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Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017.

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017.

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni.

 

Repertorio atti n.        29/CSR              del 23 febbraio 2017

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 23 febbraio 2017:

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni, in particolare:

- l’articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016 ha stabilito che “le Regioni, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge”;

- l’articolo 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che “il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 680 del medesimo articolo 1”;

 

CONSIDERATO che l’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017, è stata iscritta all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 2 febbraio 2017 ed è stata rinviata su richiesta delle Regioni, tenuto conto della necessità di ulteriori approfondimenti;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 9 febbraio 2017, tenuto conto dell’avviso negativo formulato dalle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, è stata registrata la mancata intesa in merito al documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017 (Atto rep. n.  19/CSR del 9 febbraio 2017);


CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento in cui si rappresenta che, a seguito del conseguimento dell’intesa in sede di Conferenza Unificata in merito allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la richiamata mancata intesa è venuta meno, avendo le Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna espresso l’assenso, essendo stati superati i motivi ostativi per i quali non si era raggiunto l’unanime accordo delle Regioni e delle Province autonome;

 

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni;

CONSIDERATO, pertanto, che, pur non essendo iscritto all’ordine del giorno della odierna seduta di questa Conferenza, occorre procedere alla revoca dell’atto n. 19/CSR del 9 febbraio 2017 con conseguente adozione dell’atto di intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla revoca dell’atto n. 19/CSR del 9 febbraio 2017, procedendo a sancire l’intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017;

 

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

 

 

 

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