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Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Linee di
indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia”. Rep. Atti n.
185/CSR del 18 dicembre
2014 LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell’ odierna seduta del 18 dicembre 2014: VISTO l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la
possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o
di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; VISTO l’art. 168 del
trattato di Lisbona dell’ Unione Europea, che prevede che debbano essere
assicurati elevati livelli di protezione della salute nella definizione ed
implementazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione; VISTO il decreto
legislativo n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, che indirizza le azioni del Servizio Sanitario Nazionale verso il
rispetto del principio di appropriatezza e l’ individuazione di percorsi
diagnostici terapeutici e linee guida; VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 di "Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private", che definisce le attività di valutazione e miglioramento della
qualità in termini metodologici; VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente la “Definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza”; VISTA
l’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005, rep. atti
n. 2271/CSR, che, all’articolo 9, prevede l’istituzione presso il Ministero
della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di
efficienza nell’utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione; VISTA l’Intesa
sancita da questa Conferenza nella seduta del 5 ottobre 2006, rep. atti n. 2648/CSR,
concernente il “Patto per la salute 2006-2008”, che, al punto 4.9, prevede che
l’integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia ancorata alla
prioritaria esigenza di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e
riabilitazione; VISTA
l’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 10 febbraio 2011, rep.
atti n. 21/CSR, concernente il “Piano Oncologico
2011-2013”; VISTA l’Intesa sancita da questa
Conferenza in data 10 luglio 2014, rep. atti n. 82/CSR, concernente il “Patto
per la salute 2014-2016” che, all’articolo 3, contiene disposizioni
sull’assistenza ospedaliera; VISTA
l’intesa sancita da questa Conferenza in data 5 agosto 2014, rep. atti n.
98/CSR, sul regolamento degli standard ospedalieri, che prevede che le Regioni
considerino le indicazioni provenienti dall’Unione Europea, nonché quelle di
cui al documento di indirizzo nazionale finalizzate alla presa in carico
multidisciplinare delle pazienti affette da neoplasia mammaria, attraverso le
unità mammarie interdisciplinari (breast
unit), tramite specifiche modalità organizzative ed assistenziali; VISTO l’atto di approvazione del
regolamento recante il “Funzionamento del Comitato paritetico permanente per la
verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, perfezionato da
questa Conferenza nella seduta del 10 febbraio 2011, rep. atti n. 18/CSR, che
prevede, all’articolo 1, che il Comitato svolga i compiti che gli sono stati
assegnati dalle leggi vigenti, dalle intese e accordi stipulati nella sede
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ed ogni altro compito che si convenga
di affidare allo stesso da parte del Ministro della salute; CONSIDERATI: -
la Risoluzione del
Parlamento europeo del 9 marzo 1999 sulla relazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale ed al
Comitato delle Regioni sulla situazione della salute delle donne nella Comunità
europea, pubblicata sulla GU C n. 364 del 21 giugno 1999; - le
"European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening"
(linee guida europee per assicurare la qualità nello screening mammografico), emanate dalla Commissione europea nel 2001 a cura della
"European Breast Cancer Network" (rete europea sul cancro della
mammella); European
Commission, Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg,
pp. XIV–XX; la relazione sul Cancro al Seno nell’Unione europea
della Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, nonché la
Risoluzione del Parlamento europeo sul cancro al seno nell’Unione europea
(2002/2279 INI), nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul cancro al
seno nell’Unione europea ampliata ((P6_TA(2006)0449); VISTA
la nota in data 13 novembre 2014, diramata in data 19 novembre 2014, con
la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Intesa indicata
in oggetto; VISTA la nota in data 11 dicembre 2014, con
la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della commissione salute, ha
comunicato l’assenso tecnico sul provvedimento in parola; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in
esame; PREMESSO CHE: - Il cancro al seno costituisce la patologia tumorale
più frequente nelle donne, rappresentando la seconda causa di morte in Europa;
per tale motivo fin dal 2003 il Parlamento europeo ha indicato la lotta al
cancro della mammella come una delle priorità della politica sanitaria degli
Stati membri; - In
Italia il tumore della mammella costituisce la prima causa di morte nella
fascia di età compresa tra i 35 ed i 50
anni, con una notevole variabilità geografica tra nord e centro sud; - i
dati epidemiologici mettono in evidenza come, sebbene dall’inizio degli anni 90
ad oggi si sia assistito ad una graduale diminuzione della mortalità,
l’incidenza e la prevalenza di questa patologia sono in aumento, per
l’individuazione precoce dei tumori e per l’aumento della durata di vita; - è
dimostrato che un approccio multidisciplinare e multiprofessionale aumenta le
probabilità di sopravvivenza e la qualità della vita della paziente, secondo un
modello che prevede l’attivazione di percorsi dedicati che permettano la presa
in carico della paziente con neoplasia della mammella, sia in fase terapeutica,
sia riabilitativa; - i dati disponibili
evidenziano la relazione che sussiste tra alti volumi di attività ed esiti positivi; - la
presenza di una rete delle unità di senologia secondo il modello delle
cosidette breast unit, rappresenta lo schema che mette al servizio della donna
competenze specifiche, tecnologie avanzate, anche con il collegamento in rete
agli ospedali più piccoli, alle strutture territoriali, compresi gli hospice e
all’assistenza domiciliare, in una logica di sistema integrato che utilizzi e
valorizzi tutte le risorse esistenti; - la
breast unit, nel contesto della rete delle unità di senologia, dovrà assumere
il ruolo non soltanto di centro di coordinamento delle professionalità
coinvolte, ma anche di struttura deputata alla prevenzione, alla mappatura dei
rischi di natura genetica e familiare, alla diagnosi e terapia oncologica e
palliativa, oltreché di centro di riabilitazione; - in
una logica di rete oncologica integrata,
è necessario individuare percorsi omogenei di diagnosi e terapia e
relativi protocolli, definire livelli organizzativi e setting assistenziali,
fissare criteri per quanto possibile standardizzati per la progettazione, la
strutturazione, il finanziamento e l’accreditamento delle varie breast unit, al
fine di migliorare la qualità, l’appropriatezza, la sicurezza di questo
specifico percorso oncologico; SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome sul documento recante “Linee di indirizzo sulle modalità
organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia” che, Allegato sub A al presente
atto, ne costituisce parte integrante, nei termini di seguito
riportati: 1. le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano si impegnano a recepire l’ Allegato entro 6 mesi dalla stipula della
presente Intesa, adeguando ai
contenuti tecnici ivi contenuti , il percorso dell’assistenza alla paziente
affetta da tumore al seno; 2. per assicurare il coordinamento delle attività
previste verrà istituito, entro sei mesi dalla stipula della presente Intesa,
un Tavolo di coordinamento presso il Ministero della salute con partecipazione
di esperti dello stesso Ministero, dell’Agenzia nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali e delle Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; 3. dall’attuazione della presente Intesa non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le
attività previste dalla presente Intesa devono essere realizzate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
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