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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”. (SALUTE)
Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

REPORT

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali ( IAA)”.

 

Rep. Atti n.          60/CSR       del 25 marzo  2015

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 25 marzo  2015:    

 

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’accordo, rep. atti 1618/CSR, sancito in data 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;

 

VISTA la lettera in data 3 novembre 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

 

VISTA  la nota in data 6 novembre 2014, con la quale il  predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

 

RILEVATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 19 novembre 2014, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell’ economia e delle finanze  hanno  formulato talune richieste emendative al testo in esame, recepite dal Ministero della salute nella versione diramata il 3 dicembre 2014,

RILEVATO, altresì, che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 27 gennaio 2015, il Ministero della salute e la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, hanno concordato ulteriori modifiche al testo in esame, recepite nel provvedimento diramato il 2 febbraio 2015;

 

VISTE le note:

 

- del 6 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti sul provvedimento in parola,  ha trasmesso una nuova versione  dello schema di accordo in oggetto,

-  del 23 febbraio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori richieste emendative,

- del 27 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione dello schema di accordo di cui trattasi che recepisce le suddette ulteriori richieste emendative;

 

 

 

VISTA la nota in data 6 marzo 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sul provvedimento in parola;

-

VISTA la nota pervenuta in data 24 marzo 2015 e diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di  provvedimento in oggetto, nel quale sono state apportate ulteriori modifiche emendative concordate con il Coordinamento interregionale in sanità;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

SANCISCE ACCORDO  

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

CONSIDERATO che gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l’efficacia;

 

CONSIDERATO, altresì, che gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi rientranti nei LEA al momento dell’adozione del presente accordo, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelate sia il paziente/utente che gli animali;

 

 

SI CONVIENE

 

Art. 1

(Principi generali)

 

1.    Il presente Accordo ha l’obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA (di seguito denominati IAA), al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere dell’animale impiegato, così come definite nell’Allegato, recante linee guida nazionali (di seguito denominate linee guida), che fa parte integrante del presente Accordo.

 

2.    Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, promuovono la diffusione degli IAA nel rispetto del presente Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale.

 

3.    Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).

 

Art. 2

(Definizioni e campo di applicazione)

 

1.    Ai fini del presente Accordo, si intende per:

a.    Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo;

b.    Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell’EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto;

c.    Attività Assistita con gli animali (AAA): intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale;

d.    Equipe multidisciplinare: gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione;

e.    Cani di assistenza a persone con disabilità: cani appartenenti alla specie canis familiaris che, in conformità al presente accordo e alle linee guida, assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.

 

2.    Sono escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le attività sportivo-agonistiche con animali.

 

Art. 3

(Equipe multidisciplinare per gli IAA)

 

1.    Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida.

 

 

Art. 4

(Formazione)

 

1.    Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida.

 

2.    La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dall’Istituto superiore di sanità e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

 

3.    I costi annessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, fermo restando la possibilità da parte delle regioni e province autonome di impegnare proprie risorse.

 

 

Art. 5

  (Animali impiegati negli IAA)

 

1.    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:

a.    gli animali impiegati negli IAA, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida, appartengano solo alle specie indicate e siano appositamente preparati e sottoposti a valutazione sanitaria e comportamentale conformemente alle stesse;

b.    le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati risponda ai requisiti previsti dalle normative vigenti e dalle linee guida.

 

 

Art. 6

(Cani di assistenza alle persone con disabilità)

 

1.    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, tutti i cani di assistenza alle persone con disabilità siano in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso educativo e di addestramento svolto secondo le modalità indicate dalle linee guida.

2.    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono l’attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei cani di assistenza a persone con disabilità.

3.    I cani di assistenza alle persone con disabilità, riconosciuti ai sensi del presente Accordo, hanno agevolazioni analoghe a quelle previste per i cani guida di cui alla Legge 14 febbraio 1974, n. 37 e ss.mm. e ii.

 

Art. 7

(Strutture)

 

1.    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:

 

a.    gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che  rispondano ai requisiti stabiliti dalle linee guida;

 

b.    i Centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a, che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;

 

c.    le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute  ai sensi della lettera b siano registrati presso l’Azienda sanitaria territorialmente competente;

 

d.    l’elenco dei Centri specializzati, di cui alle lettere a e b, delle strutture  riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul proprio sito;

 

e.    chiunque intenda avviare  iniziative o progetti di IAA all’interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell’elenco di cui alla lettera d;

 

f.     i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e EAA trasmettano l’elenco dei progetti attivati nell’anno, entro il 31 dicembre, alle Regioni e Province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA; quest’ultimo può chiedere di acquisire ulteriore documentazione.

 

Art. 8

(Relazione annuale)

 

1.    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetto che erogano TAA e EAA trasmettano l’elenco dei progetti attivati nell’anno e la sintesi dei risultati raggiunti, entro il 31 dicembre, ai competenti Assessorati alla sanità delle stesse regioni e province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

 

2.    Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA può chiedere di acquisire ulteriori documenti al fine dell’elaborazione dei dati e della stesura della relazione da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

3.    Il Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e l’Istituto superiore di Sanità, anche avvalendosi di esperti in materia, valuta i dati forniti con la relazione e propone eventuali revisioni alle linee guida.

 

 

                                                                              Art. 9

(Oneri finanziari)

 

1.    Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti e le attività previste sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie  già  disponibili dalla  normativa vigente.

 

2.    Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dal presente Accordo.

 

 

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

 

1.    Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dalla sua approvazione, a recepire il presente Accordo e le relative linee guida.

 

2.    Le strutture che già operano nell’ambito degli IAA prima dell’entrata in vigore del presente accordo, devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle linee guida, entro 24 mesi dalla loro emanazione.

 

3.      Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell’entrata in vigore delle linee guida, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell’ambito degli IAA, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida.

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