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Rep. Atti n. 1/2009/CSR del 22 gennaio 2009 Nell'odierna Seduta del 22 gennaio 2009 VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 -Legge comunitaria
2007- e, in particolare, l’art.22, contenente la delega al Governo per
l’attuazione della Direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre
2006, secondo criteri e principi direttivi che prevedono, tra l’altro, di
apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. VISTA VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997,
n.281 e, in particolare, l’art. 2, comma 3; VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione della
Direttiva 2006/117/EURATOM, approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri nella Seduta del 18 dicembre 2008 e trasmesso con nota DAGL in pari
data (prot. 8183-3101/10.3.74), per l’acquisizione
del parere della Conferenza; VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 20
gennaio 2009, nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento
contenente le osservazioni e le proposte di emendamento al testo, alcune delle
quali condivise dal Ministero dello sviluppo economico, mentre una, volta ad inserire, tra le integrazioni e le modifiche
apportate all’art.32 del D.Lgs. n.230/1995, la previsione
che all’art.1, comma 2 del provvedimento sia aggiunta, dopo la lettera c), la
lettera c bis) che prevede che
l’autorità preposta al rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione, nei casi
di spedizioni, di importazioni o di esportazioni, acquisisca il parere, oltre
che dei competenti organismi tecnici, anche della Regione o delle Province
autonome di destinazione o di provenienza e a sostituire la lettera d), è stata ritenuta tecnicamente non accoglibile; VISTA la nota del coordinamento regionale per il settore
ambiente, elaborata a seguito degli esiti della riunione tecnica in data 21
gennaio 2009, trasmessa con nota prot. 273
P-2.17.4.12 con la quale le Regioni esprimono parere negativo, salvo
l’accoglimento di tutti gli emendamenti discussi in sede di riunione tecnica; VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale
le Regioni, preso atto dell’accoglimento di tutte le richieste contenute nel
documento consegnato
in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), ad eccezione di quella, già discussa in sede tecnica,
relativa all’inserimento della lettera c bis) e alla sostituzione della lettera
d) in merito alla quale il Ministero
dello sviluppo economico ha ritenuto di dover confermare la propria contrarietà,
esponendo le ragioni di natura tecnica che non consentono di accogliere
l’emendamento in esame nella formulazione proposta dalle Regioni, perché in
contrasto con il principio della semplificazione delle procedure di spedizione
e con il criterio del silenzio-assenso, dichiarando comunque la propria
disponibilità ad accogliere una formulazione che contemperi le esigenze
espresse dalle Regioni con le finalità del provvedimento; CONSIDERATO
che le Regioni, nel corso della Seduta, hanno proposto una nuova formulazione
dell’emendamento sopra indicato, concordata con il Ministero dello sviluppo
economico, che apporta al testo una modifica all’art. 1, comma 2 dello schema,
aggiungendo, dopo la lettera c), la seguente lettera: “ c-bis) il
comma 2, lettera a), è sostituito dal seguente: “a) l’autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui
all’articolo 29 o dell’autorizzazione di cui all’articolo 30, sentiti i
competenti organismi tecnici e le Regioni
o le Province autonome territorialmente interessate, ove queste ultime non
siano autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione stessa, nei casi
di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito
delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi
articoli 29 o 30 o nell’ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le Regioni e le Province
autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni,
trascorso il quale l’autorità procede”. la
lettera d) è sostituita dalla seguente: “ d)
il comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini di cui in premessa, ai
sensi dell’art. 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sullo schema di decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito Il
Segretario Il
Presidente Dott.ssa
Ermenegilda Siniscalchi On.le Raffaele Fitto
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