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Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione della struttura e del
contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al
Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di
cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008. Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. Repertorio atti n. 11/CSR
del 20 gennaio 2016 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO Nella seduta odierna del 20 gennaio 2016: VISTO l’articolo 2 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-regioni assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie
ed ai compiti di interesse comune alle regioni, interregionale ed infraregionale; VISTA la
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali,
e in particolare l’articolo 69 che ha istituito il sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS); VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema
dell’IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata; VISTA la predetta legge n. 296 del 2006, art.
1, comma 875, come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter, della legge del 7
agosto 2012, n. 135, concernente l’istituzione del Fondo per l’istruzione e
formazione tecnica superiore; VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13,
comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato
art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano
nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano
la denominazione di "istituti
tecnici superiori" (di seguito I.T.S.); VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in
particolare l’articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione
dell’istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (di
seguito, I.T.S); VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92; VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107
concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; VISTO l’articolo 1, comma 46,
della citata legge il quale dispone che accedono ai percorsi realizzati dagli
Istituti Tecnici Superiori i giovani e gli adulti con il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado; b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali
di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del
21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di
istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell’articolo 9 delle linee
guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di durata
annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee Guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”; VISTO il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della
legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento,
la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma
3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008; VISTO il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell’economia e finanze, del 7 febbraio 2013 con il quale sono state
adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del
decreto-legge n. 5 del 2012; VISTO il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”
del 5 febbraio 2013; VISTO il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai
sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente
la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al
Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; VISTO il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di
un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13; VISTO
il documento tecnico denominato “Modifiche ed integrazioni all’allegato E del
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio
2013, n. 91” allegato al presente accordo per costituirne parte integrante; VISTO
lo schema di Accordo tra Governo, Regioni, e le province autonome di Trento e
Bolzano, per la definizione della
struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica
superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli
Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, trasmesso dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota del 7 dicembre
2015, compresi gli allegati tecnici di cui al precedente punto, che
costituiscono parte integrante dell’Accordo stesso; documentazione diramata
alle Regioni il 10 dicembre 2015; CONSIDERATO che, nella riunione, a
livello tecnico, il 15 dicembre 2015, nel prendere atto delle richieste e delle
osservazioni delle Regioni, si è convenuto sulla necessità di ulteriori
approfondimenti sull’argomento, rinviando alla sede politica per eventuali
diverse determinazioni; CONSIDERATO che, l’argomento
iscritto alla seduta di questa Conferenza, del 17 dicembre 2015, è stato
rinviato per approfondimenti; CONSIDERATO che, ai fini del prosieguo
dell’esame del provvedimento indicato in oggetto, gli Uffici del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca hanno inviato una nuova
formulazione dello schema di accordo e dell’Allegato A, parte integrante
dell’accordo stesso, relativo alle competenze di lingua inglese, lingua
italiana e matematica; CONSIDERATO che, ai
fini del prosieguo dell’esame del provvedimento in parola, è stata convocata
una riunione, a livello tecnico, in data 19 gennaio 2016, nella quale i
rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e le Regioni hanno condiviso
alcune modifiche al testo, riferite agli articoli 1, 2, 3 e 6 dello schema di
accordo; VISTA la nota del 19
gennaio 2016 con la quale gli Uffici del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca hanno trasmesso il nuovo testo dell’accordo in
parola e la relativa relazione, documentazione che, in pari data, è stata
diramata alle Regioni e alle Amministrazioni statali interessate; CONSIDERATO che, nell’odierna
seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al
perfezionamento dell’accordo sul testo trasmesso il 19 gennaio 2016; ACQUISITO, nell’odierna seduta di
questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE il seguente Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati Art. 1 Oggetto 1. Il presente accordo è adottato ai sensi
del comma 46, articolo 1, della legge 107/2015 e concerne la ridefinizione
complessiva dei percorsi del sistema IFTS, di cui al Capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta a
realizzare il potenziamento nei limiti necessari, in termini di competenze
comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e agli adulti in
possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali
di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi
realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori attraverso la partecipazione ad un
percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale,
ridefinito ai sensi del presente accordo. Art. 2 Realizzazione del
percorso di istruzione e formazione tecnica superiore 1. Le Regioni, con riferimento alla
programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore aventi
le finalità di cui all’articolo precedente, individuano, nei limiti della
durata oraria vigente, le modalità per il loro svolgimento da parte dei
soggetti associati di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
ivi comprese le Fondazioni ITS. Art.3 Struttura e contenuti
del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore 1. Le specializzazioni nazionali di
riferimento e lo standard delle competenze comuni e tecnico-professionali, disciplinate
dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio
2013, n. 91, andranno complessivamente riviste e potenziate, nei limiti delle
risorse che saranno disponibili a legislazione vigente, al fine di garantire a
tutti giovani e adulti che accedono ai percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore un’offerta formativa adeguatamente potenziata. Le
specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore e le relative
competenze comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire
dai profili e dalle competenze dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici
Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, ai quali i giovani e gli adulti in possesso di
diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale
potranno accedere frequentando un percorso annuale di istruzione e formazione
tecnica superiore. 2. Alla realizzazione delle finalità di cui
al comma 1 provvederà il Tavolo tecnico Interistituzionale, composto dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento tecnico della IX
Commissione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in linea
con quanto previsto all’allegato A del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 3. Nelle more della realizzazione delle
attività disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall’anno
formativo 2016/2017 le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica
superiore di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti della durata
oraria vigente, dalle competenze contenute nel documento tecnico denominato
“Modifiche ed integrazioni all’allegato E del Decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91” allegato al
presente accordo. 4. E’ fatta salva la possibilità a partire
dall’anno formativo 2015/2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di attuare quanto previsto al comma precedente. Art. 4 Correlazione tra
filiere formative 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 del
presente accordo, l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione
tra i diplomi di Istruzione e Formazione professionale e le specializzazioni di
istruzione e formazione tecnica superiore di cui all’allegato B del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 2. Per le medesime finalità di cui al comma
precedente, l’accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di
cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra
gli ambiti delle aree tecnologiche e le specializzazioni IFTS di cui agli
allegati B e C del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, e
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la
revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali – Turismo” del 5 febbraio 2013 Art. 5 Province autonome di
Trento e di Bolzano Le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono all’attuazione del presente Accordo nell’ambito delle competenze ad
esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di attuazione e secondo
quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Art. 6 Disposizioni finali 1. All’attuazione di quanto previsto nel
presente accordo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. 2. Il presente Accordo è recepito con Decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
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