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Repertorio n. 88/CSR del 20 aprile 2011 Nella odierna seduta del 20 aprile 2011: VISTO l’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale stabilisce che il Governo può promuovere
la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza
Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o
il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO l’accordo Stato-Regioni
siglato il 12 febbraio 2009 di cui alla presa d’atto di questa Conferenza
adottata nella seduta del 26 febbraio 2009 (atto n. 40/CSR); VISTO l’atto n. 75/CSR dell’8 aprile 2009 con la quale questa
Conferenza ha sancito l’intesa sullo schema di accordo in materia di Fondo Sociale Europeo, in base all’accordo Stato-Regioni
siglato il 12 febbraio 2009 di cui alla citata presa d’atto di questa
Conferenza del 26 febbraio 2009; VISTA la nota dell’11 aprile 2011 con la quale il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha fatto
pervenire la bozza di intesa Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive
per gli anni 2011/2012, bozza che è stata inviata, il 12 aprile 2011, alle
Regioni e alle Province autonome con la richiesta di far pervenire l’assenso
tecnico; VISTA la nota n. 1624/C9LAV
del 13 aprile 2011 con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome ha fatto pervenire l’assenso tecnico delle
Regioni in merito alla bozza di intesa in esame,
significando la necessità, essendo l’intesa valida fino al 31 dicembre 2012, di
adattare il testo a detta scadenza, prevedendo, per i punti 2, 3, 11 e 17 del
documento, come anno di riferimento non già il 2011 bensì il 2012; CONSIDERATO che detta richiesta è stata inviata, il 14 aprile 2011, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze
per le valutazioni di competenza; VISTA la nota del 19 aprile
2011 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
fatto pervenire una nuova formulazione della bozza di intesa in questione che
tiene conto delle richieste regionali, formulazione che, in pari data, è stata
inviata al Ministero dell’economia e delle finanze alle Regioni e alle Province
autonome; CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, sono state concordate ulteriori modifiche al punto
n. 13 della bozza di intesa in esame; ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome; SANCISCE L’INTESA ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su
politiche attive per gli anni 2011/2012 nei seguenti termini: 1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome, in
particolare con l’Accordo del 12 febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali in
deroga, sono stati impegnati nel corso del biennio 2009- 2. Il Governo e le Regioni confermano che il sistema degli
ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto fra Stato e Regioni
collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica che si protrae
anche nell’anno 2011 e nell’anno 2012. 3. Il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di
confermare, per l’anno 2011 e per l’anno 2012, la strategia adottata con
successo nel corso del biennio 2009-2010 e, contestualmente, di dare nuovo
vigore alle misure in termini di politica attiva, al fine di evitare il
formarsi di disoccupazione di lunga durata che può determinare perdita di
competenze e capacità professionali nonché una caduta di reddito. 4. Il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di
dare concretezza agli interventi di sostegno al reddito e di politiche attive
nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali
in deroga con i Fondi interprofessionali e con gli Enti bilaterali. 5. Il Governo e le Regioni concordano che, per quanto non
modificato dalla presente intesa, resta valido quanto
disposto nell’Accordo del 12 febbraio 2009 e nell’Intesa dell’8 aprile 2009,
comprendenti le categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri
e le procedure per l’accesso. Il Governo e le Regioni concordano, inoltre, nell’ambito di
questa strategia, di estendere per il biennio 2011-2012, previa verifica con le
parti sociali, la validità delle linee guida per la formazione per il 2010
contenute nell’intesa del 17 febbraio 2010. POLITICHE ATTIVE 6. Il Governo e le Regioni concordano, in particolare, data
l’attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di
rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, con
l’obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi
innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di
competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa. 7. Il Governo e le Regioni si impegnano,
pertanto, ciascuno per i propri ambiti di competenza a programmare e attuare a
favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche
attive del lavoro che siano - nel metodo, nel merito e nelle finalità - in
linea e coerenti con la condizione specifica dei lavoratori e con le esigenze
delle imprese e dei mercati del lavoro, tenuto conto del periodo temporale e
della ripetizione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga al fine
di una formazione efficace e non derivante soltanto dagli obblighi formali
