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Intesa sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente la definizione di un quadro operativo di riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio atti n.       8/CSR                del 22 gennaio 2015

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 22 gennaio 2015:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e, in particolare, l’articolo 19 riguardante le condizionalità ex ante e la condizionalità “10.3 Apprendimento permanente” di cui all’allegato XI;

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

 

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

 

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

 

 

VISTA la proposta di intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/0000176/L del 16 gennaio 2015, e diramata, il 20 gennaio 2105, alle Regioni e alle Province autonome, con richiesta di assenso tecnico, ai fini dell’acquisizione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

 

VISTA la nota n. A00GRT/13870/S del 21 gennaio 2015 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, ha comunicato avviso tecnico positivo sul provvedimento in parola, con la richiesta non vincolante, di espungere dal testo del decreto (articolo 9), per quanto riguarda la composizione del Gruppo tecnico, il riferimento alle strutture di assistenza tecnica, mantenendo il riferimento ai soli soggetti istituzionali (Ministeri e Regioni e Province autonome) che si faranno supportare dalle proprie assistenze tecniche;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento in cui hanno espresso avviso favorevole all’intesa, con la richiesta non vincolante di espungere, all’articolo 9, comma 1, del decreto in esame, per quanto riguarda la composizione del Gruppo tecnico, il riferimento alle strutture di assistenza tecnica, mantenendo il riferimento ai soli soggetti istituzionali (Ministeri e Regioni e Province autonome) che si faranno supportare dalle proprie assistenze tecniche;

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

PREMESSO CHE:

 

 

1. le conclusioni del Consiglio d’Europa, del 12 maggio 2009, hanno delineato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), con l'obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l'Europa deve superare per diventare un'economia basata sulla conoscenza e rendere l'apprendimento permanente una realtà per tutti;

2. in coerenza con le indicazioni comunitarie, l’apprendimento permanente è definito dal comma 51 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 come: “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”;

3. la prospettiva dell’apprendimento permanente, così come sancito nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, impegna il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad un cambiamento di paradigma, che si incentra su quattro elementi: il primo è la centratura sul soggetto in apprendimento, il secondo riguarda l’assunzione della prospettiva dell’apprendimento lungo l’arco della vita (lifelong learning), il terzo riguarda l’estensione delle sedi e delle modalità dell’apprendimento da quelle formali a quelle non formali e informali (lifewide learning), il quarto si riferisce alla trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per apprendimento), valorizzare il capitale umano e l’investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi;

4. in applicazione dell'articolo 4, comma 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 definisce le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all’approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato Tecnico Nazionale di cui all’articolo 3 del decreto;

5. la condizionalità ex ante “10.3 Apprendimento Permanente” di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, tra i criteri di adempimento: “l’esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE”;

6. ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l’Accordo di Partenariato 2014-2020 evidenzia l’impegno dell’Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

7. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, con l’obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull’intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

8. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi, sono chiamate a regolamentare e rendere operativi, in conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario i risultati del piano di lavoro sopra richiamato e, a tal fine, con specifico riguardo alle qualificazioni regionali, si rende necessario superare la fase transitoria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la definizione di un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e di riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, in funzione dell’implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

9. il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e i riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze di cui sopra sono definiti sulla base dei documenti tecnici elaborati e condivisi nell’ambito del piano di lavoro sopra richiamato;

 

10. la presente intesa è frutto del processo di collaborazione tra le Istituzioni di riferimento dei sistemi di istruzione, della formazione e dei servizi per il lavoro e si colloca in continuità con le relative riforme che, negli ultimi anni, ne sono derivate riguardanti: l’accreditamento delle strutture che erogano servizi di formazione, orientamento e lavoro, l’apprendistato, i tirocini, il riordino dei licei, degli Istituti tecnici e professionali, dell’università e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, dell’istruzione e formazione tecnica superiore, la messa a regime dell’istruzione e formazione professionale, l’apprendimento e l’orientamento permanente, la certificazione delle competenze, l’alternanza scuola-lavoro, i livelli essenziali delle prestazioni per i servizi per l’impiego, l’istituzione dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

 

 

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sopra richiamato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A).

Le disposizioni derivanti dalla presente Intesa sono assunte con riferimento all’assolvimento dell’impegno adottato nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla condizionalità ex ante “10.3 Apprendimento permanente” con riguardo a “l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze” e costituiscono altresì riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del Comitato Tecnico Nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà a trasmettere al Comitato Tecnico sopra richiamato i contenuti della presente intesa nonché le relazioni di monitoraggio di attuazione del decreto allegato.

 

 

 

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