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Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Repertorio n

Repertorio n. 100/CSR del 5 maggio 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

nell’odierna seduta del 5 maggio 2011

 

VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepita con d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che, in sede di questa Conferenza, fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, si possano concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO lo schema di accordo (allegato 1), da sancire ai sensi del richiamato articolo 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, concernente l’applicazione della citata direttiva n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, trasmesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 2033/C10AGR del 5 maggio 2011;

 

VISTA la nota prot. n. 4133 del 5 maggio 2011 del Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante nulla osta al prosieguo dell’iter per la formalizzazione del predetto accordo;

 

VISTA la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 maggio 2011, che esprime l’assenso alla stipula dello stesso accordo;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, su proposta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente di questa Conferenza Stato-Regioni ha dichiarato l’assenso del Governo alla stipula dell’accordo in questione;

 

 

SANCISCE  ACCORDO

 

 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di accordo (allegato 1) concernente l’applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, trasmesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 2033/C10AGR del 5 maggio 2011, parte integrante del presente atto.

 

 

 

                               IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

                   Cons. Ermenegilda  Siniscalchi                                On.le dott. Raffaele Fitto

 

 


 

Allegato 1)

 

Schema di accordo, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, concernente l’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati

 

          PREMESSO CHE:

                 ·      l’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati provenienti da fonti agricole rispetto all’attuale designazione delle zone vulnerabili determina numerosi adempimenti a carico delle imprese zootecniche con evidente compromissione delle aspettative economiche e di reddito degli allevatori;

                 ·      gli articoli 3 e 5 della predetta direttiva prevedono che gli Stati membri debbano individuare e rivedere le designazioni delle zone vulnerabili in base a specifici criteri, evidenziando i cambiamenti intervenuti, attivando specifici programmi di azione volti a ridurre l’inquinamento delle acque causato da nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento;

                 ·      i suddetti programmi devono tener conto dei dati scientifici e ambientali monitorati nelle singole zone nonché dell’efficacia e dei costi delle misure individuate;

                 ·      alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione la specificità dell’agricoltura nazionale, con particolare riguardo ai limiti imposti allo spandimento dei nitrati nelle zone designate vulnerabili e, in particolare, in quelle della Pianura Padana;

                 ·      le esperienze di attuazione e le più avanzate conoscenze scientifiche sugli effetti complessivi delle misure previste nei programmi di azione evidenziano la necessità di adottare un approccio integrato nelle politiche in materia di controllo dell’inquinamento delle acque da nitrati;

                 ·      nella relazione inviata all’Unione europea dal Ministero dell’Ambiente per il quadriennio 2004-2007, è precisato che: “la conoscenza più articolata, derivante da una rete di monitoraggio più estesa rispetto al quadriennio precedente, determina la necessità di avviare studi ed approfondimenti al fine di comprendere le cause di detti superamenti in quanto il fenomeno potrebbe non essere ascrivibile alla presenza di attività agricole significative, ma ad altre cause, quali una drastica riduzione delle portate dei corsi d’acqua che si verifica, soprattutto nel periodo estivo, nel caso di fiumi a regime torrentizio....ed alla presenza di scarichi di impianti di depurazione in prossimità delle stazioni di monitoraggio”;

 

          CONSIDERATO CHE

                 ·      l’ampia estensione dell’area delimitata come vulnerabile è stata ampiamente condizionata dall’esigenza di consentire l’archiviazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea - in ragione della precedente inerzia attuativa – e che monitoraggi più recenti e maggiori approfondimenti portano a ritenere come inadeguato e sproporzionato l’accollo, a carico delle sole imprese agricole, degli oneri amministrativi e gestionali previsto nei programmi di azione vigenti in tali aree;

                 ·      soltanto a seguito di una compiuta analisi dell’inquinamento da nitrati e dei rischi connessi è possibile assegnare il peso più adeguato al contributo effettivo che ciascuna fonte di pressione determina sul fenomeno complessivo, e distribuire quindi sulla base dei risultati delle indagini, gli oneri posti a carico degli operatori e le misure appropriate di intervento, in osservanza al fondamentale principio di proporzionalità;