relativi all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, attraverso: a. l’organizzazione di politiche della
formazione progettate in funzione della finalità della politica attiva
(ricollocazione in caso di lavoratori in mobilità in deroga e conservazione del
posto di lavoro in caso di lavoratori in Cassa integrazione in deroga) e dei
fabbisogni di competenze espressi dai settori, dalle imprese e dai mercati del
lavoro e della occupabilità delle persone, anche
valorizzando gli strumenti di programmazione integrata per potenziare le
sinergie tra politiche di sviluppo, occupazionali e formative; b. il coinvolgimento delle imprese che
fanno richiesta di ammortizzatori sociali in deroga nel processo di gestione
delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti, in cui siano definite
le politiche da attivare per ciascuna categoria di lavoratori (sospesi,
espulsi, a rischio di espulsione), da elaborare con il concorso, sia in termini
di azioni che di risorse da mettere in campo, dei diversi attori (Ministero del
Lavoro, Regioni, Province, parti sociali, servizi per il lavoro, impresa); c. il coinvolgimento dei servizi
competenti nei processi di definizione e di attivazione delle politiche attive,
col duplice scopo di creare tutte le condizioni per rendere effettivo l’obbligo
di immediata disponibilità al lavoro o alla riqualificazione professionale,
predisponendo i previsti servizi e misure di politica attiva e di attivare con
i servizi competenti i meccanismi
necessari alla effettiva operatività del
relativo regime sanzionatorio; d. la diffusione, promozione e
valorizzazione presso i sistemi e servizi che concorrono alla predisposizione
delle azioni di formazione e all’incontro domanda e offerta di lavoro (soggetti
firmatari degli accordi sugli ammortizzatori sociali in deroga in sede
ministeriale e regionale/territoriale, servizi competenti al lavoro, enti
bilaterali - qualora a ciò autorizzati dai relativi statuti - e fondi
interprofessionali) e presso i lavoratori stessi del patrimonio informativo in
tema di fabbisogni delle competenze reso disponibile dal rinnovato sistema Excelsior e dai sistemi informativi regionali allo scopo di
superare il marcato disallineamento formativo e professionale fra le competenze
richieste dalle imprese e quelle presenti nel mercato del lavoro, valorizzando
il sistema di ricerca di lavoro Cliclavoro promosso
dal Ministero del Lavoro e quelli sviluppati in sede regionale. 8. Il Governo e le Regioni si impegnano
ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari a rimuovere gli
ostacoli che ancora si frappongono ad un accesso agile e immediato, da parte di
cittadini, imprese e altri operatori del sistema lavoro, ad informazioni, dati
e servizi per migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i
raccordi con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle
politiche sociali. 10. Il Governo e le Regioni si impegnano
a promuovere, a livello nazionale e territoriale, una più efficace ed
efficiente sinergia fra i diversi organismi e fondi, pubblici e privati,
comunitari, nazionali e regionali attivabili, ai fini della costruzione di una
più ampia rete di tutele, e dei percorsi di riqualificazione e di reinserimento
nel mercato del lavoro. In particolare, a tal fine, si rende necessario
valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché
quello dei loro organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali. SOSTEGNO AL REDDITO 11. Il Governo e le Regioni, fermo restando che le
autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere
contenute entro la data del 31 dicembre 2011, si impegnano
nei propri ambiti di competenza e al fine del reimpiego nell’azienda o della
ricollocazione sul mercato del lavoro anche con l’eventuale utilizzo di risorse
delle imprese e dei fondi interprofessionali: a. a rendere effettiva la
partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di formazione/riqualificazione; b. ove per i lavoratori sospesi in cig in deroga sia previsto il rientro in azienda, a
prevedere percorsi di riqualificazione idonei a migliorare le competenze dei
lavoratori con conseguente rafforzamento della competitività delle imprese; c. a rendere effettiva l’accettazione
dell’offerta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, di un lavoro
congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione offerto ai
lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o procedure
concorsuali; d. conseguentemente, ai fini
dell’applicazione del regime della decadenza da sostegno al reddito – peraltro
così come prevista dalla vigente normativa - le Regioni e le Province Autonome
si impegnano a rendere effettiva la segnalazione all’Inps dei lavoratori che
senza giustificato motivo rifiutano i percorsi di politiche attive/formazione o
l’offerta di un lavoro congruo. 12. Il Governo e le Regioni, nell’azione di concessione di
sostegni al reddito per i lavoratori, si impegnano ad
attivare, prima del ricorso agli ammortizzatori in deroga, tutti gli strumenti
di sostegno del reddito previsti dalla normativa a regime, ivi compreso
l’istituto della sospensione per 90 gg.
