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Accordo sullo schema di decreto ministeriale recante “Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38.

Accordo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul decreto ministeriale recante “Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”.

 

 

 

Rep. Atti n.   1/CSR     del 22 gennaio 2015                  

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nell’odierna seduta del 22 gennaio 2015:

 

VISTO l’ articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla  Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’articolo 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

vistA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “ Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, in particolare l’ articolo 5 che, nel dettare disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, al comma 2 prevede che con accordo stipulato da questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche esperienze  nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

 

VISTA l’Intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), in particolare l’articolo 1, comma

425, che prevede che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con questa Conferenza, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti”;

VISTO l’accordo Stato - Regioni sancito il 10 luglio 2014 (rep. Atti n.87/CSR) che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ed in particolare l’articolo 4 ch recepisce quanto previsto dal comma sopra citato della legge n. 147/2013;

RITENUTO di dover individuare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate anche se non in possesso di una specializzazione ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al citato decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013;

VISTA la nota del 14 ottobre 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo in epigrafe;

VISTA la nota del 20 ottobre 2014, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome con convocazione di una riunione tecnica per il suo esame;

VISTA la nota del 16 gennaio 2015, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha diramato il testo definitivo inviato dal Ministero della salute, nel quale sono state recepite le osservazioni regionali avanzate nel corso della riunione tecnica svoltasi il 5 novembre 2014;

VISTA la nota del 21 gennaio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso il parere tecnico favorevole sul provvedimento in epigrafe;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole, a condizione che il termine di presentazione dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 2 sia di 24 mesi, richiesta accolta dal Ministero della salute;

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

Art.1

(Criteri soggettivi)

1)    Fermo restando quanto sancito dall’Accordo del 10 luglio 2014 sulle figure professionali che garantiscono le cure palliative, ai fini del rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, possono presentare istanza i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell’ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell’Intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR.

 

2)    Il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

 

Art. 2

(Presentazione istanza)

1)    Il medico inoltra l’istanza per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio.

 

2)    L’istanza deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3)    La Regione/Provincia autonoma emana, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il decreto con il quale certifica l’esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

 

Art. 3

(Documentazione)

1)    Le Regioni e le Province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione delle istanze.

 

2)    L’istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

3)    L’esperienza professionale di cui al comma 2 dell’art. 1 è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.

4)     In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione di cui all’art. 1 anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l’accreditamento istituzionale, quest’ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell’ente.

 

 

                        

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