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Intesa tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto
ordinario per l’anno 2017. Intesa,
ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016) e successive modificazioni. Repertorio
atti n. 29/CSR del 23 febbraio
2017 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nella odierna
seduta del 23 febbraio 2017: VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016) e successive modificazioni, in particolare: -
l’articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016 ha stabilito che “le
Regioni, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di
coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui
risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, in sede di autocoordinamento dalle
Regioni e Province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di
tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei
propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui
alla presente legge e a valere sui risparmi importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche
conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il
concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna
autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione
Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo
sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e
recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413
dell'articolo 1 della medesima legge”; - l’articolo 1, comma 682, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che “il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui
all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo, al
netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione
del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a
statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per
l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si
applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6.
Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma
680 del medesimo articolo 1”; CONSIDERATO che l’intesa tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica
delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017, è stata iscritta all’ordine
del giorno della seduta di questa Conferenza del 2 febbraio 2017 ed è stata
rinviata su richiesta delle Regioni, tenuto conto della necessità di ulteriori approfondimenti;
CONSIDERATO
che,
nel corso della seduta di questa Conferenza del 9 febbraio 2017, tenuto conto
dell’avviso negativo formulato dalle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Sardegna, è stata registrata la mancata intesa in merito al documento
concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto
ordinario per l’anno 2017 (Atto rep. n.
19/CSR del 9 febbraio 2017);
CONSIDERATO che il Governo ha
preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni; CONSIDERATO, pertanto, che, pur
non essendo iscritto all’ordine del giorno della odierna seduta di questa
Conferenza, occorre procedere alla revoca dell’atto n. 19/CSR del 9 febbraio
2017 con conseguente adozione dell’atto di intesa sul documento concernente il
contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno
2017; ACQUISITO,
quindi, l’assenso del Governo e dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla revoca dell’atto
n. 19/CSR del 9 febbraio 2017, procedendo a sancire l’intesa sul documento
concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto
ordinario per l’anno 2017; SANCISCE INTESA tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), sul
documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a
Statuto ordinario per l’anno 2017, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.
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