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CONFERENZA
STATO-REGIONI Intesa,
ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sulla
proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2012. Rep. Atti n. 225/CSR del 22 novembre 2012 Nella odierna seduta del 22 novembre 2012: VISTA la delega a presiedere l’odierna
seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo
Vittorio D’Andrea; VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che,
all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta
del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione
annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del
gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa
con questa Conferenza; VISTO l’articolo 2, comma 67 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il
quale ha stabilito che, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243),
“per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584
milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a
106.884 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi della riattribuzione
a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui di
cui all’ articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell’importo
di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da
quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall’articolo 1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50
milioni di euro annui per il finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22,
comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009, nonché dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la
sanità penitenziaria di cui all’articolo 2,
comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi
provvedimenti legislativi è assicurato l’intero importo delle risorse
aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse
corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per
cento”; VISTO l’articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha
stabilito che: “in conseguenza delle economie di spesa
per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del
Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del
presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro
per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno VISTO l’articolo 11, comma 12, del predetto D.L. n. 78/2010,
il quale prevede che: “in funzione di quanto disposto
dai commi da VISTO l’articolo 17,
comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che: “il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente
una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale,
non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza
della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni
di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di
spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della
legge 196 del VISTO l’articolo 17, comma 6, del predetto decreto legge n.
98/2011, il quale stabilisce che: “Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella
riunione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno
2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1,
comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di
105 milioni di euro per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con
riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”; VIISTO l’articolo 2, comma 67bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come inserito dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. VISTO l’articolo 3ter del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, inserito dalla legge di conversione 17
febbraio 2012, n. 9, che, al comma 7, al fine di concorrere alla copertura
degli oneri per l’esercizio delle attività volte al definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari, autorizza la spesa nel limite massimo
di 38 milioni di euro per l’anno 2012; VISTO l’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16
luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”), il
quale prevede che “In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere
dall'anno VISTO
l’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, il quale stabilisce che: “In funzione delle disposizioni recate dal
presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e
del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di
900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni
di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo
criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno
sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario
nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro
il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla
ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della
regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo VISTA la nota prot. n. 4133/C7SAN del 26 settembre 2012 della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome concernente le modalità ed i criteri di
riparto della riduzione, pari a 900 milioni di euro per l’anno 2012, disposta
dal menzionato articolo 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012,
consegnata nel corso della seduta di questa Conferenza del 26 settembre 2012; VISTA la lettera in data 26 ottobre 2012, con la quale il
Ministro della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta Intesa in
questa Conferenza, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto; VISTA la lettera in data 29 ottobre 2012,
con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province
autonome; CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi l’8 novembre 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome hanno consegnato un documento concernente una proposta di
rimodulazione della colonna 7 della Tab. A recante
“correzione richiesta dalle Regioni per rideterminazione
fabbisogno RILEVATO che, nel medesimo incontro tecnico, il
rappresentante del Ministero della salute ha dichiarato di non aver
osservazioni tecniche da formulare al riguardo e si è impegnato ad inviare una
nuova versione della proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi che recepisce le richieste delle Regioni; VISTA la nota pervenuta in data 14 novembre 2012, con la
quale il Ministero della salute ha inviato la nuova proposta di deliberazione
CIPE indicata in oggetto che recepisce le modifiche
concordate nella predetta riunione tecnica dell’8 novembre 2012; VISTA la lettera in data 15 novembre 2012, con la quale la
proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sulla proposta di
deliberazione CIPE che interessa nella versione diramata con la predetta
lettera del 15 novembre 2012; ACQUISITO l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; ESPRIME INTESA sulla proposta del Ministro della salute
di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2012,
come da Allegato A, parte integrante del presente atto. IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
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