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Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).(SALUTE)
Intesa, ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

REPORT

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 553 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).  

 

Rep. Atti n.   157/CSR     del 7 settembre 2016                              

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 7 settembre 2016:

 

VISTI l’articolo 2, comma 1, lettera a), e l’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire intese tra Governo, regioni e province autonome, al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

 

VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell’8 agosto 2001 (Rep. Atti 1285/CSR), ed in particolare il punto 15;

 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che fissa il termine del 30 novembre 2001 per la prima definizione dei livelli essenziali di assistenza;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2003, n. 286;

 

VISTO l’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con cui si dispone che, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;

 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge 3 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con cui si dispone che, con la medesima procedura e con i medesimi vincoli, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.);

 

VISTA l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 -2016;

 

VISTO l’articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, dispone che si provveda all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui;

 

VISTO l’articolo 1, comma 554, della citata legge 28 dicembre  2015, n. 208, in base al quale la definizione e l’aggiornamento dei LEA di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO che, per l’attuazione del succitato articolo 1, comma 553, il comma 555 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone la finalizzazione per l’anno 2016 dell’importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e condiziona l’erogazione della quota all’adozione del provvedimento di cui al comma 553;

VISTO che l’articolo 1, comma 556, della più volte citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l’efficacia e l’appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito dei LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, l’istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall’AGENAS, uno dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, cui è attribuito, tra gli altri, il compito di formulare annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA con le procedure indicate dai commi 554 e 559;

VISTA  l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta  dell’11 febbraio 2016 (Rep. Atti 21/CSR), recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (articolo 1, commi 680, 682 e 683);

VISTA la nota del Ministero della salute del 2 agosto 2016, diramata in data 3 agosto dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale è stata trasmessa la proposta di Intesa in oggetto;

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 6 settembre 2016 le regioni hanno formulato richieste di modifica e integrazioni alla proposta in argomento;

 

VISTA la nota del Ministero della salute del 7 agosto 2016, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale è stata trasmessa la versione definitiva del provvedimento; 

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta di questa Conferenza le regioni hanno espresso l’intesa, consegnando il documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

 

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell’economia e finanze ha proposto una modifica che è stata accolta dal Ministero della salute nella seguente riformulazione "ritenuto, pertanto, che le nuove tariffe che saranno definite rispettivamente entro il 30 settembre 2016 e entro il 31 dicembre 2016 debbano essere determinate in coerenza con il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato";

 

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

 

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

nei termini sotto indicati 

 

 

Art.1

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza

 

1. E’ approvato lo schema di decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con i relativi allegati (nn. 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6A, 6B, 7, 8, 8bis, 9, 10) che, unitamente agli allegati A e B alla presente intesa, ne costituiscono parte integrante.

 

2. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono che i livelli essenziali di assistenza di cui allo schema di decreto allegato sono coerenti con il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, fissato dall’articolo 1, comma 568, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell’11 febbraio 2016 (Rep. Atti 21/CSR), attuativa dell’articolo 1, comma 680 della medesima legge n. 208 del 2015, e sono erogati nell’ambito dello stesso.

 

 

 

Art. 2

Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione

dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale

 

1. La Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (d’ora in avanti Commissione), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, formula la proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2017 entro il 28 febbraio 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prioritariamente attraverso la ridefinizione delle prestazioni ovvero la modifica delle loro modalità erogative, garantendo il mantenimento della compatibilità tra risorse e prestazioni da erogare in maniera omogenea sul territorio nazionale, secondo le modalità erogative appropriate, da finanziare in base alla quota d’accesso.

 

2. Conseguentemente, con riferimento all’anno 2017, si provvede entro il 15 marzo 2017 ad adottare il relativo provvedimento secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 554, ovvero dal comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nell’ambito dei compiti individuati dall’articolo 1, comma 557, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la Commissione dedica particolare e prioritario impegno alle seguenti attività:

a)      ridefinizione della lista dei DRG ad elevato rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario o diurno, ovvero individuazione di soglie nazionali o di strumenti alternativi per favorire l’appropriatezza dei ricoveri per acuti e di riabilitazione ed il migliore uso delle risorse;

b)     aggiornamento delle condizioni di erogabilità dell’adroterapia

c)      definizione di PDTA nazionali per le più diffuse malattie croniche;

d)     valutazione delle evidenze scientifiche relative al profilo costo/efficacia degli interventi di prevenzione collettiva;

e)      individuazione di procedure evidence based per la valutazione del profilo costo/efficacia dell’innovazione tecnologica e dell’innovazione organizzativa in tutti le aree assistenziali, avvalendosi della Cabina di regia per l’HTA di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015;

f)      individuazione di procedure per l’esecuzione di studi osservazionali per la valutazione comparativa di efficacia degli interventi di prevenzione, diagnosi e cura, anche avvalendosi dei canali di finanziamento della ricerca sanitaria.

 

 

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica

e dei dispositivi medici monouso

 

1. E’ approvato il documento recante “Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso”, allegato A alla presente intesa, che ne costituisce parte integrante.

 

 

 

 

Art. 4

Attuazione delle nuove politiche vaccinali

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il raggiungimento delle coperture previste per le nuove vaccinazioni introdotte dall’allegato 1 allo schema di decreto, con la gradualità indicata dall’allegato B alla presente intesa, che ne costituisce parte integrante.

 

 

Art. 5

Interventi in materia di appropriatezza prescrittiva

 

1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale attivano iniziative formative e informative ai medici e ai cittadini, forniscono strumenti e definiscono procedure per favorire la prescrizione appropriata in tutti gli ambiti assistenziali delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

 

2. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità per verificare che il comportamento prescrittivo dei medici sia conforme alle condizioni di erogabilità e alle indicazioni di appropriatezza di cui all’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

3. Ai sensi dell’articolo 9-quater, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in sede di definizione del contratto collettivo nazionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e dell'accordo collettivo nazionale dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono individuate le modalità di applicazione della riduzione del trattamento accessorio e delle quote variabili a seguito di accertata non conformità dei comportamenti prescrittivi.

 

4. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 

                   

 

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