiutano i percorsi di politiche attive/formazione o l’offerta di un lavoro congruo.

 

12. Il Governo e le Regioni, nell’azione di concessione di sostegni al reddito per i lavoratori, si impegnano ad attivare, prima del ricorso agli ammortizzatori in deroga, tutti gli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla normativa a regime, ivi compreso l’istituto della sospensione  per 90 gg. anche non continuativi con l’intervento degli Enti bilaterali.

 

13. Il Governo e le Regioni si attiveranno per la collaborazione nel sistema degli ammortizzatori in deroga dei Fondi Interprofessionali e degli Enti bilaterali. Il Governo si impegna a predisporre un’ipotesi di accordo quadro con le Parti sociali in tale direzione.

 

 

14. Il Governo e le Regioni, nel comune convincimento di delineare regole che possano valere su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene alle situazioni in cui intervenire in deroga ed alla durata delle deroghe medesime, condividono quanto segue:

 

a. l’indennità di mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell’indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991. Le Regioni disciplinano autonomamente – per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza su base territoriale – l’eventuale utilizzo di tale strumento e le relative modalità applicative, disciplinando anche l’eventualità del ricorso straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano beneficiato di periodi di mobilità ex lege n. 223/1991. I periodi di mobilità in deroga, previsti dai citati accordi, preceduti dall’indennità equivalente alla mobilità di cui all’articolo 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità.

Resta inteso che, per gli accordi di mobilità in deroga raggiunti in sede ministeriale nell’ambito di procedure sovra regionali, le singole Regioni prestano l’assenso per la compartecipazione alle misure di sostegno al reddito come stabilito nei punti 16 e seguenti della presente intesa;

 

b.  il ricorso alla cig in deroga deve essere privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei lavoratori sospesi;

 

c. un piano di gestione delle eccedenze predisposto dall’impresa deve essere richiesto nel caso di esuberi dichiarati dall’impresa;

 

d. per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla cig in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.

 

QUADRO FINANZIARIO

 

15. Governo e Regioni riconfermano, fino al 31 dicembre 2012 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l’Accordo del 12 febbraio 2009 sulle modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga, fuorché per le quote delle politiche passive che vengono definite, nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni (al netto dell’intera contribuzione figurativa). La regola del 60-40 si applica a tutte le mensilità di sostegno del reddito erogate - con accordi regionali - dal mese successivo alla sottoscrizione della presente intesa. Per quanto attiene agli accordi nazionali, tale regola si applica a tutte le intese stipulate dopo la sottoscrizione della presente intesa.

 

16. Le risorse finanziarie di cui0 alla tabella 2 - ultima colonna -  a carico del Governo sono attribuite in funzione dell’andamento della spesa a valere sulle risorse nazionali e sulla base delle attestazioni del completo utilizzo delle risorse di competenza regionale.

 

17. Il concorso finanziario delle Regioni e delle Province Autonome per le annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegata all’intesa dell’8 aprile 2009 attuativa dell’accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009. Le Regioni definiranno entro i limiti massimi di cui sopra le fonti finanziarie con cui concorrere.

 

18.  Qualora nel corso della vigenza della presente intesa, le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari.

 

19. Il Governo conferma che la presente intesa rientra nella condivisione formale da parte della Commissione Europea espressa sull’Accordo del 12 febbraio 2009 pur con le modifiche delle percentuali a carico dello Stato e delle Regioni.

 

 

                                 Il Segretario                                                  Il Presidente

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On.le dott. Raffaele Fitto

 

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Approvazione della proroga fino al 31 dicembre 2011 del protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’effettuazione in forma coordinata dell’indagine RICA e dell’indagine REA, approvato con atto n. 271/CSR del 20 dicembre 2007. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Approvazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 95/CSR del 20/04/2011

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Atto

Accordo recante criteri di ripartizione delle risorse dei fondi per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, in attuazione dell’art. 3, comma 3, dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2007 (rep. n. 162/CSR) per l’attuazione del “Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità”. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio Atti n.: 96/CSR del 20/04/2011

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Atto

Acquisizione della designazione di due rappresentanti in seno alla Commissione tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica, di cui all’art. 5, comma 7 dell’OPCM 3907 del 15 novembre 2010. (PROTEZIONE CIVILE)
AAcquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. D) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio Atti n.: 97/CSR del 20/04/2011

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Atto

Accordo quadro tra le Regioni e il Ministero per i beni e le attività culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale in ambito interregionale, nazionale e internazionale attraverso attività condivise di promozione e comunicazione. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 98/CSR del 20/04/2011

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Verbale

Verbale n. 5/11

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Report

Report

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