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Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante istituzione di una Cabina di Regia per il coordinamento nazionale sulla regolazione della vita professionale ed organizzativa degli operatori del sistema sanitario. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante istituzione di una cabina di Regia per il coordinamento nazionale sulla regolazione della vita professionale ed organizzativa degli operatori del sistema sanitario.

 

 

Rep. Atti  n.     160/CSR   del 13 novembre 2014            

        

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 13 novembre 2014:

 

 

 

VISTI gli articoli 2, comma 2 lett. B) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 15 e seguenti riguardanti la dirigenza del ruolo sanitario;

 

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante la “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

 

VISTO l’art. 22 del Patto per la Salute 2014/2016 tra Governo e Regioni, che al fine di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali, con particolare riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera, ai servizi territoriali e le relative forme di integrazione, alla promozione della salute e alla presa in carico della cronicità e delle non autosufficienze e di garantire un collegamento alla più ampia riforma della Pubblica Amministrazione, afferma la necessità di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e di favorire l’integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi;

 

VISTA la lettera del 15 ottobre 2014, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo indicato in epigrafe, avente ad oggetto l’istituzione di una cabina di regia permanente di livello nazionale, che veda la presenza delle rappresentanze istituzionali, sindacali e professionali di tutti gli operatori del sistema, che funga da coordinamento per la promozione e diffusione di buone pratiche e nel contempo realizzi un costante monitoraggio e adeguata verifica dei risultati attesi;

 

VISTA  la lettera del 20 ottobre 2014, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha diramato la suddetta proposta alle Regioni, convocando per il suo esame una riunione tecnica tenutasi l’11 novembre 2014, nel corso della quale il Ministero dell’economia e finanze ha formulato osservazioni in ordine all’opportunità di un eventuale coinvolgimento del Ministero della semplificazione e pubblica amministrazione;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni;

 

 

SANCISCE ACCORDO

nei seguenti termini tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano:

 

Art. 1

(Istituzione della cabina di regia)

 

  1. E’ istituita, presso il Ministero della Salute, la cabina di regia per il coordinamento nazionale sulla regolazione della vita professionale ed organizzativa degli operatori del sistema sanitario.
  2. La cabina di regia è composta dai rappresentanti istituzionali e da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale rappresentativa del comparto, delle aree dirigenziali e dell’area convenzionata, nominati con decreto del Ministro della salute. Per ogni componente è nominato un supplente.
  3. La cabina di regia non si sostituisce ad alcun confronto istituzionalmente e contrattualmente previsto, ma deve intendersi come uno strumento per il confronto permanente unitario e partecipato sugli ambiti di sviluppo professionale, organizzativo e formativo collegati alle innovazioni introdotte da norme legislative, contrattuali, e da specifiche intese.

 

Art. 2

(Attività della cabina di regia)

 

  1. L’attività della cabina di regia dovrà basarsi sui seguenti presupposti:

a)    Il processo di innovazione nell’organizzazione del lavoro in sanità si realizza in modo plurale, anche con il concorso di più professioni che attuano, in autonomia, responsabilità e competenza, la salvaguardia della salute dei cittadini;

b)    Il ruolo e le responsabilità diagnostiche e teraupetiche, sono in capo ai medici anche per favorirne l’evoluzione professionale a livello organizzativo e ordinamentale;

c)    Gli infermieri e le altre professioni sanitarie, nell’ambito delle responsabilità già delineate dagli specifici profili professionali di riferimento, sono garanti del processo assistenziale, ed è per questo che è necessaria e non più rinviabile l’evoluzione professionale verso le competenze avanzate e di tipo specialistico;

d)    I medici, i veterinari, i dirigenti sanitari, gli infermieri e gli altri professionisti della salute riconoscono i relativi e specifici campi di intervento, autonomia e responsabilità anche alla luce della costante evoluzione scientifica e tecnologica, e concorrono a garantire unitarietà dei percorsi di cura e di assistenza attraverso l’integrazione multi professionale degli obiettivi, nei sistemi complessi per obiettivi, e attraverso criteri di verifica e di valutazione degli esiti e dei risultati;

e)    I profili professionali della dirigenza sanitaria (biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi), ferme restando le specifiche competenze professionali previste dai rispettivi ordinamenti legislativi vigenti, concorrono in maniera rilevante all’effettuazione e sviluppo dei percorsi di diagnosi, cura e assistenza in ambito sanitario e contribuiscono all’integrazione professionale nei sistemi complessi in ambito multi professionale anche alla luce della costante evoluzione tecnico-scientifica;

f)     Medici, infermieri e gli altri professionisti della salute riconoscono e convengono che, ferme restando le responsabilità gestionali, la responsabilità professionale sulle decisioni e gli atti compiuti nell’ambito dei processi di cui sono garanti è personale e posta in capo a colui che tali decisioni e atti ha assunto e compiuto anche nell’esercizio di competenze avanzate o di tipo specialistico.

 

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

  1. Per la partecipazione alle attività della cabina di regia non sono dovuti compensi o emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.
  2. Alle attività provenienti dall’attuazione della cabina di regia si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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