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Accordo, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sul
decreto ministeriale recante “Individuazione dei criteri per la certificazione
della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in
servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private
accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”. Rep. Atti n. 1/CSR del 22 gennaio 2015 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nell’odierna seduta del 22 gennaio
2015: VISTO l’
articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affida alla Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’articolo 4 del
medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune; vistA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “ Disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, in
particolare l’ articolo 5 che, nel dettare disposizioni in materia di
reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, al comma 2
prevede che con accordo stipulato da
questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le
figure professionali con specifiche esperienze
nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per
l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e
ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia,
radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo
delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli
psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali
ritenute essenziali; VISTA l’Intesa
sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la
quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative
necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase
terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore; VISTA la legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), in particolare
l’articolo 1, comma 425, che
prevede che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative
pubbliche e private, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che
alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una
esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla regione
di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro
della salute di natura non regolamentare, previa intesa con questa Conferenza,
sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate; VISTO il
decreto ministeriale 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle
Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle
specializzazioni equipollenti”; VISTO l’accordo
Stato - Regioni sancito il 10 luglio 2014 (rep. Atti n.87/CSR) che individua le
figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia
del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed
assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del
dolore, ed in particolare l’articolo 4 ch recepisce quanto previsto dal comma
sopra citato della legge n. 147/2013; RITENUTO di dover
individuare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la
certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei
medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate anche se non in possesso di una specializzazione ovvero in
possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al citato decreto del
Ministro della salute 28 marzo 2013; VISTA la nota
del 14 ottobre 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la
proposta di accordo in epigrafe; VISTA la nota
del 20 ottobre 2014, con la quale il predetto documento è stato diramato alle
Regioni e Province autonome con convocazione di una riunione tecnica per il suo
esame; VISTA la nota
del 16 gennaio 2015, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha diramato il
testo definitivo inviato dal Ministero della salute, nel quale sono state
recepite le osservazioni regionali avanzate nel corso della riunione tecnica
svoltasi il 5 novembre 2014; VISTA la nota del 21 gennaio 2015, con
la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso
il parere tecnico favorevole sul provvedimento in epigrafe; CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole, a condizione
che il termine di presentazione dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 2
sia di 24 mesi, richiesta accolta dal Ministero della salute; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome, nei seguenti termini: Art.1 (Criteri soggettivi) 1) Fermo restando quanto
sancito dall’Accordo del 10 luglio 2014 sulle figure professionali che
garantiscono le cure palliative, ai fini del rilascio della certificazione
dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, possono
presentare istanza i medici privi di specializzazione o
in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del
Ministero della Salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali
di cure palliative nell’ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera,
domiciliare e residenziale, così come
individuate nell’Intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR. 2) Il medico deve aver
svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo
delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le
strutture delle reti dedicate alle cure palliative
pubbliche o private accreditate. Art. 2 (Presentazione istanza) 1) Il medico inoltra
l’istanza per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale
alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura
pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio. 2) L’istanza deve essere
presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3) La Regione/Provincia
autonoma emana, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il decreto con
il quale certifica l’esperienza professionale, necessario per operare nelle
reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Art. 3 (Documentazione) 1) Le Regioni e le Province autonome adottano gli atti
e la documentazione necessari per la presentazione delle istanze. 2) L’istanza deve essere corredata dallo stato di
servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico
era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 3) L’esperienza
professionale di cui al comma 2 dell’art. 1 è attestata dal direttore sanitario
di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale
il medico ha svolto la propria attività. 4) In fase di prima applicazione possono chiedere la
certificazione di cui all’art. 1 anche i medici in servizio presso enti o
strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano
presentato istanza per l’accreditamento istituzionale, quest’ultima documentata
attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o
dell’ente.
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