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Accordo Stato - Regioni in materia di criteri per la verifica del programma sperimentale per la libera professione intramuraria, (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni.

REPORT

Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero - professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete.

 

 

Rep. Atti  n.  19/CSR   del 19 febbraio 2015

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 19 febbraio 2015:

 

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di attività libero-professionale ed altre norme in materia sanitaria;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, che prevede tra l’altro che :

-      le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali;

-      sulla base della ricognizione, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

-      le Regioni e le Province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis)

 

del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012.

-      le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio;

VISTO l’ articolo 1, comma 4-bis, che prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano il programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2015, mediante criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 7, che stabilisce, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni normative di cui alla citata legge 120 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni sull’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi;

 

VISTA la nota in data 13 gennaio 2015, diramata in data 23 gennaio 2015, con la quale il Ministro della salute ha inviato il provvedimento indicato in oggetto al fine del perfezionamento del prescritto accordo;

 

VISTA la nota, pervenuta in data 4 febbraio 2015 e diramata in data 9 febbraio 2015, con la quale il Direttore generale alla sanità e alle politiche sociali della Regione Emilia – Romagna, nel far presente che la medesima Regione ha emanato, mediante Deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2013, proprie linee guida al fine di disciplinare l’attività libero professionale intramuraria nelle strutture del Servizio sanitario regionale, ha formulato una proposta emendativa alla proposta di accordo in parola;

 

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 12 febbraio 2015, i rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome hanno concordato talune modifiche allo schema di accordo di cui trattasi;

 

VISTA la nota in data 16 febbraio 2015, diramata in pari data con richiesta di assenso tecnico, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento in parola, che recepisce gli emendamenti concordati nel corso della predetta riunione tecnica;

 

ACQUISITO, nel corso dell’ odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati:

 

RITENUTO di dover disciplinare i criteri per la verifica del programma sperimentale di cui sopra, quale strumento a disposizione delle Regioni per dare piena attuazione ai principi sanciti in materia;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Art. 1

 

1.    Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano verificano il programma sperimentale autorizzato in via residuale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 s.m.i. “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, entro il 28 febbraio 2015, con i criteri di cui all’ Aallegato 1 che è parte integrante del presente Accordo.

2.    In caso di verifica positiva, la Regione o la Provincia autonoma, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale di cui al comma 1, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete.

3.    Qualora nel corso della verifica emerga che al programma sperimentale non è stata data completa attuazione per inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, in ordine alle modalità tecniche di collegamento in rete di cui al punto 2 dell’allegato 1 al decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013 Modalita' tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.60 del 12 marzo 2013, provvede la Regione o Provincia autonoma interessata. La Regione o Provincia autonoma procede alla verifica del programma sperimentale entro un anno dall’adozione dei provvedimenti necessari per superare l’inadempienza dell’azienda.

4.    L’ attività autorizzata cessa all’esito della verifica negativa.

 

 

Allegato 1

 

Le Regioni e le Province autonome verificano il programma sperimentale di cui al comma 4, art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 s.m.i. “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” mediante i seguenti criteri:

1.    Verifica dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione annuale tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, secondo lo schema tipo approvato con accordo rep Atti/CSR 60 del 13 marzo 2013 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

2.    verifica dell’avvenuta attivazione dell’infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e lo studio del professionista con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal Decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013 “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni”;   

3.    verifica che il servizio di prenotazione sia effettuato esclusivamente mediante l’infrastruttura di rete e che, attraverso la medesima siano stati inseriti e comunicati in tempo reale alla azienda sanitaria competente  i dati di cui all’art. 1, comma 4, lettera a-bis), secondo periodo  della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni;

4.    verifica che siano state adottate dall’azienda le misure per le emergenze assistenziali o per il malfunzionamento del sistema, definite dalla Regione ai sensi del citato art. 1, comma 4, lettera a-bis), fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti;

5.    verifica che i sistemi e i moduli organizzativi e tecnologici adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentono il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, e accertamento che gli stessi, globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

6.    verifica che la strumentazione adottata assicuri la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all’ ente o azienda del Servizio sanitario nazionale e che sia stata acquisita con oneri a carico del professionista titolare dello studio;

7.    verifica che siano definiti, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, ai sensi di quanto previsto dall’art.1 comma 4 lettera c) della legge 120/2007 e s.m.i. ;

8.    verifica che negli studi professionali collegati in rete, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, non operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo che sia stata concessa dall’azienda o dall’ente deroga nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 120/2007 e s.m.i.

 

 

 

              

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