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Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo
e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante istituzione di
una cabina di Regia per il coordinamento nazionale sulla regolazione della vita
professionale ed organizzativa degli operatori del sistema sanitario. Rep. Atti n. 160/CSR del 13 novembre 2014
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell’odierna seduta del 13 novembre 2014: VISTI gli articoli 2,
comma 2 lett. B) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra
Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune; VISTO il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 15 e seguenti riguardanti la dirigenza del ruolo
sanitario; VISTA la legge 10
agosto 2000, n. 251, recante la “Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica”; VISTO l’art. 22 del
Patto per la Salute 2014/2016 tra Governo e Regioni, che al fine di garantire
la nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali, con particolare
riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera, ai servizi
territoriali e le relative forme di integrazione, alla promozione della salute
e alla presa in carico della cronicità e delle non autosufficienze e di
garantire un collegamento alla più ampia riforma della Pubblica
Amministrazione, afferma la necessità di valorizzare le risorse umane del
Servizio Sanitario Nazionale e di favorire l’integrazione multidisciplinare
delle professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi; VISTA la lettera del
15 ottobre 2014, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta
di accordo indicato in epigrafe, avente ad oggetto l’istituzione di una cabina
di regia permanente di livello nazionale, che veda la presenza delle
rappresentanze istituzionali, sindacali e professionali di tutti gli operatori
del sistema, che funga da coordinamento per la promozione e diffusione di buone
pratiche e nel contempo realizzi un costante monitoraggio e adeguata verifica
dei risultati attesi; VISTA la lettera
del 20 ottobre 2014, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha diramato la
suddetta proposta alle Regioni, convocando per il suo esame una riunione
tecnica tenutasi l’11 novembre 2014, nel corso della quale il Ministero
dell’economia e finanze ha formulato osservazioni in ordine all’opportunità di
un eventuale coinvolgimento del Ministero della semplificazione e pubblica
amministrazione; ACQUISITO, nel corso
dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni; SANCISCE ACCORDO nei seguenti termini
tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano: Art. 1 (Istituzione della cabina
di regia)
Art. 2 (Attività della cabina
di regia)
a) Il processo di innovazione nell’organizzazione del
lavoro in sanità si realizza in modo plurale, anche con il concorso di più
professioni che attuano, in autonomia, responsabilità e competenza, la
salvaguardia della salute dei cittadini; b) Il ruolo e le responsabilità diagnostiche e teraupetiche, sono in capo ai medici anche per favorirne
l’evoluzione professionale a livello organizzativo e ordinamentale; c) Gli infermieri e le altre professioni sanitarie,
nell’ambito delle responsabilità già delineate dagli specifici profili
professionali di riferimento, sono garanti del processo assistenziale, ed è per
questo che è necessaria e non più rinviabile l’evoluzione professionale verso
le competenze avanzate e di tipo specialistico; d) I medici, i veterinari, i dirigenti sanitari, gli
infermieri e gli altri professionisti della salute riconoscono i relativi e
specifici campi di intervento, autonomia e responsabilità anche alla luce della
costante evoluzione scientifica e tecnologica, e concorrono a garantire
unitarietà dei percorsi di cura e di assistenza attraverso l’integrazione multi
professionale degli obiettivi, nei sistemi complessi per obiettivi, e
attraverso criteri di verifica e di valutazione degli esiti e dei risultati; e) I profili professionali della dirigenza sanitaria
(biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi), ferme restando le specifiche
competenze professionali previste dai rispettivi ordinamenti legislativi
vigenti, concorrono in maniera rilevante all’effettuazione e sviluppo dei
percorsi di diagnosi, cura e assistenza in ambito sanitario e contribuiscono
all’integrazione professionale nei sistemi complessi in ambito multi
professionale anche alla luce della costante evoluzione tecnico-scientifica; f) Medici, infermieri e gli altri professionisti della
salute riconoscono e convengono che, ferme restando le responsabilità
gestionali, la responsabilità professionale sulle decisioni e gli atti compiuti
nell’ambito dei processi di cui sono garanti è personale e posta in capo a
colui che tali decisioni e atti ha assunto e compiuto anche nell’esercizio di
competenze avanzate o di tipo specialistico. Art. 3 (Clausola di
invarianza finanziaria)
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