                 ·      per tener conto dell’esigenza di allentare i vincoli operativi stringenti imposti al settore il 20 gennaio 2010, nell’ambito della trentanovesima riunione del Comitato nitrati, è stata presentata la proposta italiana per la deroga al limite dei 170 chilogrammi di azoto zootecnico per ettaro previsto per le zone vulnerabili della Pianura Padana, relativamente al periodo 2012-2015 per le Regioni Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia;

                 ·      l’eventuale concessione della deroga da sola non sarà sufficiente a risolvere le criticità individuate che gravano sulle imprese agricole ricadenti negli ambiti delle zone vulnerabili, la cui delimitazione ha sofferto della necessità di accelerare le procedure per giungere ad una soluzione positiva della messa “in mora” attivata nei confronti dell’Italia dalla Commissione UE nell’aprile 2006;

                 ·      contestualmente all’avanzamento della discussione in sede europea della richiesta di deroga occorre avviare un programma articolato di interventi che attivi, quale base di partenza, la realizzazione di approfonditi studi sulla natura e l’origine dei fattori determinanti, il superamento dei valori soglia per i nitrati;

 

Le Regioni e le Province autonome e il Ministero dell’Ambiente del territorio e del mare e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali convengono di attivare le seguenti misure:

            1. Predisposizione, entro il 31 dicembre 2011, di uno studio, come condizione per l’attivazione operativa delle procedure previste dalla deroga in corso di approvazione presso la Commissione Europea, finalizzato all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati in relazione alle seguenti indagini:

                 a)    analisi dell’impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, procedendo alla verifica e al potenziamento della rete di monitoraggio, possibilmente diretta, dei rilasci di nitrati verso i suoli e i sottosuoli, il riesame dei dati disponibile e l’avvio dell’analisi isotopica di tali rilasci al fine di evidenziarne definitivamente, dopo una prima fase, la diversa origine delle fonti e delle ragioni di inquinamento;

                 b)    definizione delle misure di mitigazione da porre in essere in grado di identificare le sorgenti di impatto di cui alla precedente lettera a);

                 c)    valutazione ex ante degli effetti ambientali delle misure di protezione dell’inquinamento e, in particolare, dei processi di potenziale desertificazione;

                 d)    valutazione ex ante degli effetti economici e sociali delle misure di protezione;

                 e)    valutazione della reale efficacia dei programmi di azione;

I Ministeri e le Regioni si impegnano a promuovere l’aggiornamento delle zone vulnerabili e l’adeguamento dei programmi d’azioni ai risultati che emergeranno dallo studio sopracitato ai fini dell’applicazione della direttiva nitrati e della relativa deroga

            2. Integrazione dei risultati degli studi per l’aggiornamento delle zone vulnerabili e della attribuzione proporzionale degli adempimenti previsti anche a carico delle imprese zootecniche in ragione delle accertate responsabilità  ed adeguamento  dei programmi di azione:

            3. Individuazione  degli strumenti finanziari necessari  ai fini del concorso integrale agli investimenti aziendali diretti all’adeguamento infrastrutturale degli obiettivi di stoccaggio degli effluenti;

            4. Definizione della disciplina,nonché relativo finanziamento, del ciclo di gestione degli effluenti zootecnici, comprensivo delle attività di raccolta degli effluenti eccedenti i limiti previsti per legge e di realizzazione di impianti di stoccaggio e valorizzazione energetica;

            5. Assicurazione  della coerenza con le disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006 n. 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento come recepita con decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30;

            6. Utilizzazione  fra i criteri utili alla revisione delle zone vulnerabili,  anche quello relativo alla concentrazione media dei nitrati qualora la stessa non superi il 75% delle norme di qualità per le acque sotterranee, posto che nella direttiva tale valore serve per determinare la valutazione dell’inversione di tendenza dello stato qualitativo dei corpi idrici nonché quando, pure in presenza di superamenti, simili valori riguardano una parte non superiore al 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico.

            7. Sviluppo di specifiche misure per la valorizzazione della sostanza organica adottando anche attraverso modifiche della disciplina in materia di rifiuti, procedure agevolate di recupero nonché per il contrasto alla desertificazione.

            8. Aggiornare la normativa che al momento risulta superata dal progresso tecnologico e produttivo.

            9. Riduzione il carico di oneri amministrativi cui sono sottoposte le aziende agricole in particolar modo quelli che sulla base dell’esperienza maturata fino ad oggi non si sono rivelati, anche in un ottica di costi-benefici, particolarmente utili al raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

 

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