anche non continuativi con l’intervento degli Enti bilaterali. 13. Il Governo e le Regioni si attiveranno per la
collaborazione nel sistema degli ammortizzatori in deroga dei Fondi
Interprofessionali e degli Enti bilaterali. Il Governo si impegna
a predisporre un’ipotesi di accordo quadro con le Parti sociali in tale
direzione. 14. Il Governo e le Regioni, nel comune convincimento di delineare regole che possano valere su tutto il territorio
nazionale, per quanto attiene alle situazioni in cui intervenire in deroga ed
alla durata delle deroghe medesime, condividono quanto segue: a. l’indennità di mobilità in deroga è
prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell’indennità di
mobilità prevista dalla legge n. 223/1991. Le Regioni disciplinano
autonomamente – per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza
su base territoriale – l’eventuale utilizzo di tale strumento e le relative modalità applicative, disciplinando anche l’eventualità del
ricorso straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano
beneficiato di periodi di mobilità ex lege n.
223/1991. I periodi di mobilità in deroga, previsti dai citati accordi,
preceduti dall’indennità equivalente alla mobilità di cui all’articolo 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono
comunque superare due annualità. Resta inteso che, per gli accordi di mobilità in deroga
raggiunti in sede ministeriale nell’ambito di procedure sovra regionali, le
singole Regioni prestano l’assenso per la compartecipazione alle misure di
sostegno al reddito come stabilito nei punti 16 e
seguenti della presente intesa; b.
il ricorso alla cig in deroga deve essere
privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei
lavoratori sospesi; c. un piano di gestione delle
eccedenze predisposto dall’impresa deve essere richiesto nel caso di esuberi
dichiarati dall’impresa; d. per le imprese cessate o sottoposte
a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla cig in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove
possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare
attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del
territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze. QUADRO FINANZIARIO 15. Governo e Regioni riconfermano, fino al 31 dicembre 2012
e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l’Accordo del 12 febbraio
2009 sulle modalità di finanziamento dell’intervento a
sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga, fuorché per le quote delle
politiche passive che vengono definite, nella misura del 60% a carico dello
Stato e del 40% a carico delle Regioni (al netto dell’intera contribuzione
figurativa). La regola del 60-40 si applica a tutte le mensilità di sostegno
del reddito erogate - con accordi regionali - dal mese successivo alla
sottoscrizione della presente intesa. Per quanto attiene agli accordi
nazionali, tale regola si applica a tutte le intese stipulate dopo la
sottoscrizione della presente intesa. 16. Le risorse finanziarie di cui0 alla tabella 2 - ultima
colonna - a
carico del Governo sono attribuite in funzione dell’andamento della spesa a
valere sulle risorse nazionali e sulla base delle attestazioni del completo
utilizzo delle risorse di competenza regionale. 17. Il concorso finanziario delle Regioni e delle Province
Autonome per le annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni
riportate nella tabella 2 allegata all’intesa dell’8
aprile 2009 attuativa dell’accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009. Le
Regioni definiranno entro i limiti massimi di cui sopra le fonti finanziarie
con cui concorrere. 18.
Qualora nel corso della vigenza della presente intesa, le
esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad
affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del
finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con
risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi
comunitari. 19. Il Governo conferma che la presente intesa rientra nella
condivisione formale da parte della Commissione Europea espressa sull’Accordo
del 12 febbraio 2009 pur con le modifiche delle percentuali a carico dello
Stato e delle Regioni. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le
dott. Raffaele Fitto
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